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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 158 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato in servizio militare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La prima notificazione all’imputato (60, 61) militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere (60 att.).

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In sintesi

  • Notificazione nel luogo di residenza per servizio militare
  • Consegna diretta all'imputato se possibile
  • Se impossibile, notificazione presso ufficio comandante
  • Il comandante informa tempestivamente l'interessato
  • Modalità particolare per situazioni lavorative militari

Prima notificazione all'imputato in servizio militare presso luogo di residenza di servizio. Se impossibile, notificazione presso ufficio comandante con comunicazione rapida.

Ratio

Disciplina la notificazione a chi presta servizio militare in servizio attivo, riconoscendo l'impossibilità pratica di applicare le regole ordinarie. Il comandante militare funge da tramite per garantire conoscenza effettiva dell'atto processuale.

Analisi

La norma prevede: 1) consegna diretta al militare presso il luogo di residenza di servizio, quale primo tentativo; 2) se consegna impossibile, notificazione presso l'ufficio del comandante; 3) obbligo per il comandante di informare l'interessato con mezzo rapido. Non occorrono raccomandate né depositi presso comuni, ma comunicazione diretta da parte dell'autorità militare.

Quando si applica

Esclusivamente per la prima notificazione a imputati in servizio militare attivo. Non si applica ai congedi, ai riservisti in pace, né a chi è congedato. La situazione di servizio deve risultare dagli atti del procedimento.

Connessioni

Rimanda all'art. 157 per la struttura generale delle notificazioni al non detenuto. Correlata agli artt. 156 (detenuti), 159 (irreperibilità), 161-162 (domicilio eletto). La norma rappresenta eccezione al sistema ordinario di notificazione a causa della natura del servizio militare.

Domande frequenti

Se sono in servizio militare, dove mi cercherà l'ufficiale per la notificazione?

Presso la caserma o struttura militare dove presti servizio (la residenza di servizio). Se lì non reperibile, presso l'ufficio del comandante.

Il comandante ha l'obbligo di comunicarmi subito la notificazione?

Sì, il comandante deve informarti con il mezzo più veloce disponibile. Di solito comunicazione diretta o ordine interno.

Se sono in congedo, come mi notificano?

Se sei in congedo (anche temporaneo) non rientri in questa norma. Ti notificheranno secondo le regole ordinarie per non detenuto (art. 157).

Vale lo stesso anche se sono in servizio civile?

No, il servizio civile non è servizio militare. Valgono le regole ordinarie per non detenuto.

Il comandante deve firmare un documento di avvenuta notificazione?

Non è obbligatorio, ma il comandante deve comunque informarti velocemente dell'avvenuta notificazione presso il suo ufficio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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