Art. 160 c.p.p. – Efficacia del decreto di irreperibilità
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il decreto di irreperibilità (159) emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare (424) ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (405, 554).
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare (419) nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio (432, 4502, 456, 4641, 555, 5602) cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (442, 448, 529 s.).
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza (605, 627).
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell’art. 159.
In sintesi
Decreto d'irreperibilità cessa quando finisce lo stato procedimentale in cui è stato emesso: chiusura indagini preliminari, udienza preliminare, primo grado.
Ratio
Delimitazione temporale del decreto d'irreperibilità che garantisce che l'imputato non rimanga indefinitamente in status di irreperibile. A ogni nuovo stato processuale, si presume sia opportuno compiere nuove ricerche. La norma riflette il principio che il diritto alla difesa deve adattarsi alle fasi diverse del procedimento.
Analisi
Il primo comma: decreto delle indagini preliminari (emesso da giudice/PM) cessa con provvedimento che definisce udienza preliminare oppure con chiusura indagini. Il secondo comma: decreto per notificazione atti introduttivi udienza preliminare cessa con sentenza di primo grado. Il terzo comma: decreto di secondo grado cessa con sentenza d'appello. Il quarto comma richiede che ogni nuovo decreto sia preceduto da ricerche approfondite (rimanda all'art. 159). La struttura prevede sempre una cessazione e possibilità di nuovo decreto.
Quando si applica
In ogni transizione tra fasi processuali (indagini → udienza preliminare → primo grado → appello → cassazione). Se l'imputato rimane irreperibile, la procedura di decreto deve ripetersi presso ogni nuovo grado.
Connessioni
Collegata agli artt. 159 (procedimento d'irreperibilità), 405 (chiusura indagini preliminari), 424 (conclusione udienza preliminare), 432 (giudizio), 442-448 (sentenza primo grado), 529 ss. (appello), 605-627 (cassazione). La norma articola il principio che irreperibilità è fenomeno fase-dipendente.
Domande frequenti
Se sono dichiarato irreperibile nelle indagini preliminari, vale anche al processo?
No, il decreto cessa quando finiscono le indagini. Se rimani irreperibile, dev'essere emesso un nuovo decreto specifico per il processo.
Quante volte può essere ripetuto il decreto d'irreperibilità?
Teoricamente tutte le volte necessarie, a ogni cambio di fase del procedimento, purché preceduto da ricerche approfondite.
Se mi presento dopo che il decreto è cessato, cosa succede?
Se il decreto è cessato, torni alle notificazioni normali nel domicilio che dichiari. Le notificazioni precedenti restano valide.
Il decreto d'irreperibilità mi impedisce di partecipare al processo?
No, sei libero di partecipare. Il decreto serve solo per permettere al processo di proseguire in tua assenza tramite il difensore.
Se la Corte d'Appello non emette nuovo decreto, posso non essere rappresentato?
No, comunque avrai un difensore per continuare il processo, ma le notificazioni potrebbero seguire le regole ordinarie se il decreto non è confermato.