Testo dell'articoloVigente
Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 . Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.
In sintesi
Indice dei contenuti
Imputato deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. Obbligo di comunicare mutamenti. Mancanza domicilio comporta notificazione al difensore.
Ratio
Semplifica il sistema di notificazioni permettendo all'imputato di dichiarare o eleggere un domicilio stabile per ricevere tutti gli atti. Riduce oneri di ricerca dell'ufficiale giudiziario e garantisce all'imputato controllo su dove ricevere comunicazioni importanti.
Analisi
Comma 1: giudice, PM o polizia giudiziaria, nel primo atto con imputato presente, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi dell'art. 157 comma 1 oppure eleggere domicilio. Avvertono dell'obbligo comunicare mutamenti e conseguenze della mancanza (notificazione al difensore). Verbale riporta dichiarazione/elezione/rifiuto. Comma 2: se primo invito non fatto, rinnovato con informazione di garanzia o primo atto notificato. Comma 3: imputato scarcerato ha obbligo dichiarare/eleggere domicilio all'atto della liberazione, con verbale del direttore. Comma 4: se notificazione nel domicilio determinato diviene impossibile, notificazione al difensore. Stessa cosa se dichiarazione manca/insufficiente.
Quando si applica
A ogni imputato non detenuto durante indagini preliminari, udienza preliminare, primo grado e gradi successivi. Vale per tutta la vita del procedimento salvo specifiche eccezioni (art. 613 comma 2 per cassazione).
Connessioni
Correlata agli artt. 157 (notificazione ordinaria), 162 (comunicazione del domicilio), 163 (formalità nel domicilio eletto), 164 (durata domicilio eletto), 369 (informazione di garanzia), 1711 lett. e (conseguenze non dichiarazione), 123 (procedimento scarcerazione).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è sottoposto a indagini per riciclaggio
Nel primo interrogatorio, il PM lo invita a dichiarare domicilio per le notificazioni. Sempronio dichiara il suo indirizzo in Roma, via Tasso 45. Lo avvertono dell'obbligo comunicare eventuali traslochi. Tutte le notificazioni successive verranno fatte a quel domicilio.
Caso 2: Mevio è detenuto presso carcere di Regina Coeli e imputato per frode
Prima della scarcerazione, il direttore gli chiede di dichiarare o eleggere domicilio. Mevio non dichiara niente. All'uscita, il direttore annota il rifiuto e lo trasmette all'autorità. Successivamente, tutte le notificazioni a Mevio avvengono mediante consegna al suo difensore di ufficio.
Domande frequenti
Se cambio casa, come comunico il nuovo domicilio?
Devi comunicare il mutamento all'autorità giudiziaria che procede, via telegramma, raccomandata autenticata da notaio, oppure al tuo difensore. La comunicazione deve essere formale e documentata.
Se non dichiaro domicilio, cosa succede?
Tutte le notificazioni successive verranno fatte al tuo difensore. Perderai il controllo diretto della ricezione degli atti.
Posso eleggere domicilio presso il mio avvocato?
Sì, puoi eleggere il domicilio presso l'ufficio del tuo difensore se lo desideri.
Il domicilio dichiarato vale in appello e cassazione?
Sì, è valido per ogni stato e grado del procedimento, salvo il caso della cassazione in cui ci sono eccezioni.
Se comunico il nuovo domicilio ma l'autorità non riceve il messaggio, quale domicilio vale?
Vale il domicilio dichiarato in precedenza. Le notificazioni eseguite lì restano valide finché l'autorità non riceve la comunicazione del cambio.