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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 164 c.p.p. – Durata del domicilio dichiarato o eletto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2.

In sintesi

  • Domicilio vale per indagini preliminari, udienza preliminare, primo grado
  • Domicilio vale anche per appello, ricorso cassazione, revisione
  • Unica dichiarazione/elezione per tutto il procedimento
  • Eccezioni per detenuti (art. 156) e cassazione (art. 613 comma 2)
  • Efficacia continuativa salvo cambi comunicati formalmente

Domicilio dichiarato o eletto rimane valido per ogni stato e grado del procedimento, salvo eccezioni articoli 156 e 613 comma 2.

Ratio

Stabilità processuale: una volta dichiarato o eletto domicilio, non occorre ripeterlo a ogni cambio di fase. Semplifica procedura e garantisce all'imputato continuità nelle comunicazioni. Principio di economia processuale.

Analisi

Norma estremamente sintetica. Stabilisce che determinazione domicilio (dichiarato o eletto) è valida permanentemente per tutti gli stati e gradi processuali: indagini preliminari, udienza preliminare, processo di primo grado, appello, revisione, ecc. Non occorre dichiarare/eleggere di nuovo al passaggio da una fase all'altra. Uniche eccezioni: art. 156 (detenuti, per i quali vale una procedura diversa) e art. 613 comma 2 (cassazione, che ha sue regole specifiche).

Quando si applica

A tutti i procedimenti dove sia stata effettuata dichiarazione/elezione domicilio, per l'intera durata dalla dichiarazione fino a chiusura procedimento o esecuzione sentenza.

Connessioni

Correlata agli artt. 161-162 (dichiarazione/elezione domicilio), 163 (formalità), 156 (eccezione detenuti), 613 comma 2 (eccezione cassazione), 605 ss. (procedure cassazione).

Domande frequenti

Se dichiari domicilio nelle indagini, vale anche al processo?

Sì, lo stesso domicilio vale automaticamente per tutte le fasi successive, senza necessità di nuova dichiarazione.

Se cambio casa durante il procedimento, devo dichiarare di nuovo?

No, ma devi comunicare il nuovo indirizzo seguendo la procedura dell'art. 162. Il domicilio precedente rimane valido finché non comunichi il cambio.

Vale lo stesso in appello se la sentenza di primo grado me l'ha notificata a domicilio dichiarato?

Sì, il domicilio dichiarato vale in appello, cassazione e tutti i gradi successivi, salve eccezioni specifiche della cassazione.

Se in cassazione ci sono regole diverse, come funziona?

L'art. 613 comma 2 prevede eccezioni per la cassazione. Se lì serve nuova dichiarazione, l'autorità di cassazione te lo comunicherà.

Quanto tempo rimane valido il domicilio dichiarato?

Per tutto il procedimento, fino a chiusura definitiva della causa o esecuzione della sentenza (a meno che tu comunichi il cambio).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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