Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 167 c.p.p. – Notificazioni ad altri soggetti

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1.

Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.

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In sintesi

  • Applica le norme ordinarie di notificazione (art. 157) anche ad altri soggetti
  • Mantiene i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157 come disciplina base
  • Salvaguarda per i casi di urgenza eccezionali (art. 149)
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Le notificazioni a soggetti diversi da quelli disciplinati negli articoli precedenti seguono il regime ordinario, con eccezioni per i casi di urgenza previsti dalla legge.

Ratio

L'articolo funge da clausola di chiusura della disciplina sulle notificazioni. Stabilisce che tutti i soggetti non espressamente disciplinati dai precedenti artt. 166-170 c.p.p. (interdetti, infermo di mente, soggetti all'estero, ecc.) devono ricevere notificazioni secondo le regole comuni. Tale approccio garantisce la tassatività delle eccezioni e l'uniformità applicativa.

Il rinvio agli specifici commi dell'art. 157 c.p.p. (non a tutta la norma) consente di adattare la notificazione in base al profilo del destinatario.

Analisi

Il rinvio riguarda nello specifico art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Sono esclusi i commi 5, 6 e 7. Il comma 1 disciplina la consegna al domicilio; il comma 2 la consegna a persona di famiglia; il comma 3 la sottoscrizione della relazione; il comma 4 la ricerca presso il domicilio; il comma 8 l'affissione in caso di irreperibilità.

La formula salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 c.p.p. consente deroghe eccezionali, ad esempio per comunicazioni telefoniche o inviate per fax nei casi di fuggitivi pericolosi.

Quando si applica

Applicabile a imputati residenti nello Stato, difensori di ufficio, consulenti tecnici, testimoni citati, periti, esperti, parti civili, responsabili civili e altri soggetti procedurali. In pratica, costituisce la norma residuale per chiunque non rientri nelle fattispecie speciali degli articoli precedenti.

Connessioni

Collegato agli artt. 157 c.p.p. (notificazioni ordinarie), 149 c.p.p. (comunicazioni urgenti), 161 c.p.p. (elezione di domicilio), 166-170 c.p.p. (notificazioni in casi speciali), 171 c.p.p. (nullità).

Coordinato con gli artt. 175 c.p.p. (restituzione nel termine) e 177 c.p.p. (sanatoria delle nullità).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è parte civile in un procedimento per aggressione

Il suo indirizzo risulta quello registrato presso l'ufficio giudiziario. L'ufficiale giudiziario deve notificare a Sempronio il decreto di rinvio a giudizio secondo le modalità ordinarie dell'art. 157 c.p.p., consegnando la copia presso il domicilio indicato. La relazione di notificazione conterrà la data, l'ora, il nome di chi ha ricevuto (Sempronio stesso o un familiare). Non sono necessarie eccezioni procedurali speciali, poiché Sempronio non rientra in nessuno dei casi speciali (interdetto, all'estero, ecc.).

Caso 2: Mevio è testimone convocato da PM in un procedimento per truffa

La notificazione dell'atto di convocazione deve seguire le regole ordinarie dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se Mevio risulta irreperibile al domicilio principale, l'ufficiale giudiziario procede con affissione sul muro esterno della casa (comma 8) e consegna alla scrivania del commissariato più vicino. La relazione sarà il documento che attesta questa impossibilità di consegna diretta e l'adempimento della procedura ordinaria per l'irreperibile.

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 167 c.p.p.?

A tutti i soggetti del procedimento penale (imputati, difensori, consulenti, testimoni, periti, parti civili) che non ricadono nelle fattispecie speciali disciplinate dagli artt. 166-170 c.p.p.

Quali commi dell'art. 157 c.p.p. si applicano per l'art. 167?

Solo i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157: consegna al domicilio, consegna a familiare, sottoscrizione della relazione, ricerche presso il domicilio, affissione in caso di irreperibilità.

Quando si ricorre ai casi di urgenza per escludere l'art. 167?

Nei casi previsti dall'art. 149 c.p.p.: comunicazioni urgenti per pericolo di fuga, trasmissione telefonica, e-mail o fax con successiva notificazione cartacea entro termini brevi.

Se la notificazione al terzo avviene in modo non ordinario, è nulla?

Sì, se non sono state rispettate le modalità ordinarie dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo che il terzo abbia ricevuto effettiva conoscenza dell'atto.

Esiste una formula residuale per soggetti non previsti esplicitamente?

Sì, l'art. 167 c.p.p. è la clausola generale residuale che copre tutti i soggetti non contemplati negli artt. 166-170, garantendo l'uniformità delle notificazioni nel procedimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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