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Art. 167 c.p.p. – Notificazioni ad altri soggetti
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 (65 att.), salvi i casi di urgenza previsti dall’art. 149.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli disciplinati negli articoli precedenti seguono il regime ordinario, con eccezioni per i casi di urgenza previsti dalla legge.
Ratio
L'articolo funge da clausola di chiusura della disciplina sulle notificazioni. Stabilisce che tutti i soggetti non espressamente disciplinati dai precedenti artt. 166-170 c.p.p. (interdetti, infermo di mente, soggetti all'estero, ecc.) devono ricevere notificazioni secondo le regole comuni. Tale approccio garantisce la tassatività delle eccezioni e l'uniformità applicativa.
Il rinvio agli specifici commi dell'art. 157 c.p.p. (non a tutta la norma) consente di adattare la notificazione in base al profilo del destinatario.
Analisi
Il rinvio riguarda nello specifico art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Sono esclusi i commi 5, 6 e 7. Il comma 1 disciplina la consegna al domicilio; il comma 2 la consegna a persona di famiglia; il comma 3 la sottoscrizione della relazione; il comma 4 la ricerca presso il domicilio; il comma 8 l'affissione in caso di irreperibilità.
La formula salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 c.p.p. consente deroghe eccezionali, ad esempio per comunicazioni telefoniche o inviate per fax nei casi di fuggitivi pericolosi.
Quando si applica
Applicabile a imputati residenti nello Stato, difensori di ufficio, consulenti tecnici, testimoni citati, periti, esperti, parti civili, responsabili civili e altri soggetti procedurali. In pratica, costituisce la norma residuale per chiunque non rientri nelle fattispecie speciali degli articoli precedenti.
Connessioni
Collegato agli artt. 157 c.p.p. (notificazioni ordinarie), 149 c.p.p. (comunicazioni urgenti), 161 c.p.p. (elezione di domicilio), 166-170 c.p.p. (notificazioni in casi speciali), 171 c.p.p. (nullità).
Coordinato con gli artt. 175 c.p.p. (restituzione nel termine) e 177 c.p.p. (sanatoria delle nullità).
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 167 c.p.p.?
A tutti i soggetti del procedimento penale (imputati, difensori, consulenti, testimoni, periti, parti civili) che non ricadono nelle fattispecie speciali disciplinate dagli artt. 166-170 c.p.p.
Quali commi dell'art. 157 c.p.p. si applicano per l'art. 167?
Solo i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157: consegna al domicilio, consegna a familiare, sottoscrizione della relazione, ricerche presso il domicilio, affissione in caso di irreperibilità.
Quando si ricorre ai casi di urgenza per escludere l'art. 167?
Nei casi previsti dall'art. 149 c.p.p.: comunicazioni urgenti per pericolo di fuga, trasmissione telefonica, e-mail o fax con successiva notificazione cartacea entro termini brevi.
Se la notificazione al terzo avviene in modo non ordinario, è nulla?
Sì, se non sono state rispettate le modalità ordinarie dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo che il terzo abbia ricevuto effettiva conoscenza dell'atto.
Esiste una formula residuale per soggetti non previsti esplicitamente?
Sì, l'art. 167 c.p.p. è la clausola generale residuale che copre tutti i soggetti non contemplati negli artt. 166-170, garantendo l'uniformità delle notificazioni nel procedimento.