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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 659 c.p.p. – Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall’art. 656 comma 4 (189 att.). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (199 s. c.p.) diverse dalla confisca (240 c.p.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell’interessato.

In sintesi

  • Il PM esegue i provvedimenti del giudice di sorveglianza mediante ordine di esecuzione.
  • In casi urgenti, il PM presso il giudice può emettere ordine provvisorio con effetto temporaneo.
  • Le misure di sicurezza diverse da confisca sono eseguite dal PM che le ha adottate.
  • Il PM comunica il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e emette ordine di esecuzione se necessario.

Il giudice di sorveglianza emette provvedimenti di carcerazione o scarcerazione; il PM cura l'esecuzione tramite ordini specifici.

Ratio

L'articolo 659 disciplina il meccanismo esecutivo dei provvedimenti cautelari e definitivi del giudice di sorveglianza, stabilendo che l'esecuzione non sia automatica ma richieda un atto formale (ordine di esecuzione) del pubblico ministero. Ciò garantisce il controllo della legittimità e la certezza dei tempi.

Analisi

Il comma 1 prevede che per carcerazione o scarcerazione il PM competente emetta ordine secondo le modalità dell'art. 656 comma 4; in urgenza, il PM presso il giudice che ha deciso può emettere ordine provvisorio, valido fino all'intervento del PM competente. Il comma 2 riguarda le misure di sicurezza: sono eseguite dal PM che le ha adottate, il quale comunica il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza ed emette ordine di esecuzione se richiesto. Esclude dalla sua sfera le confische (disciplinate dal diritto comune).

Quando si applica

Si applica ogni volta che il giudice di sorveglianza decide una modifica dello stato detentivo o adotta una misura di sicurezza (ad esempio: libertà anticipata, revoca misura, confinamento, divieto di dimora). Il PM ha il dovere di dare esecuzione, secondo i tempi e le modalità stabilite. In casi di assoluta urgenza medica o di rischio concreto, il PM locale può anticipare l'esecuzione del provvedimento.

Connessioni

Si collega agli artt. 656 (ordine di esecuzione generale), 303-304 (durata custodia cautelare), 51 (reati mafia per comunicazione al procuratore antimafia), 687-696 (rogatorie internazionali). Rimanda inoltre agli artt. 199 e seguenti del CP (misure di sicurezza), 240 CP (confisca), e al sistema generale dei provvedimenti giudiziari.

Domande frequenti

Cosa succede se il PM non esegue il provvedimento del giudice di sorveglianza entro i tempi previsti?

Il condannato (o il suo difensore) può ricorrere al giudice ordinario per richiedere l'adempimento forzoso dell'obbligo. L'inerzia del PM può configurare un abuso di potere sanzionabile anche disciplinarmente.

È possibile una esecuzione provvisoria del provvedimento?

Sì, nei casi di urgenza il PM presso il giudice di sorveglianza può emettere ordine provvisorio con efficacia immediata, in attesa dell'intervento del PM territorialmente competente che consolida l'esecuzione.

Quali sono le principali misure di sicurezza soggette all'art. 659?

Rientrano le misure previste dal CP (artt. 199 ss): liberazione vigilata, confinamento, divieto di dimora, divieto di frequentare locali, obbligo di firma, cauzione di buona condotta. Esclusa la confisca, regolata separatamente.

Quale autorità di pubblica sicurezza deve essere informata?

Dipende dalla misura: per confinamento la questura del luogo assegnato, per divieto di dimora il commissariato locale, per obblighi di firma il vigile urbano o carabinieri designati dal tribunale.

Se la sentenza è ancora in appello, il giudice di sorveglianza può già disporre provvedimenti?

Normalmente no, il giudice di sorveglianza interviene dopo la sentenza definitiva di condanna. In casi eccezionali di danno grave e irreparabile, la legge consente ordini cautelari motivati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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