Testo dell'articoloVigente
Art. 662 c.p.p. – Esecuzione delle pene accessorie
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ministero trasmette estratto sentenza ai competenti organi di polizia per esecuzione pene accessorie; trasmette al giudice civile nei casi di interdizioni civili.
Ratio
L'art. 662 c.p.p. regola la fase esecutiva delle pene accessorie (interdizioni da diritti civili, interdizioni da professione, estinzione della responsabilità civile). A differenza di pene principali (detentive, pecuniarie), le pene accessorie non richiedono custodia ma 'annotazione' presso registri pubblici e comunicazione a enti interessati (ordini professionali, tribunali civili, autorità amministrative).
La distinzione fra interdizioni civili (art. 32, 34 c.p.: richiedono comunicazione al giudice civile per registro pubblico delle società) e interdizioni professionali (art. 28, 30, 32-bis: richiedono comunicazione a ordini professionali e polizia) riflette diversi ambiti di efficacia: le civili incidono su capacità patrimoniale, le professionali su esercizio di attività specifiche.
Analisi
Il comma 1 distingue due iter: (i) per interdizioni civili (artt. 32-34 c.p., come interdizione dai pubblici uffici), il P.M. trasmette estratto della sentenza al giudice civile competente, il quale provvede ad annotare l'interdizione nei registri anagrafici e presso le autorità (es. ministeri per pubblici impiegati); (ii) per interdizioni professionali (artt. 28, 30, 32-bis c.p., come divieto di esercitare professione sanitaria), il P.M. trasmette a organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali.
La distinzione evita sovrapposizioni: il giudice civile è competente per interdizioni dalla capacità patrimoniale e civile; la polizia è competente per interdizioni professionali e da diritti soggettivi (patente, porto d'armi).
Il comma 2 introduce il meccanismo del 'computo': se nel corso del processo il giudice ha ordinato misura interdittiva preliminare (es. sospensione cautelare della patente prima della sentenza), il tempo di tale sospensione è conteggiato nel periodo dell'interdizione definitiva. Evita duplicazione: il condannato non è interdetto due volte per la medesima condotta.
Quando si applica
L'art. 662 si applica a ogni sentenza di condanna che preveda pena accessoria. Non si limita a criminalità grave: condanne per guida senza patente comportano interdizione da esercitare professione di autista, condanne per frode fiscale comportano interdizione da diritti civili.
Casistica concreta: medico condannato per prescrizione illegittima è condannato a interdizione da esercitare la professione medica per tre anni. Il P.M. trasmette estratto della sentenza all'Ordine dei Medici competente, che annota l'interdizione nel registro professionale: il medico non può ricevere pazienti per tre anni.
Connessioni
Art. 662 c.p.p. coordina con artt. 28-34 c.p. (pene accessorie), art. 277 c.p.p. (modalità di esecuzione), art. 288-290 c.p. (interdizioni e loro durata), art. 2951 c.c. (prescrizione interdizioni civili), d.lgs. 165/2001 (divieto da pubblici uffici), artt. 312-313 c.p.p. (misure cautelative preliminari), leggi speciali su ordini professionali (medici, avvocati, notai, ecc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, avvocato, è condannato per appropriazione indebita di denaro di un cliente. La sentenza ordina interdizione dai diritti civili per due anni (art. 32 c.p.). Il P.M. trasmette estratto della sentenza al giudice civile che ha competenza su Tizio (tribunale del circondario di domicilio di Tizio). Il giudice civile annota l'interdizione nei registri della pubblica amministrazione. Contemporaneamente, il P.M. trasmette alla polizia giudiziaria e all'Ordine degli Avvocati competente la comunicazione di interdizione dalla professione: Tizio non può ricevere incarichi legali per due anni.
Caso 2: Caso 2
Caio, imprenditore, è condannato per bancarotta fraudolenta e gli è ordinato divieto di esercitare attività di impresa per cinque anni (art. 32-bis c.p.). Durante il processo, il giudice aveva già ordinato sospensione cautelare della qualifica di imprenditore per dieci mesi. Il P.M. computa quei dieci mesi nel periodo della interdizione definitiva: Caio rimane interdetto non per cinque anni interi, bensì per quattro anni e due mesi dalla conclusione della custodia cautelare.
Domande frequenti
Che differenza c'è fra interdizione civile e interdizione professionale?
L'interdizione civile (artt. 32, 34 c.p.) comporta perdita di diritti civili e patrimoniali (voto, amministrazione beni, uffici pubblici). L'interdizione professionale (artt. 28, 30, 32-bis c.p.) comporta divieto di esercitare professione specifica (avvocato, medico, commercialista).
Se sono sottoposto a sospensione cautelare prima della condanna, il tempo è conteggiato?
Sì, art. 662 comma 2 prevede il computo: il periodo di sospensione cautelare è conteggiato nella durata dell'interdizione definitiva. Non sei pertanto interdetto due volte per lo stesso fatto.
Chi comunica l'interdizione al mio ordine professionale?
Il P.M. trasmette estratto della sentenza all'ordine competente (Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici, ecc.). L'ordine annota l'interdizione nei propri registri e comunica al pubblico che sei sottoposto a divieto.
Posso continuare la mia professione se sottoposto a interdizione?
No, l'interdizione vieta l'esercizio della professione per la durata ordinata. Se violato il divieto, incorri in reato di esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.).
Quando l'interdizione è estinta, sono reintegrato automaticamente?
Sì, all'expiry della durata ordinata, l'interdizione si estingue automaticamente e sei reintegrato nei tuoi diritti civili e professionali, salvo diversa determinazione normativa (es. per particolari reati).