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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 288 c.c. [Procedura] (1)
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 288 del codice civile è stato abrogato. Rientrava nella disciplina della legittimazione dei figli naturali, istituto soppresso dalla riforma della filiazione del 2013.
Ratio della norma
L'articolo 288 c.c. si inseriva nel corpo normativo dedicato alla legittimazione dei figli naturali nel codice civile del 1942. Tale istituto rispondeva all'esigenza storica di attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio uno status giuridico equiparabile a quello del figlio legittimo, attraverso specifiche procedure previste dalla legge.
Analisi del testo
L'articolo risulta formalmente abrogato. L'abrogazione è intervenuta nell'ambito della riforma organica della filiazione realizzata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha riscritto la disciplina della filiazione eliminando ogni distinzione di status.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione ha effetto ex nunc e le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza della norma sono state regolate dal diritto transitorio previsto dalla riforma.
Connessioni con altre norme
L'abrogazione dell'art. 288 c.c. si coordina con quella degli altri articoli del capo dedicato alla legittimazione (artt. 280-295 c.c. nel testo originario). La disciplina vigente della filiazione è oggi raccolta principalmente negli artt. 315 e seguenti c.c.
Domande frequenti
L'articolo 288 c.c. è abrogato o soltanto soppresso?
L'articolo risulta espressamente abrogato, il che significa che la sua eliminazione dall'ordinamento è stata formalmente dichiarata dal legislatore, a differenza di altri articoli dello stesso capo il cui testo è stato semplicemente sostituito con il segno [...].
Quali norme hanno abrogato l'articolo 288 c.c.?
L'abrogazione è stata disposta nell'ambito della riforma della filiazione attuata con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013, che hanno ridisegnato l'intero Titolo VII del Libro I del codice civile.
Ha ancora senso cercare il contenuto dell'articolo 288 c.c.?
Ai fini dell'ordinamento vigente no. L'articolo non produce più effetti giuridici. Può avere rilievo esclusivamente per finalità storico-ricostruttive, per comprendere come funzionasse la legittimazione nel regime previgente alla riforma del 2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate