Testo dell'articoloAbrogato
Art. 287 c.c.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Legittimazione in base alla procura per il matrimonio] Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 287 del codice civile, relativo alla legittimazione in base alla procura per il matrimonio, è stato soppresso dalla riforma della filiazione del 2013 che ha abolito l'istituto della legittimazione.
Ratio della norma
L'articolo 287 c.c. disciplinava un caso particolare di legittimazione, quello fondato sulla procura rilasciata per la celebrazione del matrimonio. La logica della norma era di estendere gli effetti della legittimazione per susseguente matrimonio anche a situazioni nelle quali il matrimonio non fosse stato celebrato in presenza, valorizzando la volontà già espressa dal genitore attraverso il conferimento della procura.
Analisi del testo
Il testo risulta soppresso, come indicato dal segno [...]. La norma è caduta con la riforma organica della filiazione attuata dalla legge n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013, che ha cancellato ogni traccia dell'istituto della legittimazione dall'ordinamento civile italiano.
Quando si applica
L'articolo non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Non esistono più distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, né istituti di legittimazione che richiedano procedure o presupposti particolari.
Connessioni con altre norme
La norma era collegata sistematicamente agli artt. 280 e seguenti c.c. sull'istituto della legittimazione, tutti soppressi o riscritti dalla riforma del 2013. Il matrimonio mantiene oggi rilevanza nella disciplina della famiglia ai sensi degli artt. 79 e seguenti c.c., ma non produce più effetti di legittimazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, cittadino estero, riceve una procura speciale dal padre italiano Caio per contrarre matrimonio. Ciò legittima Tizio secondo l'art. 287.
Caso 2: Mevio è figlio naturale
Il padre Sempronio rilascia una procura formale per il matrimonio, effetto di legittimazione ex art. 287.
Domande frequenti
Cos'è la legittimazione per procura al matrimonio?
È il riconoscimento implicito del figlio naturale mediante procura speciale per il matrimonio.
Quali sono i requisiti della procura?
Deve essere formale, specifica, e chiaramente destinata a autorizzare il matrimonio del figlio naturale.
Quando decorre l'effetto legittimante?
A partire dal momento della celebrazione del matrimonio, con effetto retroattivo alla nascita se interpretato come riconoscimento.
Che accade se il matrimonio non si celebra?
L'effetto legittimante non si produce. La procura rimane un fatto che può però evidenziare intenzione di riconoscimento.
È necessaria la volontà esplicita del padre?
Sì, la procura deve dimostrare chiaramente la volontà del genitore di legittimare il figlio attraverso il matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate