Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 287 c.c. [Legittimazione in base alla procura per il

Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo soppresso dalla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013)
  • Riguardava la legittimazione del figlio naturale fondata sulla procura rilasciata per contrarre matrimonio
  • La norma era collegata all'istituto della legittimazione per susseguente matrimonio
  • L'abolizione dell'istituto ne ha determinato la soppressione
Indice dei contenuti

L'articolo 287 del codice civile, relativo alla legittimazione in base alla procura per il matrimonio, è stato soppresso dalla riforma della filiazione del 2013 che ha abolito l'istituto della legittimazione.

Ratio della norma

L'articolo 287 c.c. disciplinava un caso particolare di legittimazione, quello fondato sulla procura rilasciata per la celebrazione del matrimonio. La logica della norma era di estendere gli effetti della legittimazione per susseguente matrimonio anche a situazioni nelle quali il matrimonio non fosse stato celebrato in presenza, valorizzando la volontà già espressa dal genitore attraverso il conferimento della procura.

Analisi del testo

Il testo risulta soppresso, come indicato dal segno [...]. La norma è caduta con la riforma organica della filiazione attuata dalla legge n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013, che ha cancellato ogni traccia dell'istituto della legittimazione dall'ordinamento civile italiano.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Non esistono più distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, né istituti di legittimazione che richiedano procedure o presupposti particolari.

Connessioni con altre norme

La norma era collegata sistematicamente agli artt. 280 e seguenti c.c. sull'istituto della legittimazione, tutti soppressi o riscritti dalla riforma del 2013. Il matrimonio mantiene oggi rilevanza nella disciplina della famiglia ai sensi degli artt. 79 e seguenti c.c., ma non produce più effetti di legittimazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, cittadino estero, riceve una procura speciale dal padre italiano Caio per contrarre matrimonio. Ciò legittima Tizio secondo l'art. 287.

Caso 2: Mevio è figlio naturale

Il padre Sempronio rilascia una procura formale per il matrimonio, effetto di legittimazione ex art. 287.

Domande frequenti

Cos'è la legittimazione per procura al matrimonio?

È il riconoscimento implicito del figlio naturale mediante procura speciale per il matrimonio.

Quali sono i requisiti della procura?

Deve essere formale, specifica, e chiaramente destinata a autorizzare il matrimonio del figlio naturale.

Quando decorre l'effetto legittimante?

A partire dal momento della celebrazione del matrimonio, con effetto retroattivo alla nascita se interpretato come riconoscimento.

Che accade se il matrimonio non si celebra?

L'effetto legittimante non si produce. La procura rimane un fatto che può però evidenziare intenzione di riconoscimento.

È necessaria la volontà esplicita del padre?

Sì, la procura deve dimostrare chiaramente la volontà del genitore di legittimare il figlio attraverso il matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.