Testo dell'articoloAbrogato
Art. 285 c.c.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori] Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’ .
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 284 - Art. 284 Codice Civile: Legittimazione per provvedimento del→Cod. civ. art. 287 - Art. 287 Codice Civile: Legittimazione in base alla procura per i…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente→Art. 283 c.c. (abrogato)→Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti (abrogato)→Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)→Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione (abrogato)→Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione (abrogato)→Art. 280 c.c. – Legittimazione (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 285 del codice civile, relativo alle condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori, è stato soppresso dalla riforma della filiazione che ha abolito l'istituto della legittimazione.
Ratio della norma
L'articolo 285 c.c. disciplinava, nell'impianto originario del codice del 1942, le condizioni alle quali era possibile ottenere la legittimazione del figlio naturale dopo la morte di uno o di entrambi i genitori. La norma rispondeva all'esigenza di consentire, anche post mortem, il riconoscimento giuridico di un legame di filiazione che in vita non era stato formalizzato, tutelando al tempo stesso gli interessi successori e personali del figlio.
Analisi del testo
Il testo è stato soppresso, come indicato dalla presenza del segno convenzionale [...]. La soppressione è conseguenza diretta dell'abolizione dell'intero istituto della legittimazione, operata con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in attuazione della legge delega n. 219/2012. L'articolo non ha più contenuto precettivo.
Quando si applica
L'articolo non trova più applicazione nell'ordinamento vigente. Le questioni relative allo stato di figlio sono oggi disciplinate dalle norme uniformi sulla filiazione, che non distinguono più tra figli legittimi e figli naturali.
Connessioni con altre norme
La soppressione dell'art. 285 c.c. si inserisce nella riforma complessiva della filiazione attuata con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013, che ha riscritto il Titolo VII del Libro I del codice civile, unificando lo stato giuridico di tutti i figli ai sensi dell'art. 315 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è figlio naturale
Suo padre Caio muore senza averlo riconosciuto. Tizio chiede la legittimazione tardiva rispetto all'eredità.
Caso 2: Mevio è orfano di entrambi i genitori
Sempronio, avo paterno, agisce per la legittimazione tardiva di Mevio per questioni ereditarie.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la legittimazione dopo la morte dei genitori?
La legittimazione tardiva è ammessa entro i termini di prescrizione ordinaria, generalmente se vi è interesse alla successione o a diritti connessi.
Quali effetti ha la legittimazione tardiva?
Il figlio acquista i diritti di figlio legittimo, ma gli effetti patrimoniali decorrono dalla data della legittimazione, non retroattivamente.
Chi può promuovere l'azione di legittimazione tardiva?
Il figlio naturale stesso, o i suoi eredi se il figlio è deceduto, purché vi sia interesse rilevante.
La legittimazione tardiva ha effetto sulla successione già aperta?
No, se la successione è già stata definita. Può invece rilevare per diritti futuri o se il procedimento successorio è ancora pendente.
È necessaria l'autorizzazione del giudice?
Sì, come per gli altri tipi di legittimazione, secondo l'articolo 251 del codice civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate