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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 284 c.c. [Legittimazione per provvedimento del
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 284 c.c. reca la rubrica sulla legittimazione per provvedimento del giudice, ma il testo normativo risulta soppresso.
Ratio
L'art. 284 c.c. disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, modalità attraverso la quale il figlio naturale poteva acquisire lo stato di figlio legittimo per decisione giudiziale, nei casi in cui il matrimonio tra i genitori non fosse possibile. Con la riforma del 2012-2013, l'intero istituto è stato abolito per effetto dell'equiparazione di tutti i figli.Analisi
Prima della riforma, la legittimazione per provvedimento del giudice operava come strumento residuale e discrezionale su istanza del genitore o del figlio. La soppressione del testo riflette la scelta del legislatore del 2013 di eliminare tutto il corpus normativo sulla legittimazione, incompatibile con il principio di unicità della filiazione. Oggi tutti i figli sono semplicemente «figli», con identici diritti e doveri (art. 315 c.c.).Quando si applica
La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni pregresse si rinvia al d.lgs. 154/2013.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; art. 283 c.c. (legittimazione per susseguente matrimonio, anch'essa soppressa); artt. 269 ss. c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione, tuttora vigente).Casi pratici
Caso 1: Tizio è figlio di relazione illegittima
Il tribunale, su istanza del padre Caio, emana provvedimento di legittimazione con effetto retroattivo.
Caso 2: Mevio, pur non riconosciuto volontariamente, è legittimato dal giudice
Entra nella successione del padre defunto Sempronio.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 284 c.c.?
Disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, ossia la possibilità di acquisire lo stato di figlio legittimo attraverso una decisione del tribunale.
Qual è la differenza tra legittimazione per provvedimento del giudice e dichiarazione giudiziale di filiazione?
La legittimazione convertiva lo status di figlio naturale già riconosciuto in quello di figlio legittimo; la dichiarazione giudiziale accerta il rapporto di filiazione in mancanza di riconoscimento. La prima è abolita, la seconda è tuttora vigente.
L'art. 284 c.c. è stato formalmente abrogato o solo svuotato?
Il testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», senza abrogazione formale: la disposizione è comunque priva di contenuto normativo applicabile.
Un figlio legittimato per provvedimento del giudice prima del 2014 mantiene i suoi diritti?
Sì. Le legittimazioni già pronunciate producono i loro effetti, regolati dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013.
È ancora possibile chiedere al giudice di «legittimare» un figlio?
No. L'istituto della legittimazione è stato abolito. Per accertare la filiazione si ricorre alle azioni di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269 ss. c.c.).
Fonti consultate: 1 fonte verificate