Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 284 c.c.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Legittimazione per provvedimento del giudice] La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250; 2) che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati.

In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Articolo il cui testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», privo di contenuto precettivo vigente.
  • La rubrica richiama la «legittimazione per provvedimento del giudice», modalità alternativa di legittimazione dei figli naturali.
  • L'istituto è stato abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
  • L'art. 315 c.c. sancisce oggi l'unicità dello stato giuridico di figlio, rendendo superflua ogni forma di legittimazione.
Indice dei contenuti

L'art. 284 c.c. reca la rubrica sulla legittimazione per provvedimento del giudice, ma il testo normativo risulta soppresso.

Ratio

L'art. 284 c.c. disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, modalità attraverso la quale il figlio naturale poteva acquisire lo stato di figlio legittimo per decisione giudiziale, nei casi in cui il matrimonio tra i genitori non fosse possibile. Con la riforma del 2012-2013, l'intero istituto è stato abolito per effetto dell'equiparazione di tutti i figli.

Analisi

Prima della riforma, la legittimazione per provvedimento del giudice operava come strumento residuale e discrezionale su istanza del genitore o del figlio. La soppressione del testo riflette la scelta del legislatore del 2013 di eliminare tutto il corpus normativo sulla legittimazione, incompatibile con il principio di unicità della filiazione. Oggi tutti i figli sono semplicemente «figli», con identici diritti e doveri (art. 315 c.c.).

Quando si applica

La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni pregresse si rinvia al d.lgs. 154/2013.

Connessioni

L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; art. 283 c.c. (legittimazione per susseguente matrimonio, anch'essa soppressa); artt. 269 ss. c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione, tuttora vigente).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è figlio di relazione illegittima

Il tribunale, su istanza del padre Caio, emana provvedimento di legittimazione con effetto retroattivo.

Caso 2: Mevio, pur non riconosciuto volontariamente, è legittimato dal giudice

Entra nella successione del padre defunto Sempronio.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 284 c.c.?

Disciplinava la legittimazione per provvedimento del giudice, ossia la possibilità di acquisire lo stato di figlio legittimo attraverso una decisione del tribunale.

Qual è la differenza tra legittimazione per provvedimento del giudice e dichiarazione giudiziale di filiazione?

La legittimazione convertiva lo status di figlio naturale già riconosciuto in quello di figlio legittimo; la dichiarazione giudiziale accerta il rapporto di filiazione in mancanza di riconoscimento. La prima è abolita, la seconda è tuttora vigente.

L'art. 284 c.c. è stato formalmente abrogato o solo svuotato?

Il testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», senza abrogazione formale: la disposizione è comunque priva di contenuto normativo applicabile.

Un figlio legittimato per provvedimento del giudice prima del 2014 mantiene i suoi diritti?

Sì. Le legittimazioni già pronunciate producono i loro effetti, regolati dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013.

È ancora possibile chiedere al giudice di «legittimare» un figlio?

No. L'istituto della legittimazione è stato abolito. Per accertare la filiazione si ricorre alle azioni di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (artt. 269 ss. c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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