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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 284 CCII – Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati.

2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

3. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.

4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289.

5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l’articolo 289.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 284 CCII consente a più imprese in crisi o insolvenza appartenenti al medesimo gruppo di accedere unitariamente al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione.
  • È richiesto che ciascuna impresa abbia il proprio centro degli interessi principali (COMI) nello Stato italiano.
  • Il ricorso può prevedere un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati o coordinati.
  • Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa del gruppo.
  • La domanda deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza per i creditori e quantificare i vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c.
  • Un professionista indipendente attesta veridicità dei dati, fattibilità, convenienza e benefici stimati per i creditori.
Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 284 CCII apre il Titolo VI, dedicato alla regolazione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese. Si tratta di una delle innovazioni più significative del nuovo Codice rispetto alla legge fallimentare, che non disciplinava in modo organico il fenomeno della crisi di gruppo. La norma realizza il principio fondamentale della unitarietà procedurale con autonomia patrimoniale delle masse: le imprese del gruppo possono accedere insieme alle procedure di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, e per rinvio dell’art. 284-bis CCII anche transazioni fiscali), ma le rispettive sfere giuridico-patrimoniali restano separate. Tale impostazione recepisce l’esperienza maturata in giurisprudenza, anche di legittimità (orientamento prevalente formatosi negli anni 2010-2020), e attua la Raccomandazione UE 2014/135 nonché la Direttiva (UE) 2019/1023.

Presupposti soggettivi e territoriali

I commi 1 e 2 individuano due presupposti cumulativi per l’accesso unitario. Il primo è soggettivo: deve trattarsi di «più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo». Il concetto di gruppo è definito dall’art. 2, comma 1, lett. h) CCII come l’insieme delle società o degli enti soggetti a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-septies c.c., ovvero che presentano unità di direzione strategica. Il secondo presupposto è territoriale: ciascuna impresa deve avere il proprio centro degli interessi principali (COMI) nello Stato italiano. La nozione di COMI è mutuata dal Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere e si presume coincidente con la sede legale, salvo prova contraria. La duplicità del riferimento al COMI italiano per tutte le imprese del gruppo evita conflitti di giurisdizione e radica la competenza del tribunale italiano. Si pensi al caso di un gruppo composto da Alfa s.p.a. (capogruppo con sede a Milano), Beta s.r.l. (controllata con sede a Roma) e Gamma s.r.l. (controllata con sede a Napoli): tutte hanno COMI in Italia e possono accedere unitariamente al concordato.

Piano unitario o piani collegati: la scelta strategica

Il comma 1 offre due alternative procedurali: la presentazione di un piano unitario oppure di piani reciprocamente collegati o coordinati. Il piano unitario configura una soluzione organica che tratta il gruppo come un’unica entità economica, pur mantenendo separate le masse; i piani collegati o coordinati conservano una maggiore autonomia formale, pur essendo funzionalmente connessi. La scelta tra le due opzioni è rimessa alle imprese debitrici, ma deve essere giustificata. Il comma 4 impone infatti di illustrare le «ragioni di maggiore convenienza» di tale scelta, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto all’alternativa del piano autonomo per ciascuna impresa. Il legislatore introduce così un test di convenienza comparativa: il giudice è chiamato a verificare che la soluzione di gruppo non danneggi i creditori di nessuna delle imprese rispetto a quanto otterrebbero in una procedura individuale. Esempio: Alfa, con creditori chirografari soddisfatti al 40% nel piano di gruppo, deve dimostrare che in un piano autonomo otterrebbero meno; in caso contrario, i creditori di Alfa sarebbero pregiudicati dalla scelta unitaria.

Autonomia delle masse e vantaggi compensativi

Il comma 3 sancisce un principio cardine: «Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive». Significa che, nonostante l’unitarietà procedurale, ogni impresa risponde solo dei propri debiti con il proprio patrimonio. I creditori di Beta non possono soddisfarsi sul patrimonio di Alfa, né viceversa, salvo specifici titoli (garanzie, postergazione di finanziamenti infragruppo ex art. 2467 c.c.). Tale principio si raccorda con la disciplina dei vantaggi compensativi di cui all’art. 2497 c.c.: il piano deve quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa anche per effetto dei vantaggi compensativi «conseguiti o fondatamente prevedibili» derivanti dall’appartenenza al gruppo. Si tratta di un rinvio sistematico al consolidato istituto civilistico secondo cui il pregiudizio derivante dall’attività di direzione e coordinamento può essere compensato dai benefici complessivi dell’appartenenza al gruppo. La quantificazione dei vantaggi compensativi diventa quindi elemento essenziale dell’istruttoria concordataria.

Documentazione, attestazione e pubblicità

Il comma 4 elenca un articolato corredo documentale che integra la documentazione ordinaria del concordato (art. 39 CCII) o degli accordi di ristrutturazione. Sono richieste informazioni «analitiche, complete e aggiornate» sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, con indicazione del registro delle imprese in cui è effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. Il bilancio consolidato, ove redatto, deve essere allegato. Il comma 5 disciplina l’attestazione del professionista indipendente, che assume contenuto rafforzato: deve attestare a) veridicità dei dati aziendali, b) fattibilità del piano, c) ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria, d) quantificazione dei benefici per i creditori, oltre a riportare informazioni analitiche sul gruppo. Il professionista indipendente è figura qualificata ex art. 2, lett. o) CCII, e risponde ai sensi dell’art. 342 CCII per attestazioni infedeli. Il comma 6 disciplina la pubblicità del piano nel registro delle imprese, su richiesta delle imprese debitrici, garantendo trasparenza erga omnes. Caso pratico: il gruppo Tizio Holding, composto da quattro società operative, presenta un piano unitario di concordato con continuità; il professionista attesta che, grazie ai contratti di servizio infragruppo e all’ottimizzazione fiscale consolidata, i creditori di ciascuna società ottengono un soddisfacimento superiore di almeno 12 punti percentuali rispetto a quanto otterrebbero in procedure autonome.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Bozza di circolare Bozza di circolare AE del 15 aprile 2026 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Parte I

L'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica (15 aprile - 20 maggio 2026) la bozza di circolare con i primi chiarimenti sui nuovi istituti del CCII. Una sezione e' dedicata espressamente alla disciplina dei gruppi di imprese (Titolo VI, artt. 284 e ss.), con indicazioni interpretative su domanda unitaria di concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo. Il documento non e' ancora una circolare definitiva: i contenuti potranno essere modificati all'esito della consultazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali imprese possono accedere unitariamente al concordato preventivo di gruppo ex art. 284 CCII?

Possono accedere unitariamente le imprese in crisi o insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, come definito dall’art. 2, lett. h) CCII, purché ciascuna abbia il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano.

Cosa significa autonomia delle masse attive e passive nel concordato di gruppo?

Significa che, nonostante l’unitarietà procedurale, ogni impresa risponde solo dei propri debiti con il proprio patrimonio. I creditori di una società non possono soddisfarsi sul patrimonio di altre società del gruppo.

Quando si può scegliere tra piano unitario e piani reciprocamente collegati?

La scelta è rimessa alle imprese debitrici ma deve essere giustificata illustrando le ragioni di maggiore convenienza per i creditori. Il piano unitario tratta il gruppo come unità economica; i piani collegati conservano maggiore autonomia formale.

Cosa deve attestare il professionista indipendente nel concordato di gruppo?

Ai sensi dell’art. 284, comma 5 CCII, deve attestare veridicità dei dati, fattibilità del piano, ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria e quantificazione dei benefici per i creditori, anche tramite vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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