← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 285 CCII – Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il piano […] o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale […].

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purchè un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.

3. Se non ricorre l’ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli del- le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. 4 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall’articolo 112, commi 2, 3 e 4.

5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

In sintesi

In sintesi

  • Il piano concordatario di gruppo può prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre.
  • Si applica la sola disciplina del concordato in continuità se i creditori sono soddisfatti, anche in misura non prevalente, dai flussi della continuità.
  • Sono ammesse operazioni infragruppo previa attestazione del professionista indipendente, coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori e con i vantaggi compensativi.
  • I creditori dissenzienti possono opporsi all’omologazione; il tribunale omologa se la soddisfazione non è inferiore a quella della liquidazione della singola impresa.
  • I soci tutelano il valore della partecipazione esclusivamente con opposizione all’omologazione, salvi i vantaggi compensativi.
Inquadramento sistematico e ratio della disciplina di gruppo

L’art. 285 CCII costituisce il cardine sostanziale della regolazione concordataria del gruppo di imprese, introdotta dal D.Lgs. 14/2019 in attuazione delle Raccomandazioni UE in materia di insolvenza dei gruppi e oggetto di rilevanti rimaneggiamenti ad opera del D.Lgs. 83/2022 e del D.Lgs. 136/2024. La norma riconosce, sul piano del diritto concorsuale, la realtà economica unitaria del gruppo, pur conservando il principio della distinta soggettività giuridica e della separazione delle masse delle singole imprese. La ratio è duplice: da un lato, consentire soluzioni di risanamento o liquidazione razionali e coordinate, evitando le inefficienze derivanti dalla gestione atomistica delle crisi delle singole società; dall’altro, presidiare le ragioni dei creditori «atomistici» di ciascuna impresa, che potrebbero altrimenti subire un pregiudizio dalle operazioni di redistribuzione del valore infragruppo.

La struttura ibrida del piano: liquidazione e continuità

Il comma 1 ammette espressamente la natura ibrida del piano di gruppo, che può combinare la liquidazione di talune imprese con la continuazione dell’attività di altre. Il legislatore del correttivo-ter ha precisato il criterio di qualificazione unitaria della procedura: si applica la sola disciplina del concordato in continuità, più favorevole al debitore quanto a regole di voto e di formazione delle classi (artt. 109 e 112 CCII), quando i creditori del gruppo nel suo complesso sono soddisfatti, «anche in misura non prevalente», dai flussi della continuità aziendale. Si tratta di una scelta che valorizza la prospettiva sostanziale del risultato economico per la massa dei creditori, in coerenza con il criterio della «prevalenza qualitativa» che ha sostituito quello della prevalenza quantitativa già con il D.Lgs. 83/2022.

Le operazioni infragruppo e i vantaggi compensativi

Il comma 2 disciplina il cuore innovativo della regolazione di gruppo: la possibilità di prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo. La norma codifica, nel diritto della crisi, la dottrina dei vantaggi compensativi già elaborata dalla giurisprudenza in materia di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.): l’operazione che, considerata isolatamente, appaia pregiudizievole per la singola impresa può essere giustificata se inserita in un disegno complessivo che procura, in via diretta o mediata, vantaggi proporzionati. Il presidio è duplice: l’attestazione del professionista indipendente ex art. 2 lett. o) CCII deve certificare sia la necessarietà dell’operazione ai fini della continuità delle imprese «continuabili», sia la coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo. Restano ferme le tutele degli artt. 47 e 112 CCII, ovvero il giudizio di ammissibilità del tribunale e l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti (cram-down).

L’opposizione dei creditori dissenzienti e il giudizio del tribunale

Il comma 3 individua i legittimati attivi all’opposizione: nel concordato preventivo, i creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, in difetto di classi, i creditori dissenzienti che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto «con riguardo a una singola impresa»; negli accordi di ristrutturazione, i creditori non aderenti. Il riferimento alla singola impresa è cruciale: la legittimazione si computa al livello atomistico, non aggregato, a tutela delle minoranze qualificate di ciascuna entità. Il comma 4 fissa lo standard di giudizio: il tribunale omologa se ritiene, «sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi», che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. Il c.d. best interest of creditors test opera quindi a livello di singola società debitrice, ma il confronto è temperato dalla considerazione dei vantaggi compensativi, espressione di una logica di group benefit che la dottrina prevalente ritiene compatibile con il principio della separazione delle masse.

La tutela dei soci e i limiti dell’opposizione

Il comma 5 introduce un meccanismo di tutela endoprocedurale per i soci, che possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni infragruppo «esclusivamente attraverso l’opposizione all’omologazione». La norma esclude quindi l’esperibilità di azioni autonome di responsabilità o impugnative durante la procedura, accentrando ogni contenzioso nella sede dell’omologazione e garantendo la stabilità del piano. Il tribunale omologa se esclude la sussistenza del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi: si ripropone, anche in questa sede, il criterio elaborato per la responsabilità da direzione e coordinamento. Tizio, socio di minoranza di una società del gruppo le cui risorse vengono trasferite a Caio S.p.A. (capogruppo), potrà opporsi all’omologazione, ma il tribunale potrà disattendere l’opposizione ove l’esperto attestatore abbia dimostrato che la società di Tizio ha tratto, dal piano complessivo, vantaggi indiretti, quali la conservazione di rapporti di fornitura, l’accesso a tecnologie comuni o la salvaguardia dell’avviamento, proporzionati al sacrificio.

Coordinamento con la disciplina generale e profili applicativi

L’art. 285 va letto in coordinamento con gli artt. 286 (procedimento), 289 (obblighi informativi) e 47, 109, 112 CCII. Il comma 4-bis chiarisce che, nell’ipotesi di applicazione della sola disciplina della continuità, l’omologazione segue le regole dell’art. 112, commi 2-4, ivi compreso il cram-down interclassi. L’orientamento prevalente richiede che l’attestazione del professionista indipendente sia particolarmente analitica nell’identificare e quantificare i vantaggi compensativi, evitando formule generiche. Sempronio, attestatore di un piano che prevede il trasferimento di un ramo d'azienda dalla controllata Alfa S.r.l. alla controllante Beta S.p.A., dovrà documentare puntualmente i flussi finanziari, i benefici operativi e la sostenibilità prospettica dell’operazione per ciascuna impresa coinvolta.

Domande frequenti

Quando si applica la sola disciplina del concordato in continuità a un piano di gruppo misto?

Quando, dal raffronto dei flussi complessivi, i creditori delle imprese del gruppo risultano soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale (comma 1, secondo periodo).

Sono ammessi i trasferimenti di risorse tra società del gruppo nel piano concordatario?

Sì, purché un professionista indipendente attesti che le operazioni sono necessarie alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, valutati i vantaggi compensativi.

Chi può opporsi all’omologazione del concordato di gruppo per pregiudizio dalle operazioni infragruppo?

I creditori dissenzienti di una classe dissenziente o, in difetto di classi, i creditori dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto della singola impresa; nei piani di ristrutturazione, i creditori non aderenti.

I soci possono agire autonomamente contro le operazioni infragruppo del piano di gruppo?

No: il comma 5 limita la tutela dei soci all’opposizione all’omologazione; il tribunale omologa se esclude il pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.