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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 39 CCII – Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonchè l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’arti- colo 44, comma 1, lettera a).

In sintesi

  • Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve depositare un’ampia documentazione contabile, fiscale e patrimoniale, riferita in genere agli ultimi tre esercizi.
  • È richiesta una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile, nonché uno stato estimativo delle attività e una certificazione dei debiti fiscali e contributivi.
  • L'elenco dei creditori deve includere l’indicazione dei crediti, delle cause di prelazione e, ove disponibile, del domicilio digitale.
  • In caso di domanda con riserva ex art. 44 CCII, la documentazione può essere depositata in modo differito, entro il termine assegnato dal tribunale.
  • Va allegata anche una relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Funzione degli obblighi documentali e principio di trasparenza

L’art. 39 CCII costituisce la norma cardine in materia di obblighi documentali del debitore che intende accedere a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza. La ratio della disposizione è duplice: da un lato, garantire al tribunale e agli organi della procedura le informazioni necessarie per una valutazione attendibile della situazione del debitore; dall’altro, assicurare ai creditori la trasparenza indispensabile per esprimere un voto o un giudizio consapevole sulla proposta del debitore.

La norma recepisce e sistematizza obblighi in parte già presenti nell’art. 161 della legge fallimentare (per il concordato preventivo) e negli artt. 67 e ss. della stessa legge (per il fallimento), adattandoli al nuovo sistema unitario del CCII e arricchendoli di nuovi elementi, tra cui la relazione sulla situazione finanziaria con periodicità mensile e la certificazione dei debiti fiscali e contributivi.

Il nucleo documentale obbligatorio: comma 1

Il comma 1 elenca analiticamente la documentazione che il debitore è tenuto a depositare. Si tratta di:

a) Scritture contabili e fiscali obbligatorie: libri giornale, libri degli inventari, registri IVA e tutti gli altri libri previsti dalla normativa contabile e fiscale applicabile al debitore in ragione della sua dimensione e forma giuridica.

b) Dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA relative ai tre esercizi o anni precedenti ovvero all’intera esistenza dell’impresa se inferiore a tre anni. Questa previsione mira a offrire una fotografia fiscale dell’impresa nel medio periodo, consentendo di individuare eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e la situazione patrimoniale.

c) Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi: per le società tenute alla redazione del bilancio (S.p.A., S.r.l., cooperative), si tratta dei bilanci approvati dall’assemblea e depositati nel registro delle imprese. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (imprenditori individuali, alcune società di persone), la documentazione fiscale supplisce a questo onere.

d) Relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata: si tratta di un documento redatto appositamente per la procedura, che deve essere aggiornato con cadenza mensile durante il procedimento. Questa previsione, introdotta dal correttivo D.Lgs. 83/2022, risponde all’esigenza di monitorare in tempo reale l’evoluzione della situazione del debitore, evitando che il quadro informativo utilizzato per le valutazioni del tribunale si deteriori nel corso di una procedura che può durare anche diversi mesi.

e) Stato particolareggiato ed estimativo delle attività: un inventario analitico dei beni del debitore, con indicazione del loro valore stimato. Questo documento è essenziale per la valutazione della capienza patrimoniale e per stabilire il grado di soddisfazione potenziale dei creditori in caso di liquidazione.

f) Certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi: si tratta di attestazioni rilasciate dai competenti enti (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL) che certificano l’ammontare dei debiti del debitore verso l’erario e gli enti previdenziali. Questa certificazione ha una funzione di verifica incrociata rispetto alle dichiarazioni del debitore.

g) Elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione (ipoteche, pegni, privilegi speciali e generali) e dell’eventuale domicilio digitale. L’indicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC per le imprese, domicilio digitale per i privati) è funzionale alle comunicazioni della procedura, in linea con la progressiva digitalizzazione del processo civile.

h) Elenco dei titolari di diritti reali e personali su cose in possesso del debitore: si pensi ai proprietari di beni concessi in leasing, ai comodatari, ai titolari di diritti di usufrutto o di uso. Questi soggetti non sono creditori in senso stretto, ma vantano diritti sui beni che il curatore o il commissario potrebbero erroneamente considerare parte del patrimonio del debitore.

La relazione sugli atti di straordinaria amministrazione: comma 2

Il comma 2 prevede l’obbligo di depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda, con riferimento alle operazioni elencate nell’art. 94, comma 2, CCII (vendita di aziende o rami di azienda, cessioni di crediti, contratti di finanziamento, fideiussioni, ecc.). Questa relazione consente al tribunale e agli organi della procedura di valutare se negli anni precedenti siano state compiute operazioni potenzialmente pregiudizievoli per i creditori e quindi suscettibili di revocatoria ex artt. 163 e ss. CCII.

La domanda con riserva e il deposito differito: comma 3

Il comma 3 introduce un regime documentale semplificato per il caso in cui il debitore presenti la domanda «con riserva» ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII. In questo caso, al momento del deposito del ricorso è sufficiente allegare soltanto i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni fiscali in loro sostituzione) e l’elenco dei creditori. La restante documentazione deve essere depositata entro il termine, che l’orientamento prevalente indica come non prorogabile, assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44.

Tizio, imprenditore che si trova in una situazione di crisi acuta e ha urgenza di ottenere la protezione del patrimonio dalle azioni esecutive individuali dei creditori, potrà presentare la domanda con riserva allegando solo i documenti essenziali, guadagnando così il tempo necessario per predisporre la documentazione completa e la proposta concordataria.

Domande frequenti

Quali bilanci deve allegare il debitore che chiede il concordato preventivo?

Deve depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi; se non è tenuto alla loro redazione, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre esercizi precedenti (art. 39, comma 1, CCII).

Cos'è la relazione sulla situazione finanziaria prevista dall’art. 39 CCII?

È un documento ad hoc, aggiornato con periodicità mensile, che fotografa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore durante il procedimento.

Il debitore deve indicare anche i debiti con il Fisco e l’INPS?

Sì: deve depositare una certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, rilasciata dagli enti competenti (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL).

Con la domanda con riserva il debitore può depositare meno documenti?

Sì: con la domanda ex art. 44 CCII bastano inizialmente i bilanci e l’elenco creditori; il resto va depositato entro il termine assegnato dal tribunale (art. 39, comma 3, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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