Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 CCII – Eredita’ giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e funzione della norma
L’art. 36 CCII, pur nella sua brevità, risolve due situazioni tecnicamente delicate che possono verificarsi quando la successione ereditaria non si è ancora perfezionata e nel frattempo è aperta, o deve proseguire, una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. La norma individua in ciascuna delle due fattispecie il soggetto che assume la rappresentanza del patrimonio ereditario nei confronti della procedura, attingendo a figure già contemplate dal codice civile.
Prima fattispecie: l’eredità giacente
L'eredità giacente è disciplinata dagli artt. 528-532 c.c. Si configura quando nessuno ha ancora accettato l’eredità e non vi sono eredi in possesso dei beni ereditari. In tale stato di sospensione, il tribunale civile nomina un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.), cui spetta la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario nell’interesse dei futuri aventi diritto e dei creditori.
L’art. 36 CCII stabilisce che, in questa fattispecie, la procedura concorsuale prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente. La scelta è coerente: il curatore dell’eredità giacente è già il soggetto legittimato ad agire e resistere in giudizio in nome del patrimonio ereditario nel periodo di sospensione successoria. Estendere tale funzione alla procedura concorsuale evita la creazione di una figura ad hoc e sfrutta un istituto civilistico collaudato.
Dal punto di vista pratico, il curatore dell’eredità giacente non ha poteri di disposizione sul patrimonio ereditario, che spettano al curatore della liquidazione giudiziale, ma assume il ruolo di interlocutore formale della procedura: riceve le comunicazioni, può partecipare alle adunanze dei creditori, può formulare osservazioni sugli atti del curatore. È necessario verificare se la curatela dell’eredità giacente sia stata già aperta: in caso contrario, il curatore della liquidazione dovrà sollecitare l’apertura della procedura civile accessoria prima che la liquidazione possa procedere compiutamente.
Seconda fattispecie: erede istituito sotto condizione sospensiva
La seconda ipotesi è quella dell'istituzione di erede sotto condizione sospensiva (art. 641 c.c.): il testatore ha nominato un erede, ma l’acquisto dell’eredità è sospeso al verificarsi di un evento futuro e incerto (ad esempio: «lascio i miei beni a Tizio se conseguirà la laurea»). In attesa del verificarsi della condizione, i beni ereditari devono essere conservati e amministrati. A tal fine, l’art. 642 c.c. prevede la nomina di un amministratore da parte del tribunale, che gestisce il patrimonio nell’interesse dell’eventuale erede condizionale e dei creditori.
L’art. 36 CCII stabilisce che, in questo caso, la procedura concorsuale prosegue nei confronti dell'amministratore nominato ex art. 642 c.c.. La logica è la stessa della prima ipotesi: si utilizza il rappresentante già previsto dall’ordinamento civile, evitando duplicazioni e assicurando continuità.
Coordinamento con gli artt. 34 e 35 CCII
L’art. 36 si colloca nel solco degli artt. 34 e 35 CCII, completando il quadro delle vicende successorie che possono interferire con le procedure di liquidazione. Il legislatore ha costruito un sistema coerente:
Il filo conduttore è la continuità della procedura concorsuale e la tutela della par condicio creditorum, che non possono essere sacrificate alle vicende successorie del debitore.
Questioni applicative
Una questione che può porsi nella pratica è quella del coordinamento temporale tra i due procedimenti: la procedura concorsuale e la curatela dell’eredità giacente (o l’amministrazione ex art. 642 c.c.). Entrambi i procedimenti sono pendenti davanti a uffici giudiziari diversi (il tribunale che ha aperto la liquidazione e il tribunale competente per le procedure successorie). Il curatore della liquidazione dovrà mantenere un costante raccordo con il curatore/amministratore civile per evitare interferenze nella gestione del patrimonio ereditario.
Un’ulteriore problematica riguarda il caso in cui la condizione sospensiva non si verifichi o l’eredità giacente sia devoluta allo Stato (art. 586 c.c.): in tali ipotesi, la procedura concorsuale proseguirà nei confronti del nuovo soggetto (Stato o altri aventi diritto), con possibile necessità di adeguare le parti formali della procedura.
Domande frequenti
Chi rappresenta il patrimonio ereditario nella procedura di liquidazione in caso di eredità giacente?
Il curatore dell’eredità giacente nominato ai sensi dell’art. 528 c.c., cui la procedura prosegue di diritto ex art. 36 CCII.
Cosa succede alla procedura di liquidazione se l’erede è istituito sotto condizione sospensiva non ancora verificatasi?
La procedura prosegue nei confronti dell’amministratore nominato ai sensi dell’art. 642 c.c., come previsto dall’art. 36 CCII.
È necessario un provvedimento del giudice delegato per far proseguire la procedura nei casi dell’art. 36 CCII?
No. La prosecuzione opera di diritto nei confronti dei soggetti già individuati dal codice civile (curatore o amministratore), senza necessità di nomina specifica.
Qual è la ratio dell’art. 36 CCII rispetto agli artt. 34 e 35?
Completa il sistema garantendo la continuità concorsuale anche nei casi in cui la successione è sospesa per giacenza o condizione, attribuendo la rappresentanza ai soggetti civili già nominati.