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Art. 35 CCII – Morte del debitore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La fattispecie: morte sopravvenuta durante la procedura
L’art. 35 CCII regolamenta la fattispecie, distinta da quella dell’art. 34, in cui il debitore muoia dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Si tratta di un evento che, nel diritto processuale comune, determinerebbe l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 299 c.p.c. Il legislatore concorsuale ha invece optato per la regola opposta: la procedura non si interrompe e prosegue nei confronti degli eredi. La norma è coerente con la natura universale e collettiva della liquidazione, che trascende la persona del debitore e ha come obiettivo la tutela della massa dei creditori.
Automaticità della prosecuzione
Il comma 1 è formulato in termini perentori: la procedura «prosegue» nei confronti degli eredi. Non è richiesto alcun provvedimento del giudice delegato per formalizzare la continuazione; la prosecuzione avviene di diritto. Nella pratica, la morte del debitore dovrà essere comunicata al giudice delegato e al curatore, questi ultimi adotteranno i necessari adeguamenti formali (notifiche, costituzione in giudizio nelle controversie pendenti, ecc.), ma l’interruzione della procedura non è prevista dalla norma.
È significativo che la norma faccia salva la prosecuzione anche nei confronti degli eredi che abbiano accettato con beneficio d'inventario. Il beneficio d'inventario, ai sensi degli artt. 490-511 c.c., limita la responsabilità dell’erede ai beni ereditari, impedendo la confusione col patrimonio personale. Ciò non è però di ostacolo alla prosecuzione della procedura: gli eredi subentrano nella posizione del defunto rispetto alla massa attiva già acquisita e alle obbligazioni già cristallizzate all’apertura. La loro responsabilità personale verso i creditori concorsuali resta nei limiti del beneficio d'inventario.
Il problema della pluralità di eredi
Il comma 2 affronta la complicazione derivante dalla presenza di più eredi. In tale ipotesi, la procedura non può proseguire nei confronti di tutti indistintamente senza che sia individuato un unico interlocutore, per ragioni di efficienza processuale e gestione pratica della procedura. La norma prevede un meccanismo a due stadi:
Il termine di quindici giorni non è espressamente qualificato come perentorio dalla norma, ma la logica del procedimento, e la necessità di un interlocutore della procedura, suggerisce che debba essere rispettato con prontezza. Il giudice delegato potrà intervenire anche prima dello scadere del termine se la situazione d'urgenza lo richiede (ad esempio, se atti di gestione urgente richiedono l’autorizzazione del debitore-erede rappresentante).
Posizione del rappresentante degli eredi
Il rappresentante nominato, sia consensualmente sia dal giudice delegato, assume la funzione di controparte formale della procedura. Non acquista diritti o poteri gestionali sull’attivo, che resta nella disponibilità esclusiva del curatore, ma è il soggetto nei cui confronti vengono effettuate le notifiche, che può formulare osservazioni sulle operazioni del curatore, e che può esercitare i rimedi processuali previsti dalla legge a tutela degli interessi degli eredi (ad esempio, contestare la formazione dello stato passivo per crediti che ritiene non spettanti).
Coordinamento con l’art. 34 CCII
Il contrasto tra artt. 34 e 35 CCII è solo apparente: l’art. 34 si applica quando il debitore muore prima dell’apertura della procedura (o comunque quando la procedura non è ancora stata aperta); l’art. 35 si applica quando il decesso sopravviene dopo l’apertura. Nel primo caso, la procedura deve essere aperta con le condizioni specifiche dell’art. 34; nel secondo, la procedura già aperta prosegue automaticamente.
Applicabilità alla liquidazione controllata
Il comma 1 richiama espressamente sia la liquidazione giudiziale sia la liquidazione controllata, confermando che il principio di prosecuzione automatica si applica anche alle procedure di sovraindebitamento, in coerenza con la filosofia del CCII di garantire la continuità procedimentale a tutela dei creditori.
Domande frequenti
La procedura di liquidazione si interrompe se il debitore muore dopo l’apertura?
No. L’art. 35, comma 1, CCII stabilisce che la procedura prosegue di diritto nei confronti degli eredi, senza interruzione.
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario possono opporsi alla prosecuzione della procedura?
No. L’art. 35, comma 1, CCII prevede espressamente la prosecuzione anche nei confronti degli eredi che abbiano accettato con beneficio d'inventario.
Chi designa il rappresentante degli eredi se non si raggiunge l’accordo entro quindici giorni dalla morte del debitore?
Il giudice delegato, ai sensi dell’art. 35, comma 2, CCII, provvede con propria nomina in mancanza di accordo tra gli eredi.
In che cosa si distingue l’art. 35 dall’art. 34 CCII?
L’art. 34 riguarda l’apertura della procedura dopo la morte del debitore; l’art. 35 regola la prosecuzione di una procedura già aperta quando sopravviene il decesso.