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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 280 c.c. [Legittimazione] (1)
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 279 - Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e→Cod. civ. art. 281 - Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione→Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza→Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per→Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva→Art. 284 Codice Civile: Legittimazione per provvedimento del→Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 280 c.c. reca il titolo «Legittimazione» ma il testo è stato soppresso, risultando privo di contenuto normativo vigente.
Ratio
L'art. 280 c.c. faceva parte del corpus normativo dedicato alla «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi. La riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato tale distinzione, sancendo l'unicità dello stato giuridico di figlio indipendentemente dalle circostanze della nascita.Analisi
Il testo dell'articolo è stato sostituito con «[...]», che segnala la soppressione del contenuto normativo. L'istituto della legittimazione, che storicamente permetteva di «convertire» lo status di figlio naturale in quello di figlio legittimo, è divenuto privo di senso sistematico a seguito dell'equiparazione voluta dalla riforma: poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico, non vi è più alcuna differenza da colmare. Le situazioni giuridiche sorte sotto la previgente disciplina restano regolate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.Quando si applica
L'articolo non contiene norme applicabili. Per la disciplina dello stato giuridico dei figli si rinvia alle disposizioni vigenti (art. 315 ss. c.c.).Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c. (unicità dello stato giuridico di figlio); artt. 283-284 c.c. (già disciplinanti la legittimazione, anch'essi privi di testo normativo).Casi pratici
Caso 1: Tizio è figlio illegittimo riconosciuto
Dopo il riconoscimento, acquista gli stessi diritti successori della prole legittima rispetto al genitore riconoscente.
Caso 2: Caio è stato legittimato per susseguente matrimonio
L'effetto retroattivo gli consente di ereditare anche beni del padre già trasferiti prima.
Domande frequenti
Cosa disciplinava originariamente l'art. 280 c.c.?
Disciplinava profili della «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi.
Perché l'art. 280 c.c. non ha più testo?
Il contenuto è stato soppresso dalla riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.
L'istituto della legittimazione esiste ancora nel diritto italiano?
No. Con la l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 è stato abolito: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico.
Le legittimazioni già avvenute prima della riforma restano valide?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.
Dove trovare la disciplina attuale dello stato giuridico dei figli?
Nell'art. 315 c.c. e nelle disposizioni successive, nel testo risultante dalla riforma del 2012-2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate