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Art. 280 c.c. [Legittimazione] (1)
In vigore
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In sintesi
L'art. 280 c.c. reca il titolo «Legittimazione» ma il testo è stato soppresso, risultando privo di contenuto normativo vigente.
Ratio
L'art. 280 c.c. faceva parte del corpus normativo dedicato alla «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi. La riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato tale distinzione, sancendo l'unicità dello stato giuridico di figlio indipendentemente dalle circostanze della nascita.Analisi
Il testo dell'articolo è stato sostituito con «[...]», che segnala la soppressione del contenuto normativo. L'istituto della legittimazione, che storicamente permetteva di «convertire» lo status di figlio naturale in quello di figlio legittimo, è divenuto privo di senso sistematico a seguito dell'equiparazione voluta dalla riforma: poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico, non vi è più alcuna differenza da colmare. Le situazioni giuridiche sorte sotto la previgente disciplina restano regolate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.Quando si applica
L'articolo non contiene norme applicabili. Per la disciplina dello stato giuridico dei figli si rinvia alle disposizioni vigenti (art. 315 ss. c.c.).Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c. (unicità dello stato giuridico di figlio); artt. 283-284 c.c. (già disciplinanti la legittimazione, anch'essi privi di testo normativo).Domande frequenti
Cosa disciplinava originariamente l'art. 280 c.c.?
Disciplinava profili della «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi.
Perché l'art. 280 c.c. non ha più testo?
Il contenuto è stato soppresso dalla riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.
L'istituto della legittimazione esiste ancora nel diritto italiano?
No. Con la l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 è stato abolito: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico.
Le legittimazioni già avvenute prima della riforma restano valide?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.
Dove trovare la disciplina attuale dello stato giuridico dei figli?
Nell'art. 315 c.c. e nelle disposizioni successive, nel testo risultante dalla riforma del 2012-2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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