Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 280 c.c. – Legittimazione

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Legittimazione] [La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo il cui testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», privo di contenuto precettivo vigente.
  • La rubrica riporta «Legittimazione», riferita all'istituto della legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
  • L'istituto della legittimazione è stato abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
  • L'art. 315 c.c. sancisce oggi l'unicità dello stato giuridico di figlio, rendendo superflua ogni forma di legittimazione.
Indice dei contenuti

L'art. 280 c.c. reca il titolo «Legittimazione» ma il testo è stato soppresso, risultando privo di contenuto normativo vigente.

Ratio

L'art. 280 c.c. faceva parte del corpus normativo dedicato alla «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi. La riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato tale distinzione, sancendo l'unicità dello stato giuridico di figlio indipendentemente dalle circostanze della nascita.

Analisi

Il testo dell'articolo è stato sostituito con «[...]», che segnala la soppressione del contenuto normativo. L'istituto della legittimazione, che storicamente permetteva di «convertire» lo status di figlio naturale in quello di figlio legittimo, è divenuto privo di senso sistematico a seguito dell'equiparazione voluta dalla riforma: poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico, non vi è più alcuna differenza da colmare. Le situazioni giuridiche sorte sotto la previgente disciplina restano regolate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.

Quando si applica

L'articolo non contiene norme applicabili. Per la disciplina dello stato giuridico dei figli si rinvia alle disposizioni vigenti (art. 315 ss. c.c.).

Connessioni

L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c. (unicità dello stato giuridico di figlio); artt. 283-284 c.c. (già disciplinanti la legittimazione, anch'essi privi di testo normativo).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è figlio illegittimo riconosciuto

Dopo il riconoscimento, acquista gli stessi diritti successori della prole legittima rispetto al genitore riconoscente.

Caso 2: Caio è stato legittimato per susseguente matrimonio

L'effetto retroattivo gli consente di ereditare anche beni del padre già trasferiti prima.

Domande frequenti

Cosa disciplinava originariamente l'art. 280 c.c.?

Disciplinava profili della «legittimazione», istituto che consentiva ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi.

Perché l'art. 280 c.c. non ha più testo?

Il contenuto è stato soppresso dalla riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

L'istituto della legittimazione esiste ancora nel diritto italiano?

No. Con la l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 è stato abolito: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico.

Le legittimazioni già avvenute prima della riforma restano valide?

Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.

Dove trovare la disciplina attuale dello stato giuridico dei figli?

Nell'art. 315 c.c. e nelle disposizioni successive, nel testo risultante dalla riforma del 2012-2013.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.