Testo dell'articoloAbrogato
Art. 275 c.c. – Pena in caso di inammissibilità
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 274 - Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione→Cod. civ. art. 276 - Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza→Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità (abrogato)→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione→Art. 271 c.c. – Legittimazione attiva e termine (abrogato)→Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e→Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 275 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma della filiazione che ha unificato lo stato giuridico dei figli.
Ratio
L'art. 275 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha attuato la delega contenuta nella l. 10 dicembre 2012, n. 219, riformando in modo sistematico il diritto della filiazione. L'obiettivo della riforma era eliminare ogni distinzione normativa tra figli legittimi e figli naturali, unificando lo stato giuridico di tutti i figli sotto il comune denominatore della «filiazione».Analisi
Prima della riforma del 2012-2013, il codice civile conteneva un articolato corpus di norme specificamente dedicate alla «filiazione naturale» e alla sua dichiarazione giudiziale, distinto dalle norme sulla filiazione nata nel matrimonio. L'art. 275 rientrava in questo insieme di disposizioni che regolavano le condizioni, i presupposti e le modalità per ottenere il riconoscimento giudiziale del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, tale impostazione è stata radicalmente superata: la riforma ha soppresso la distinzione tra filiazione legittima e naturale, introducendo un regime unitario. Le disposizioni ritenute non più compatibili con il nuovo sistema sono state abrogate, tra cui l'art. 275.Quando si applica
L'articolo non è più applicabile in quanto abrogato. Per le fattispecie già disciplinate dalla norma, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 ss. c.c.) e alle norme processuali del codice di procedura civile.Connessioni
L. 219/2012 (delega per la riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (attuazione della riforma); artt. 269-279 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 315 c.c. (stato giuridico della filiazione).Domande frequenti
Perché l'art. 275 c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal d.lgs. 154/2013, che ha riformato il diritto della filiazione eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali e unificando il relativo regime giuridico.
Quale riforma ha abrogato l'art. 275 c.c.?
La l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013, che insieme hanno realizzato la riforma organica della filiazione nel codice civile italiano.
Esiste una norma sostitutiva dell'art. 275 c.c.?
Le materie già regolate sono oggi disciplinate dalle disposizioni vigenti in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 ss. c.c.) e dalle norme processuali applicabili.
L'abrogazione ha effetto retroattivo?
No. Le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza della norma restano disciplinate secondo i principi generali del diritto intertemporale fissati dal d.lgs. 154/2013.
Dove trovare la disciplina attuale sulla filiazione?
Nel Titolo VII del Libro I del codice civile (artt. 231 ss.), come riscritto dalla riforma del 2012-2013, e nelle relative norme processuali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate