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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 274 c.c. Ammissibilità dell'azione (1)

In vigore

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio. L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

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In sintesi

  • L'azione è ammissibile solo quando ricorrono specifiche circostanze che la rendano giustificata: il tribunale effettua un vaglio preliminare di ammissibilità.
  • Il procedimento di ammissibilità si svolge in camera di consiglio, su ricorso del soggetto interessato, con l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
  • Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appello, anch'essa pronunciante in camera di consiglio.
  • L'inchiesta sommaria è condotta senza pubblicità e con obbligo di riservatezza; gli atti sono depositati in cancelleria e le parti possono esaminarli entro quindici giorni.
  • In presenza di minore o incapace, il tribunale può nominare un curatore speciale anche prima di ammettere l'azione.

L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è ammessa solo in presenza di specifiche circostanze che ne giustifichino la proposizione, vagliate dal tribunale in camera di consiglio.

Ratio
Il filtro di ammissibilità previsto dall'art. 274 c.c. persegue un duplice scopo: da un lato, tutelare il presunto genitore da azioni temerarie o strumentali; dall'altro, preservare la riservatezza delle indagini preliminari sullo stato di famiglia, evitando la pubblicità di informazioni sensibili prima che sia accertata la fondatezza della pretesa. Si tratta di un meccanismo processuale volto a bilanciare il diritto del figlio all'accertamento della propria filiazione con la tutela della persona convenuta.
Analisi
La disposizione introduce una fase pre-giudiziale obbligatoria: prima di poter instaurare il giudizio di merito, chi intende agire deve proporre ricorso al tribunale dimostrando l'esistenza di «specifiche circostanze» che giustifichino l'azione. Il giudice svolge un'inchiesta sommaria riservata, acquisisce informazioni e sente le parti e il pubblico ministero. Il decreto di ammissione (o di inammissibilità) è impugnabile con reclamo alla corte d'appello. La norma prevede garanzie difensive: gli atti dell'inchiesta vengono depositati in cancelleria e le parti hanno quindici giorni per esaminarli e depositare memorie. Si noti che, nonostante il titolo menzioni ancora la filiazione «naturale», la riforma del 2013 (d.lgs. 154/2013) ha unificato lo status filiale: la disposizione si intende oggi riferita alla dichiarazione giudiziale di filiazione in generale. La nomina del curatore speciale per il minore o l'incapace, anche in questa fase preliminare, estende le garanzie dell'art. 273 c.c. alla fase di ammissibilità.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi in cui si intenda promuovere un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, prima dell'instaurazione del giudizio di merito. Costituisce una condizione di procedibilità: senza il decreto di ammissibilità del tribunale, il giudizio di merito non può essere introdotto.
Connessioni
Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 270 c.c. (legittimazione attiva e termine); art. 273 c.c. (azione nell'interesse del minore o dell'interdetto); art. 738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio); art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del pubblico ministero); d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).

Domande frequenti

È possibile iniziare direttamente il giudizio di merito per la dichiarazione di paternità senza il preventivo vaglio del tribunale?

No. L'art. 274 c.c. prevede una fase obbligatoria di ammissibilità: il tribunale deve preliminarmente valutare la sussistenza di specifiche circostanze giustificative, e solo a seguito del decreto di ammissione si può instaurare il giudizio di merito.

Cosa si intende per 'specifiche circostanze' che rendono l'azione giustificata?

La legge non definisce tassativamente tali circostanze. La giurisprudenza ha ritenuto sufficienti elementi seri e concreti — quali risultati di test genetici, documenti, testimonianze — che rendano plausibile il rapporto di filiazione invocato, escludendo azioni meramente esplorative.

L'inchiesta sommaria è pubblica?

No. L'art. 274 c.c. stabilisce espressamente che l'inchiesta si svolge senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta, a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.

Entro quando le parti possono esaminare gli atti e presentare memorie?

Le parti hanno quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito degli atti in cancelleria per esaminarli e depositare memorie illustrative.

Il decreto di ammissibilità è impugnabile?

Sì. Contro il decreto del tribunale — sia che ammetta sia che rigetti l'azione — è ammesso reclamo alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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