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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 277 c.c. Effetti della sentenza

In vigore

La sentenza che dichiara la filiazione […] (1) produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, (2) il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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In sintesi

  • La sentenza che dichiara la filiazione è equiparata, quanto agli effetti, al riconoscimento volontario.
  • Il figlio acquista lo stato giuridico di figlio con tutti i diritti e doveri conseguenti.
  • Il giudice può adottare provvedimenti accessori su affidamento, mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.
  • Il giudice può disporre misure di tutela degli interessi patrimoniali del figlio.
  • I provvedimenti accessori hanno carattere discrezionale e sono modulabili secondo le circostanze.
  • La norma raccorda la pronuncia di stato con la tutela concreta e immediata del minore.

L'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza di dichiarazione giudiziale di filiazione produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario.

Ratio
L'art. 277 c.c. svolge una duplice funzione: da un lato equipara gli effetti della sentenza dichiarativa a quelli del riconoscimento, evitando vuoti di tutela; dall'altro attribuisce al giudice un potere officioso di adottare provvedimenti nell'interesse del figlio, in linea con il principio del superiore interesse del minore (best interest of the child) di derivazione internazionale (art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989).
Analisi
Il primo comma recepisce il principio di equiparazione tra filiazione giudizialmente dichiarata e filiazione riconosciuta: la sentenza produce gli effetti del riconoscimento di cui all'art. 250 c.c. e ss., con efficacia ex tunc riferita alla nascita del figlio. Ne consegue l'instaurazione del rapporto di filiazione a tutti gli effetti, compresi quelli successori, alimentari e di responsabilità genitoriale. Il secondo comma attribuisce al giudice un potere discrezionale di emettere, contestualmente o successivamente alla pronuncia dichiarativa, provvedimenti in materia di affidamento, mantenimento, istruzione, educazione e patrimonio del figlio. Tale potere è esercitabile d'ufficio e riflette la funzione pubblicistica del giudizio di stato, nel quale l'interesse del minore non è rimesso esclusivamente all'iniziativa delle parti.
Quando si applica
La norma si applica all'esito di ogni giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità conclusosi con sentenza di accoglimento. I provvedimenti del secondo comma possono essere adottati anche in via provvisoria nel corso del giudizio, qualora le circostanze lo richiedano per la tutela urgente del figlio.
Connessioni
Art. 250 c.c. (riconoscimento dei figli); art. 261 c.c. (effetti del riconoscimento); art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio); art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli); art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione); art. 3 Convenzione ONU diritti del fanciullo.

Domande frequenti

Quali effetti produce la sentenza che dichiara la filiazione?

Produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario: instaura il rapporto di filiazione a tutti gli effetti di legge, compresi quelli successori, alimentari e relativi alla responsabilità genitoriale.

Il giudice può disporre il mantenimento del figlio nella stessa sentenza che dichiara la paternità?

Sì. L'art. 277, secondo comma, attribuisce al giudice il potere di adottare provvedimenti su mantenimento, istruzione, educazione e affidamento contestualmente alla dichiarazione di filiazione.

Gli effetti della sentenza decorrono dalla nascita o dalla pronuncia?

Decorrono dalla nascita del figlio: la sentenza ha efficacia dichiarativa e retroattiva, accertando un rapporto di filiazione già esistente sin dall'origine.

I provvedimenti accessori del secondo comma sono definitivi?

No. Come tutti i provvedimenti relativi ai figli, sono revocabili e modificabili in caso di mutamento delle circostanze, secondo le regole generali.

Il giudice è obbligato ad adottare i provvedimenti accessori o è facoltativo?

È facoltativo: la norma usa l'espressione «può anche dare i provvedimenti che stima utili», rimettendo alla valutazione discrezionale del giudice l'opportunità e il contenuto di tali misure.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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