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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 278 c.c. – Autorizzazione all’azione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 277 - Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza→Cod. civ. art. 279 - Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva→Art. 280 Codice Civile: Legittimazione→Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità→Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione→Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione→Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti→Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 278 c.c. subordina a previa autorizzazione giudiziale l'azione per la dichiarazione di filiazione quando tra i presunti genitori esiste un vincolo di parentela o affinità ravvicinata.
Ratio
L'art. 278 c.c. introduce un meccanismo di filtro preventivo per i giudizi di dichiarazione di filiazione nei casi in cui la nascita sia conseguenza di un rapporto tra soggetti legati da vincoli di parentela o affinità particolarmente stretti. La ratio è analoga a quella dell'art. 251 c.c. in tema di riconoscimento: il legislatore non nega il diritto del figlio all'accertamento della propria origine, ma richiede una valutazione preliminare dell'interesse del figlio stesso, considerata la delicatezza della situazione familiare e le implicazioni psicologiche e sociali che ne derivano.Analisi
La norma individua i casi ostativi per relationem, rinviando alle categorie di vincolo già rilevanti in materia di riconoscimento (art. 251 c.c.): parentela in linea retta all'infinito, parentela in linea collaterale nel secondo grado (fratello-sorella), affinità in linea retta. In tali ipotesi, l'azione non è preclusa in assoluto, ma condizionata al previo ottenimento dell'autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c. Il giudice deve verificare se la dichiarazione giudiziale corrisponda all'interesse del figlio, tenendo conto dell'età, della situazione familiare e di ogni altra circostanza rilevante.Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si intenda promuovere un'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e risulti l'esistenza di uno dei vincoli indicati tra i presunti genitori. La verifica del vincolo è un presupposto processuale di procedibilità: in mancanza dell'autorizzazione, il giudice non può procedere nel merito.Connessioni
Art. 251 c.c. (autorizzazione al riconoscimento nei casi di filiazione incestuosa); art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione); art. 87 c.c. (impedimenti matrimoniali per parentela e affinità); art. 315-bis c.c. (diritti del figlio).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 494/2002
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, c.c. nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali, e le relative indagini, nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Il divieto realizzava una capitis deminutio perpetua del figlio in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., poiché penalizzava il figlio per comportamenti dei genitori.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono fratelli
Tizio chiede giudizialmente il riconoscimento di paternità di Caio, ma la legge richiede autorizzazione del giudice per consanguineità nel secondo grado.
Caso 2: Mevio è zia di Sempronio
Sempronio intende provare la propria paternità rispetto a Filano, ma necessita preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 251.
Domande frequenti
In quali casi l'azione per dichiarazione di paternità richiede l'autorizzazione del giudice?
Quando tra i presunti genitori esiste parentela in linea retta, parentela collaterale nel secondo grado (fratello e sorella) o affinità in linea retta.
A quale giudice si chiede l'autorizzazione prevista dall'art. 278?
L'autorizzazione si chiede ai sensi dell'art. 251 c.c.; la competenza è del tribunale ordinario, nella composizione prevista per i procedimenti in materia di famiglia.
Se il giudice nega l'autorizzazione, il figlio perde definitivamente il diritto all'azione?
No. Il diniego non è definitivo: se le circostanze mutano, è possibile riproporre l'istanza di autorizzazione.
L'art. 278 si applica anche all'azione per la dichiarazione di maternità?
Sì, la norma richiama espressamente sia la paternità sia la maternità.
Cosa valuta il giudice nel decidere sull'autorizzazione?
Valuta principalmente l'interesse del figlio, tenendo conto dell'età, della situazione familiare, delle conseguenze psicologiche e di ogni altra circostanza rilevante per il benessere del minore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate