Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 281 c.c. [Divieto di legittimazione] (1)

Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dal d.lgs. 154/2013, in attuazione della riforma della filiazione.
  • Rientrava nella disciplina della legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
  • L'istituto della legittimazione è stato abolito con l'unificazione dello stato giuridico di tutti i figli.
  • Le situazioni giuridiche sorte sotto la previgente disciplina restano regolate dalle norme transitorie.
Indice dei contenuti

L'art. 281 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma della filiazione che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali.

Ratio

L'art. 281 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013, in attuazione della l. 219/2012. La norma rientrava nel titolo dedicato alla legittimazione, istituto ormai privo di ragion d'essere a seguito della sancita unicità dello stato giuridico di figlio.

Analisi

Prima della riforma, il codice civile prevedeva un sistema per consentire ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi attraverso il matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la distinzione è stata eliminata: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e gli stessi diritti, rendendo superflua ogni disciplina della «legittimazione».

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile. Per le situazioni ancora rilevanti, si rinvia alla disciplina transitoria del d.lgs. 154/2013 e alle norme generali sulla filiazione.

Connessioni

L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 282-284 c.c. (norme affini, anch'esse abrogate o svuotate).

Domande frequenti

Perché l'art. 281 c.c. è stato abrogato?

Perché disciplinava la legittimazione dei figli naturali, istituto abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli.

Quale legge ha abrogato l'art. 281 c.c.?

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in attuazione della l. 10 dicembre 2012, n. 219.

Le situazioni nate sotto la vecchia disciplina dell'art. 281 sono ancora rilevanti?

Sì, per i rapporti costituiti prima della riforma si applicano le norme transitorie del d.lgs. 154/2013.

Esiste una norma equivalente in vigore?

No. L'istituto della legittimazione non ha una corrispondente norma vigente perché è stato integralmente soppresso.

Dove si trovano oggi le norme sulla filiazione?

Nel Titolo VII del Libro I del codice civile (artt. 231 ss.) e nel d.lgs. 154/2013.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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