Testo dell'articoloAbrogato
Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 280 - Art. 280 Codice Civile: Legittimazione→Cod. civ. art. 282 - Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e l’educazione→Art. 283 c.c. (abrogato)→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione→Art. 284 c.c. (abrogato)→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza→Art. 285 c.c. (abrogato)→Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 281 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma della filiazione che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali.
Ratio
L'art. 281 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013, in attuazione della l. 219/2012. La norma rientrava nel titolo dedicato alla legittimazione, istituto ormai privo di ragion d'essere a seguito della sancita unicità dello stato giuridico di figlio.Analisi
Prima della riforma, il codice civile prevedeva un sistema per consentire ai figli nati fuori dal matrimonio di acquisire lo stato di figli legittimi attraverso il matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la distinzione è stata eliminata: tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e gli stessi diritti, rendendo superflua ogni disciplina della «legittimazione».Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le situazioni ancora rilevanti, si rinvia alla disciplina transitoria del d.lgs. 154/2013 e alle norme generali sulla filiazione.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 282-284 c.c. (norme affini, anch'esse abrogate o svuotate).Domande frequenti
Perché l'art. 281 c.c. è stato abrogato?
Perché disciplinava la legittimazione dei figli naturali, istituto abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli.
Quale legge ha abrogato l'art. 281 c.c.?
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in attuazione della l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Le situazioni nate sotto la vecchia disciplina dell'art. 281 sono ancora rilevanti?
Sì, per i rapporti costituiti prima della riforma si applicano le norme transitorie del d.lgs. 154/2013.
Esiste una norma equivalente in vigore?
No. L'istituto della legittimazione non ha una corrispondente norma vigente perché è stato integralmente soppresso.
Dove si trovano oggi le norme sulla filiazione?
Nel Titolo VII del Libro I del codice civile (artt. 231 ss.) e nel d.lgs. 154/2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate