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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 283 c.c. [Effetti e decorrenza della legittimazione per
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 282 - Art. 282 Codice Civile: Legittimazione di figli premorti→Cod. civ. art. 284 - Art. 284 Codice Civile: Legittimazione per provvedimento del→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione→Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la→Art. 280 Codice Civile: Legittimazione→Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente→Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e→Art. 287 Codice Civile: Legittimazione in base alla procura per il→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 283 c.c. reca la rubrica relativa alla legittimazione per susseguente matrimonio, ma il testo normativo risulta soppresso.
Ratio
L'art. 283 c.c. disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, modalità attraverso la quale il figlio nato prima del matrimonio dei genitori acquisiva lo stato di figlio legittimo. La riforma organica della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e naturale, rendendo priva di senso sia la legittimazione sia la disciplina dei suoi effetti.Analisi
Prima della riforma, la legittimazione per susseguente matrimonio era uno degli istituti più antichi del diritto di famiglia. Il testo dell'articolo è stato soppresso e sostituito con «[...]». Oggi, poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico fin dalla nascita (art. 315 c.c.), non vi è alcuna necessità di un meccanismo di legittimazione. Le norme transitorie del d.lgs. 154/2013 regolano le situazioni già costituite.Quando si applica
La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni già costituite si rinvia al d.lgs. 154/2013.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 284 c.c. (norme affini sullo stesso istituto).Casi pratici
Caso 1: Tizio è figlio naturale
I genitori Caio e Mevio si sposano dopo la sua nascita: automaticamente legittimato per susseguente matrimonio.
Caso 2: Sempronio nasce da relazione illecita
Al matrimonio successivo dei genitori, acquista status di figlio legittimo con effetto retroattivo dalla nascita.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 283 c.c.?
Disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, ossia l'acquisizione dello stato di figlio legittimo da parte del figlio nato prima del matrimonio dei genitori.
La legittimazione per susseguente matrimonio esiste ancora?
No. L'istituto è stato abolito dalla riforma del 2012-2013 che ha equiparato tutti i figli.
Un figlio legittimato per susseguente matrimonio prima della riforma mantiene i propri diritti?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.
Perché il testo dell'art. 283 è sostituito da «[...]»?
Indica la soppressione del contenuto normativo nell'ambito della riforma della filiazione, pur mantenendo la numerazione dell'articolo.
Qual è oggi la disciplina dello stato giuridico dei figli nati prima del matrimonio dei genitori?
Sono figli a tutti gli effetti sin dalla nascita: se riconosciuti o dichiarati giudizialmente, hanno lo stesso stato giuridico dei figli nati nel matrimonio, ai sensi dell'art. 315 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate