Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 283 c.c.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio] [I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Articolo il cui testo è stato soppresso e sostituito con «[...]», privo di contenuto precettivo vigente.
  • La rubrica richiama gli «effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio».
  • L'istituto della legittimazione per susseguente matrimonio è stato abolito dalla riforma della filiazione del 2012-2013.
  • L'eliminazione della distinzione tra figli legittimi e naturali ha reso superflua ogni disciplina specifica.
Indice dei contenuti

L'art. 283 c.c. reca la rubrica relativa alla legittimazione per susseguente matrimonio, ma il testo normativo risulta soppresso.

Ratio

L'art. 283 c.c. disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, modalità attraverso la quale il figlio nato prima del matrimonio dei genitori acquisiva lo stato di figlio legittimo. La riforma organica della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e naturale, rendendo priva di senso sia la legittimazione sia la disciplina dei suoi effetti.

Analisi

Prima della riforma, la legittimazione per susseguente matrimonio era uno degli istituti più antichi del diritto di famiglia. Il testo dell'articolo è stato soppresso e sostituito con «[...]». Oggi, poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico fin dalla nascita (art. 315 c.c.), non vi è alcuna necessità di un meccanismo di legittimazione. Le norme transitorie del d.lgs. 154/2013 regolano le situazioni già costituite.

Quando si applica

La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni già costituite si rinvia al d.lgs. 154/2013.

Connessioni

L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 284 c.c. (norme affini sullo stesso istituto).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è figlio naturale

I genitori Caio e Mevio si sposano dopo la sua nascita: automaticamente legittimato per susseguente matrimonio.

Caso 2: Sempronio nasce da relazione illecita

Al matrimonio successivo dei genitori, acquista status di figlio legittimo con effetto retroattivo dalla nascita.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 283 c.c.?

Disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, ossia l'acquisizione dello stato di figlio legittimo da parte del figlio nato prima del matrimonio dei genitori.

La legittimazione per susseguente matrimonio esiste ancora?

No. L'istituto è stato abolito dalla riforma del 2012-2013 che ha equiparato tutti i figli.

Un figlio legittimato per susseguente matrimonio prima della riforma mantiene i propri diritti?

Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.

Perché il testo dell'art. 283 è sostituito da «[...]»?

Indica la soppressione del contenuto normativo nell'ambito della riforma della filiazione, pur mantenendo la numerazione dell'articolo.

Qual è oggi la disciplina dello stato giuridico dei figli nati prima del matrimonio dei genitori?

Sono figli a tutti gli effetti sin dalla nascita: se riconosciuti o dichiarati giudizialmente, hanno lo stesso stato giuridico dei figli nati nel matrimonio, ai sensi dell'art. 315 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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