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Art. 283 c.c. [Effetti e decorrenza della legittimazione per
In vigore
susseguente matrimonio] (1) […]
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In sintesi
L'art. 283 c.c. reca la rubrica relativa alla legittimazione per susseguente matrimonio, ma il testo normativo risulta soppresso.
Ratio
L'art. 283 c.c. disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, modalità attraverso la quale il figlio nato prima del matrimonio dei genitori acquisiva lo stato di figlio legittimo. La riforma organica della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e naturale, rendendo priva di senso sia la legittimazione sia la disciplina dei suoi effetti.Analisi
Prima della riforma, la legittimazione per susseguente matrimonio era uno degli istituti più antichi del diritto di famiglia. Il testo dell'articolo è stato soppresso e sostituito con «[...]». Oggi, poiché tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico fin dalla nascita (art. 315 c.c.), non vi è alcuna necessità di un meccanismo di legittimazione. Le norme transitorie del d.lgs. 154/2013 regolano le situazioni già costituite.Quando si applica
La norma è priva di contenuto precettivo applicabile. Per le situazioni già costituite si rinvia al d.lgs. 154/2013.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 284 c.c. (norme affini sullo stesso istituto).Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 283 c.c.?
Disciplinava gli effetti e la decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio, ossia l'acquisizione dello stato di figlio legittimo da parte del figlio nato prima del matrimonio dei genitori.
La legittimazione per susseguente matrimonio esiste ancora?
No. L'istituto è stato abolito dalla riforma del 2012-2013 che ha equiparato tutti i figli.
Un figlio legittimato per susseguente matrimonio prima della riforma mantiene i propri diritti?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013 sono regolate dalle disposizioni transitorie della medesima norma.
Perché il testo dell'art. 283 è sostituito da «[...]»?
Indica la soppressione del contenuto normativo nell'ambito della riforma della filiazione, pur mantenendo la numerazione dell'articolo.
Qual è oggi la disciplina dello stato giuridico dei figli nati prima del matrimonio dei genitori?
Sono figli a tutti gli effetti sin dalla nascita: se riconosciuti o dichiarati giudizialmente, hanno lo stesso stato giuridico dei figli nati nel matrimonio, ai sensi dell'art. 315 c.c.
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