Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 279 c.c. – Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Responsabilità per il mantenimento e l’educazione.

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

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L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale .

In sintesi

  • Nei casi in cui non è proponibile l'azione dichiarativa di paternità o maternità, il figlio può agire per ottenere mantenimento, istruzione e educazione.
  • Il figlio maggiorenne in stato di bisogno può agire per gli alimenti, a condizione che sia venuto meno il diritto al mantenimento ex art. 315-bis c.c.
  • L'azione è condizionata alla previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c.
  • Per il figlio minore, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato su richiesta del PM o del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
  • La norma introduce una tutela economica minima indipendente dall'accertamento dello status di figlio.
  • Si tratta di un'azione distinta e autonoma rispetto all'azione di stato.
Indice dei contenuti

L'art. 279 c.c. riconosce al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto al mantenimento anche quando non è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione.

Ratio

L'art. 279 c.c. risponde all'esigenza di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio una tutela economica minima anche in quelle ipotesi in cui l'accertamento formale della filiazione è precluso o non ancora autorizzato. La norma evita che i limiti processuali all'azione di stato si traducano in un diniego assoluto di ogni forma di sostegno, separando il piano della tutela economica da quello dell'accertamento dello status.

Analisi

L'azione di cui all'art. 279 ha natura autonoma rispetto all'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione: non produce effetti di stato civile, non instaura il rapporto di filiazione e non modifica la posizione giuridica del presunto genitore sotto il profilo dello status. Essa mira esclusivamente all'ottenimento di prestazioni economiche. Il presupposto applicativo è negativo: la norma opera «in ogni caso in cui non può proporsi» l'azione dichiarativa. L'azione del maggiorenne è ulteriormente condizionata all'accertamento dello stato di bisogno e al venir meno del diritto al mantenimento nella forma più ampia prevista dall'art. 315-bis c.c. Il filtro autorizzatorio dell'art. 251 c.c. si applica anche a questa azione.

Quando si applica

La norma si applica quando l'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione è assolutamente vietata o condizionata ad autorizzazione non ancora ottenuta e il figlio intende comunque ottenere il sostegno economico dal presunto genitore.

Connessioni

Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione); art. 251 c.c. (autorizzazione nei casi di filiazione incestuosa); art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio, mantenimento); art. 433 ss. c.c. (obbligazione alimentare); art. 78 c.p.c. (curatore speciale); art. 278 c.c.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 121/1974

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 279 c.c. nella parte in cui non riconosceva al figlio naturale, oltre agli alimenti, il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. La pronuncia ha equiparato sostanzialmente la tutela economico-formativa del figlio nato fuori del matrimonio a quella del figlio legittimo, in attuazione dell'art. 30 Cost.

Casi pratici

Caso 1: Tizio nasce da relazione non matrimoniale

Quando non è possibile agire per paternità, chiede il mantenimento e l'educazione al presunto padre Caio.

Caso 2: Mevio è maggiorenne e in stato di bisogno

Richiede gli alimenti al presunto genitore Sempronio solo se il diritto al mantenimento ordinario è venuto meno.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'azione ex art. 279 e l'azione per la dichiarazione di paternità?

L'azione ex art. 279 mira solo a ottenere prestazioni economiche e non produce effetti di stato: non instaura il rapporto giuridico di filiazione né modifica lo stato civile del figlio.

Un figlio maggiorenne può agire ex art. 279?

Sì, ma solo se si trova in stato di bisogno e a condizione che sia venuto meno il diritto al mantenimento nella forma più ampia prevista dall'art. 315-bis c.c.

È necessaria un'autorizzazione per proporre l'azione ex art. 279?

Sì, l'art. 279 rinvia espressamente all'art. 251 c.c.: anche l'azione economica richiede la previa autorizzazione del giudice competente.

Chi può promuovere l'azione nell'interesse del figlio minore?

Un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

L'azione ex art. 279 preclude la successiva azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione?

No. Le due azioni sono autonome e non si escludono reciprocamente: ottenuta l'autorizzazione ex art. 251, sarà possibile promuovere anche l'azione di stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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