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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 279 c.c. Responsabilità per il mantenimento e

In vigore

l'educazione In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio (1) può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio (1) se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno (2). L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251 (3). L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale (4).

In sintesi

  • Nei casi in cui non è proponibile l'azione dichiarativa di paternità o maternità, il figlio può agire per ottenere mantenimento, istruzione e educazione.
  • Il figlio maggiorenne in stato di bisogno può agire per gli alimenti, a condizione che sia venuto meno il diritto al mantenimento ex art. 315-bis c.c.
  • L'azione è condizionata alla previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c.
  • Per il figlio minore, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato su richiesta del PM o del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
  • La norma introduce una tutela economica minima indipendente dall'accertamento dello status di figlio.
  • Si tratta di un'azione distinta e autonoma rispetto all'azione di stato.

L'art. 279 c.c. riconosce al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto al mantenimento anche quando non è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione.

Ratio
L'art. 279 c.c. risponde all'esigenza di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio una tutela economica minima anche in quelle ipotesi in cui l'accertamento formale della filiazione è precluso o non ancora autorizzato. La norma evita che i limiti processuali all'azione di stato si traducano in un diniego assoluto di ogni forma di sostegno, separando il piano della tutela economica da quello dell'accertamento dello status.
Analisi
L'azione di cui all'art. 279 ha natura autonoma rispetto all'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione: non produce effetti di stato civile, non instaura il rapporto di filiazione e non modifica la posizione giuridica del presunto genitore sotto il profilo dello status. Essa mira esclusivamente all'ottenimento di prestazioni economiche. Il presupposto applicativo è negativo: la norma opera «in ogni caso in cui non può proporsi» l'azione dichiarativa. L'azione del maggiorenne è ulteriormente condizionata all'accertamento dello stato di bisogno e al venir meno del diritto al mantenimento nella forma più ampia prevista dall'art. 315-bis c.c. Il filtro autorizzatorio dell'art. 251 c.c. si applica anche a questa azione.
Quando si applica
La norma si applica quando l'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione è assolutamente vietata o condizionata ad autorizzazione non ancora ottenuta e il figlio intende comunque ottenere il sostegno economico dal presunto genitore.
Connessioni
Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di filiazione); art. 251 c.c. (autorizzazione nei casi di filiazione incestuosa); art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio, mantenimento); art. 433 ss. c.c. (obbligazione alimentare); art. 78 c.p.c. (curatore speciale); art. 278 c.c.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'azione ex art. 279 e l'azione per la dichiarazione di paternità?

L'azione ex art. 279 mira solo a ottenere prestazioni economiche e non produce effetti di stato: non instaura il rapporto giuridico di filiazione né modifica lo stato civile del figlio.

Un figlio maggiorenne può agire ex art. 279?

Sì, ma solo se si trova in stato di bisogno e a condizione che sia venuto meno il diritto al mantenimento nella forma più ampia prevista dall'art. 315-bis c.c.

È necessaria un'autorizzazione per proporre l'azione ex art. 279?

Sì, l'art. 279 rinvia espressamente all'art. 251 c.c.: anche l'azione economica richiede la previa autorizzazione del giudice competente.

Chi può promuovere l'azione nell'interesse del figlio minore?

Un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

L'azione ex art. 279 preclude la successiva azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione?

No. Le due azioni sono autonome e non si escludono reciprocamente: ottenuta l'autorizzazione ex art. 251, sarà possibile promuovere anche l'azione di stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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