Testo dell'articoloAbrogato
Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 281 - Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione→Cod. civ. art. 283 - Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 280 c.c. – Legittimazione (abrogato)→Art. 284 c.c. (abrogato)→Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e l’educazione→Art. 285 c.c. (abrogato)→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione→Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 282 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2013, che ha soppresso l'istituto della legittimazione equiparando tutti i figli.
Ratio
L'art. 282 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013. L'abrogazione è parte di un intervento sistematico che ha eliminato l'intero corpus normativo dedicato alla legittimazione, istituto reso obsoleto dalla parificazione dello stato giuridico di tutti i figli.Analisi
L'art. 282, prima della riforma, disciplinava uno degli aspetti del complesso istituto della legittimazione dei figli naturali. A seguito della riforma del 2012-2013, la distinzione è stata radicalmente eliminata: l'art. 315 c.c. sancisce che tutti i figli hanno uguale stato giuridico, rendendo priva di senso qualsiasi forma di legittimazione.Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Le situazioni giuridiche rilevanti sono disciplinate dalla normativa transitoria del d.lgs. 154/2013.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 281, 283, 284 c.c. (norme affini dello stesso titolo).Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 282 c.c. prima dell'abrogazione?
Disciplinava un aspetto della legittimazione dei figli naturali, istituto che consentiva di modificare lo status del figlio nato fuori dal matrimonio elevandolo a quello di figlio legittimo.
Quando è stato abrogato l'art. 282 c.c.?
Con il d.lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014.
Perché la legittimazione è stata abolita?
Perché la riforma del 2012-2013 ha equiparato tutti i figli, rendendo inutile qualsiasi meccanismo per «convertire» lo status.
Un figlio legittimato prima della riforma mantiene i suoi diritti?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore della riforma sono disciplinate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.
Qual è oggi la norma cardine sullo stato giuridico dei figli?
L'art. 315 c.c., che sancisce l'unicità dello stato giuridico di figlio, indipendentemente dalle circostanze della nascita.
Fonti consultate: 1 fonte verificate