Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato dal d.lgs. 154/2013 nell'ambito della riforma organica della filiazione.
  • Faceva parte della disciplina della legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
  • Con la riforma, tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico, rendendo superflua la legittimazione.
  • Le situazioni giuridiche già costituite rimangono regolate dalle norme transitorie.
Indice dei contenuti

L'art. 282 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2013, che ha soppresso l'istituto della legittimazione equiparando tutti i figli.

Ratio

L'art. 282 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013. L'abrogazione è parte di un intervento sistematico che ha eliminato l'intero corpus normativo dedicato alla legittimazione, istituto reso obsoleto dalla parificazione dello stato giuridico di tutti i figli.

Analisi

L'art. 282, prima della riforma, disciplinava uno degli aspetti del complesso istituto della legittimazione dei figli naturali. A seguito della riforma del 2012-2013, la distinzione è stata radicalmente eliminata: l'art. 315 c.c. sancisce che tutti i figli hanno uguale stato giuridico, rendendo priva di senso qualsiasi forma di legittimazione.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile. Le situazioni giuridiche rilevanti sono disciplinate dalla normativa transitoria del d.lgs. 154/2013.

Connessioni

L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 281, 283, 284 c.c. (norme affini dello stesso titolo).

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 282 c.c. prima dell'abrogazione?

Disciplinava un aspetto della legittimazione dei figli naturali, istituto che consentiva di modificare lo status del figlio nato fuori dal matrimonio elevandolo a quello di figlio legittimo.

Quando è stato abrogato l'art. 282 c.c.?

Con il d.lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014.

Perché la legittimazione è stata abolita?

Perché la riforma del 2012-2013 ha equiparato tutti i figli, rendendo inutile qualsiasi meccanismo per «convertire» lo status.

Un figlio legittimato prima della riforma mantiene i suoi diritti?

Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore della riforma sono disciplinate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.

Qual è oggi la norma cardine sullo stato giuridico dei figli?

L'art. 315 c.c., che sancisce l'unicità dello stato giuridico di figlio, indipendentemente dalle circostanze della nascita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.