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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 282 c.c. [Legittimazione di figli premorti] (1)
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 281 - Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione→Cod. civ. art. 283 - Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 280 Codice Civile: Legittimazione→Art. 284 Codice Civile: Legittimazione per provvedimento del→Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e→Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la→Art. 278 Codice Civile: Autorizzazione all’azione→Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall’ascendente→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 282 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2013, che ha soppresso l'istituto della legittimazione equiparando tutti i figli.
Ratio
L'art. 282 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013. L'abrogazione è parte di un intervento sistematico che ha eliminato l'intero corpus normativo dedicato alla legittimazione, istituto reso obsoleto dalla parificazione dello stato giuridico di tutti i figli.Analisi
L'art. 282, prima della riforma, disciplinava uno degli aspetti del complesso istituto della legittimazione dei figli naturali. A seguito della riforma del 2012-2013, la distinzione è stata radicalmente eliminata: l'art. 315 c.c. sancisce che tutti i figli hanno uguale stato giuridico, rendendo priva di senso qualsiasi forma di legittimazione.Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Le situazioni giuridiche rilevanti sono disciplinate dalla normativa transitoria del d.lgs. 154/2013.Connessioni
L. 219/2012; d.lgs. 154/2013; art. 315 c.c.; artt. 280, 281, 283, 284 c.c. (norme affini dello stesso titolo).Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 282 c.c. prima dell'abrogazione?
Disciplinava un aspetto della legittimazione dei figli naturali, istituto che consentiva di modificare lo status del figlio nato fuori dal matrimonio elevandolo a quello di figlio legittimo.
Quando è stato abrogato l'art. 282 c.c.?
Con il d.lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014.
Perché la legittimazione è stata abolita?
Perché la riforma del 2012-2013 ha equiparato tutti i figli, rendendo inutile qualsiasi meccanismo per «convertire» lo status.
Un figlio legittimato prima della riforma mantiene i suoi diritti?
Sì. Le situazioni giuridiche costituite prima dell'entrata in vigore della riforma sono disciplinate dalle norme transitorie del d.lgs. 154/2013.
Qual è oggi la norma cardine sullo stato giuridico dei figli?
L'art. 315 c.c., che sancisce l'unicità dello stato giuridico di figlio, indipendentemente dalle circostanze della nascita.
Fonti consultate: 1 fonte verificate