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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Ultimo aggiornamento:
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Art. 276 c.c. Legittimazione passiva (1)

In vigore

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità […] (2) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

In sintesi

  • La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità va proposta contro il presunto genitore.
  • In caso di premorienza del presunto genitore, la legittimazione passiva si trasmette ai suoi eredi.
  • In mancanza di eredi, il giudice nomina un curatore speciale che rappresenta il convenuto nel processo.
  • Chiunque vi abbia interesse può intervenire nel giudizio in qualità di contraddittore.
  • La norma garantisce il contraddittorio anche nei casi in cui il presunto genitore sia già deceduto.
  • Il curatore nominato è quello del giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

L'art. 276 c.c. individua i soggetti legittimati a stare come convenuti nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Ratio
L'art. 276 c.c. risponde all'esigenza di assicurare un contraddittorio effettivo nel giudizio dichiarativo della filiazione, che produce effetti di stato civile erga omnes. La norma consente l'esercizio dell'azione anche dopo la morte del presunto genitore, evitando che tale circostanza vanifichi il diritto del figlio all'accertamento della propria origine, tutelato anche dall'art. 8 CEDU.
Analisi
La disposizione regola la legittimazione passiva sotto un duplice profilo. In primo luogo, quando il presunto genitore è in vita, egli è il naturale contraddittore del giudizio. In secondo luogo, alla sua morte, la legittimazione si trasmette agli eredi, i quali subentrano nella posizione processuale. La trasmissione agli eredi non è espressione di una responsabilità patrimoniale, ma di una necessità processuale: il giudizio deve potersi svolgere con un contraddittore reale. Quando gli eredi manchino o siano irreperibili, il giudice competente provvede alla nomina di un curatore speciale, figura processuale volta a garantire la formale instaurazione del contraddittorio. Il secondo comma amplia ulteriormente la partecipazione al giudizio, consentendo l'intervento di qualsiasi soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato, quale un altro figlio che potrebbe vedere mutata la propria quota ereditaria o un parente che vanti diritti connessi allo status.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ai sensi degli artt. 269 ss. c.c. Si applica sia quando l'azione è proposta dal figlio, sia quando è proposta dal pubblico ministero o da altri soggetti legittimati. Trova applicazione anche nel caso in cui il presunto genitore sia deceduto prima dell'avvio del giudizio o durante lo svolgimento di esso.
Connessioni
Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 270 c.c. (legittimazione attiva); art. 251 c.c. (autorizzazione giudiziale in casi particolari); art. 78 c.p.c. (curatore speciale); artt. 247 ss. c.c. (prove della filiazione); art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Domande frequenti

Chi è il convenuto nel giudizio per la dichiarazione di paternità?

In primo luogo il presunto genitore; se deceduto, i suoi eredi; in mancanza di eredi, un curatore nominato dal giudice competente.

Cosa succede se il presunto padre è già morto quando si vuole agire?

L'azione si propone contro i suoi eredi. Se non vi sono eredi, il giudice nomina un curatore speciale che svolge la funzione di contraddittore formale nel processo.

Chi può intervenire nel giudizio di dichiarazione di filiazione?

Chiunque vi abbia interesse, ad esempio altri figli del presunto genitore o soggetti che vantino diritti connessi all'accertamento dello status.

Il curatore nominato ai sensi dell'art. 276 difende gli interessi del presunto genitore?

Il curatore svolge una funzione processuale di garanzia del contraddittorio; non è tenuto a difendere nel merito le posizioni del defunto, ma a consentire il regolare svolgimento del giudizio.

L'art. 276 si applica anche alla dichiarazione di maternità?

Sì, la norma si riferisce espressamente sia alla paternità sia alla maternità, con il medesimo regime di legittimazione passiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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