Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 276 c.c. – Legittimazione passiva

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità …

deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

In sintesi

  • La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità va proposta contro il presunto genitore.
  • In caso di premorienza del presunto genitore, la legittimazione passiva si trasmette ai suoi eredi.
  • In mancanza di eredi, il giudice nomina un curatore speciale che rappresenta il convenuto nel processo.
  • Chiunque vi abbia interesse può intervenire nel giudizio in qualità di contraddittore.
  • La norma garantisce il contraddittorio anche nei casi in cui il presunto genitore sia già deceduto.
  • Il curatore nominato è quello del giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Indice dei contenuti

L'art. 276 c.c. individua i soggetti legittimati a stare come convenuti nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Ratio

L'art. 276 c.c. risponde all'esigenza di assicurare un contraddittorio effettivo nel giudizio dichiarativo della filiazione, che produce effetti di stato civile erga omnes. La norma consente l'esercizio dell'azione anche dopo la morte del presunto genitore, evitando che tale circostanza vanifichi il diritto del figlio all'accertamento della propria origine, tutelato anche dall'art. 8 CEDU.

Analisi

La disposizione regola la legittimazione passiva sotto un duplice profilo. In primo luogo, quando il presunto genitore è in vita, egli è il naturale contraddittore del giudizio. In secondo luogo, alla sua morte, la legittimazione si trasmette agli eredi, i quali subentrano nella posizione processuale. La trasmissione agli eredi non è espressione di una responsabilità patrimoniale, ma di una necessità processuale: il giudizio deve potersi svolgere con un contraddittore reale. Quando gli eredi manchino o siano irreperibili, il giudice competente provvede alla nomina di un curatore speciale, figura processuale volta a garantire la formale instaurazione del contraddittorio. Il secondo comma amplia ulteriormente la partecipazione al giudizio, consentendo l'intervento di qualsiasi soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato, quale un altro figlio che potrebbe vedere mutata la propria quota ereditaria o un parente che vanti diritti connessi allo status.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ai sensi degli artt. 269 ss. c.c. Si applica sia quando l'azione è proposta dal figlio, sia quando è proposta dal pubblico ministero o da altri soggetti legittimati. Trova applicazione anche nel caso in cui il presunto genitore sia deceduto prima dell'avvio del giudizio o durante lo svolgimento di esso.

Connessioni

Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 270 c.c. (legittimazione attiva); art. 251 c.c. (autorizzazione giudiziale in casi particolari); art. 78 c.p.c. (curatore speciale); artt. 247 ss. c.c. (prove della filiazione); art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Casi pratici

Caso 1: Tizio nasce da relazione fuori dal matrimonio

Vent'anni dopo, chiede al presunto padre Caio di riconoscerlo. Caio contesta il procedimento in tribunale.

Caso 2: Mevio muore senza aver riconosciuto il figlio

Gli eredi proseguono la lite nel processo di paternità.

Caso 3: Sempronio è il presunto padre, ma scomparso

Il tribunale nomina un curatore per contrastare la domanda di paternità.

Domande frequenti

Chi è il convenuto nel giudizio per la dichiarazione di paternità?

In primo luogo il presunto genitore; se deceduto, i suoi eredi; in mancanza di eredi, un curatore nominato dal giudice competente.

Cosa succede se il presunto padre è già morto quando si vuole agire?

L'azione si propone contro i suoi eredi. Se non vi sono eredi, il giudice nomina un curatore speciale che svolge la funzione di contraddittore formale nel processo.

Chi può intervenire nel giudizio di dichiarazione di filiazione?

Chiunque vi abbia interesse, ad esempio altri figli del presunto genitore o soggetti che vantino diritti connessi all'accertamento dello status.

Il curatore nominato ai sensi dell'art. 276 difende gli interessi del presunto genitore?

Il curatore svolge una funzione processuale di garanzia del contraddittorio; non è tenuto a difendere nel merito le posizioni del defunto, ma a consentire il regolare svolgimento del giudizio.

L'art. 276 si applica anche alla dichiarazione di maternità?

Sì, la norma si riferisce espressamente sia alla paternità sia alla maternità, con il medesimo regime di legittimazione passiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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