Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 270 c.c. – Legittimazione attiva e termine
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Legittimazione attiva e termine.
L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità …
è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti …
, entro due anni dalla morte.
L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Si applica l’articolo 245.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 269 - Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Cod. civ. art. 271 - Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità→Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o→Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto→Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione→Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile per il figlio e trasmissibile ai discendenti entro due anni dalla morte.
Ratio
L'imprescrittibilità dell'azione riflette il principio costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) per cui lo stato di figlio è un diritto fondamentale della persona, non suscettibile di estinzione per mero decorso del tempo. Il legislatore ha inteso garantire che nessun individuo sia privato del diritto all'accertamento della propria discendenza biologica per ragioni meramente temporali.Analisi
La norma individua tre distinte ipotesi: (i) il figlio vivente, per cui l'azione è assolutamente imprescrittibile; (ii) il figlio deceduto prima dell'instaurazione del giudizio, per cui i discendenti dispongono di un termine biennale decorrente dalla morte; (iii) il figlio deceduto nel corso del giudizio già instaurato, per cui i discendenti possono subentrare senza decadenza. La distinzione tra «promuovere» e «proseguire» l'azione è tecnica e rilevante: nel primo caso opera il termine biennale, nel secondo no. Il richiamo all'art. 245 c.c. estende ai discendenti le medesime regole di legittimazione già previste per l'azione di disconoscimento. La riforma del diritto di filiazione (d.lgs. 154/2013) ha unificato lo status di figlio, rendendo la norma applicabile indistintamente a tutti i figli, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori.Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che occorre accertare giudizialmente un rapporto di filiazione biologica non riconosciuto né dichiarato. Si applica al figlio che intende accertare la paternità o la maternità del genitore biologico in qualsiasi momento della propria vita, nonché ai discendenti del figlio premorto che intendano accertare la filiazione del proprio ascendente.Connessioni
Art. 245 c.c. (richiamato espressamente); art. 269 c.c. (prova della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 273 c.c. (azione nell'interesse del minore o dell'interdetto); artt. 2 e 30 Cost. (diritto all'identità personale e dovere dei genitori).Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio, nato naturale e non riconosciuto, agisce a sessanta anni contro Tizio per ottenere dichiarazione di paternità; l'azione è imprescrittibile e il giudice la ammette valutandone la fondatezza.
Caso 2: Caso 2
Sempronio muore senza aver promosso azione di dichiarazione paternale; i suoi discendenti Mevio e Filano dispongono di due anni dalla morte di Sempronio per proporre ricorso al giudice e accertare la filiazione.
Domande frequenti
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità si prescrive?
No. L'art. 270 c.c. stabilisce espressamente che l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio, il quale può quindi proporla in qualsiasi momento della propria vita.
Cosa succede se il figlio muore prima di aver avviato il giudizio?
I discendenti del figlio premorto possono promuovere l'azione entro due anni dalla morte del figlio stesso.
Se il figlio muore durante il giudizio già avviato, i discendenti devono rispettare il termine biennale?
No. Il termine biennale vale solo per promuovere l'azione. Se il giudizio è già pendente, i discendenti possono proseguirlo senza limiti temporali.
Quali discendenti sono legittimati a proseguire l'azione già instaurata dal figlio?
L'art. 270 c.c. menziona i discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. A seguito della riforma del 2013 (d.lgs. 154/2013) che ha unificato lo status filiale, la distinzione ha perso gran parte della sua rilevanza pratica.
A cosa serve il rinvio all'art. 245 c.c.?
Il rinvio estende ai discendenti che subentrano nell'azione le regole di legittimazione e di prosecuzione previste dall'art. 245 c.c. per l'azione di disconoscimento, garantendo coerenza sistematica tra i due istituti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate