Art. 267 c.c. Trasmissibilità dell'azione
In vigore
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (1). La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263 (1). Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245 (1).
In sintesi
L'azione di impugnazione del riconoscimento si trasmette agli eredi e ai familiari del legittimato originario in caso di sua morte prima della scadenza del termine.
Ratio
L'art. 267 c.c. assicura che le azioni di impugnazione del riconoscimento non si estinguano con la morte del legittimato principale prima che questi abbia potuto esercitarle. La norma bilancia la tutela dell'interesse dei familiari stretti a contestare uno stato di filiazione ritenuto non corrispondente al vero o viziato, con l'esigenza di certezza dello status filiale del soggetto riconosciuto. Il legislatore ha operato una graduazione della legittimazione attiva in base al tipo di impugnazione e alla qualità del soggetto deceduto.
Analisi
Il primo comma disciplina la trasmissibilità nei casi di violenza e interdizione: se l'autore del riconoscimento muore prima della scadenza del termine senza aver proposto l'azione, questa si trasmette ai discendenti, agli ascendenti e agli eredi. Il secondo comma regola invece la trasmissibilità dell'azione per difetto di veridicità ex art. 263, primo comma: qui la legittimazione è ristretta ai soli discendenti e ascendenti dell'autore, con un termine annuale che decorre alternativamente dalla morte dell'autore, dalla nascita del figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente. Il terzo comma introduce la trasmissibilità dell'azione dal lato del figlio riconosciuto: se è quest'ultimo a morire, il coniuge e i discendenti del figlio possono subentrare nell'azione entro un anno dalla morte o dalla maggiore età dei discendenti. Il quarto comma precisa che la morte non pregiudica l'azione degli altri soggetti legittimati ex art. 263, quarto comma (tipicamente coloro che vi hanno interesse), nel relativo termine. Il quinto comma richiama l'art. 244, sesto comma c.c. (sospensione del termine in caso di interdizione o impossibilità) e l'art. 245 c.c. (rinuncia all'azione), estendendo all'impugnazione del riconoscimento le garanzie previste per il disconoscimento di paternità.
Quando si applica
La norma si applica quando il soggetto originariamente legittimato all'impugnazione (autore del riconoscimento o figlio riconosciuto) è deceduto prima di aver esercitato l'azione, purché al momento della morte il termine per agire non fosse ancora scaduto. In caso di termine già spirato alla morte, l'azione non si trasmette. La trasmissione opera automaticamente per legge, senza necessità di accettazione ereditaria per la sola legittimazione processuale.
Connessioni
L'art. 267 c.c. si coordina direttamente con gli artt. 263 (difetto di veridicità), 265 (violenza) e 266 (interdizione) c.c. Il rinvio agli artt. 244, sesto comma e 245 c.c. introduce la disciplina della sospensione e della rinuncia. I provvedimenti cautelari in pendenza di giudizio sono previsti dall'art. 268 c.c. La dichiarazione giudiziale di paternità è disciplinata dagli artt. 269-279 c.c.
Domande frequenti
Chi sono i legittimati a subentrare nell'azione dopo la morte dell'autore del riconoscimento?
Dipende dal tipo di impugnazione. Per violenza e interdizione (artt. 265-266): discendenti, ascendenti e eredi. Per difetto di veridicità ex art. 263, primo comma: solo discendenti e ascendenti.
Da quando decorre il termine per i successori dell'autore defunto?
Nei casi degli artt. 265 e 266, il termine è quello residuo originario. Per l'azione ex art. 263 primo comma, il termine annuale decorre dalla morte dell'autore, dalla nascita del figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente.
Se il termine era già scaduto alla morte dell'autore, i familiari possono comunque agire?
No. La trasmissibilità opera solo se l'autore è morto prima che il termine fosse spirato. La morte non revive un'azione già prescritta o decaduta.
La norma si applica anche se il figlio riconosciuto è il soggetto deceduto?
Sì. Il terzo comma dell'art. 267 c.c. disciplina espressamente il caso in cui muoia il figlio riconosciuto senza aver impugnato il riconoscimento ex art. 263: in tal caso subentrano il coniuge e i discendenti del figlio.
Cosa significa il richiamo all'art. 245 c.c.?
Significa che, come per il disconoscimento di paternità, è ammessa la rinuncia all'azione di impugnazione del riconoscimento da parte dei soggetti legittimati. La rinuncia preclude l'esercizio successivo dell'azione da parte di chi vi ha rinunciato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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