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Testo dell'articoloVigente
Art. 264 c.c. – Impugnazione da parte del figlio minore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 263 - Art. 263 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per difet…→Cod. civ. art. 265 - Art. 265 Codice Civile: Impugnazione per violenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio→Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto→Art. 261 c.c. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento (abrogato)→Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Art. 260 c.c. – Poteri dei genitori (abrogato)→Art. 268 Codice Civile: Provvedimenti in pendenza del giudizio→Art. 259 c.c. – Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 264 c.c. consente l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore tramite un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza dei soggetti legittimati.
Ratio
L'art. 264 c.c. introduce un meccanismo di protezione processuale del figlio minore che non ha ancora la capacità processuale piena o che non può agire direttamente nell'impugnazione del riconoscimento. Il ricorso al curatore speciale evita che l'interesse del minore resti privo di tutela quando nessuno dei soggetti ordinariamente legittimati agisce in suo favore, o quando vi sia un conflitto di interessi con il genitore esercente la responsabilità genitoriale.Analisi
La norma si pone in continuità con l'art. 263 c.c., del quale disciplina le modalità di esercizio dell'azione da parte del figlio minore. Il figlio che ha compiuto quattordici anni può richiedere direttamente la nomina del curatore speciale, esprimendo così la propria volontà di procedere all'impugnazione pur non avendo capacità processuale piena. Per i minori di quattordici anni, la legittimazione a sollecitare la nomina è attribuita al pubblico ministero o all'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio. Il giudice procede in via sommaria, senza necessità di un giudizio a cognizione piena per la sola nomina; il curatore speciale assumerà poi la veste di parte attiva nel successivo giudizio di impugnazione. L'istituto si colloca nel quadro più ampio della tutela processuale del minore (artt. 78-80 c.p.c., art. 336-bis c.c.).Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta sia necessario impugnare per difetto di veridicità un riconoscimento riguardante un figlio minore d'età, e il figlio stesso non possa agire autonomamente per mancanza di capacità processuale o per conflitto di interessi con il genitore rappresentante.Connessioni
Art. 263 c.c. (impugnazione per difetto di veridicità, disciplina generale); art. 250 c.c. (riconoscimento del figlio); art. 336-bis c.c. (ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano); artt. 78-80 c.p.c. (curatore speciale nel processo civile); art. 336 c.c. (provvedimenti del tribunale per i minorenni); art. 30 Cost.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 127/2020
La Corte ribadisce, in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita, che il giudice e tenuto a valutare l'interesse concreto del minore, ponderando i legami affettivi consolidati. La pronuncia rafforza il ruolo del curatore speciale e del filtro giudiziale previsti dall'art. 264 c.c. quando l'azione coinvolge un figlio minore.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, coartato dalla famiglia, riconosce il figlio naturale Caio; una volta cessate le pressioni, entro un anno può esercitare azione di annullamento per violenza, provando la coercizione morale e/o fisica subita.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, minore al momento del riconoscimento coatto, dispone di un anno dalla maggiore età per impugnare l'atto: il termine tutelato inizia solo quando acquisisce piena capacità di agire autonomamente.
Domande frequenti
Cos'è il curatore speciale previsto dall'art. 264 c.c.?
È un soggetto nominato dal giudice (spesso un avvocato o un funzionario) con il compito specifico di rappresentare il figlio minore nel giudizio di impugnazione del riconoscimento, in assenza o in sostituzione del rappresentante legale ordinario.
Il figlio minore può agire da solo per impugnare il riconoscimento?
No. Il minore non ha capacità processuale piena. Il figlio che ha compiuto quattordici anni può tuttavia richiedere al giudice la nomina del curatore speciale che agirà per suo conto.
Chi può chiedere la nomina del curatore speciale per un bambino di età inferiore a quattordici anni?
Il pubblico ministero o l'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio. Il minore infradodicenne non ha legittimazione diretta a richiedere la nomina.
Quale procedura segue il giudice per nominare il curatore speciale?
Il giudice provvede assunte sommarie informazioni, con un procedimento semplificato che non richiede un giudizio di cognizione piena. La nomina è un atto preparatorio rispetto al successivo giudizio di impugnazione.
Il curatore speciale dell'art. 264 c.c. è lo stesso del curatore speciale del codice di procedura civile?
La figura è analoga a quella degli artt. 78-80 c.p.c., ma la nomina ex art. 264 c.c. ha uno scopo specifico: rappresentare il figlio minore nel solo giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate