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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 c.c. [Poteri dei genitori] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Stesso numero, altri codici
- Art. 260 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 260 D.Lgs. 209/2005 — Ripartizione dell'attivo
- Articolo 260 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale
- Art. 260 c.p.p.: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.
- Art. 260 c.p.: Introduzione clandestina in luoghi militari e pos
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 260 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nell'ambito della riforma della filiazione.
Ratio
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge delega 10 dicembre 2012, n. 219, ha completato la riforma del diritto della filiazione avviata dal legislatore con l'obiettivo di eliminare ogni distinzione normativa tra figli legittimi e figli naturali, realizzando il principio costituzionale di cui all'art. 30 Cost.Analisi
L'art. 260 c.c. apparteneva al Titolo VII del Libro I del codice civile, dedicato alla filiazione naturale, che regolava il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. La riforma del 2013 ha soppresso il Titolo VII, abrogando o modificando le disposizioni in esso contenute, e ha introdotto un regime unitario di filiazione. Le norme già presenti nell'art. 260 sono confluite, con le necessarie armonizzazioni, nelle disposizioni attualmente vigenti in materia di riconoscimento (artt. 250-269 c.c. nel testo riformato).Quando si applica
Non trovando più applicazione, l'art. 260 c.c. conserva rilevanza solo come riferimento storico-giuridico per controversie sorte sotto la previgente disciplina, nelle quali possano residuare questioni di diritto intertemporale.Connessioni
L. 219/2012 (delega per la riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (attuazione della riforma); artt. 30 Cost.; artt. 250-269 c.c. (disciplina vigente del riconoscimento).Domande frequenti
L'art. 260 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013 e non produce più effetti giuridici per le situazioni sorte successivamente alla sua entrata in vigore.
Qual è la norma attualmente applicabile alle materie già disciplinate dall'art. 260 c.c.?
Le materie già regolate dall'art. 260 c.c. sono ora disciplinate dagli artt. 250 e seguenti del codice civile nel testo risultante dalla riforma del 2013.
Quando è entrata in vigore l'abrogazione?
Il d.lgs. 154/2013 è entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
Quali sono state le ragioni della riforma?
La riforma ha perseguito il principio di unicità dello stato di figlio, eliminando distinzioni tra filiazione legittima e naturale in attuazione dell'art. 30 della Costituzione.
Può ancora avere rilevanza pratica l'art. 260 c.c.?
Solo in sede di diritto intertemporale, per situazioni giuridiche costituitesi integralmente sotto il previgente regime e non ancora esaurite.
Fonti consultate: 1 fonte verificate