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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 255 c.c. Riconoscimento di un figlio premorto

In vigore

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti […]. (1)

In sintesi

  • L'art. 255 c.c. ammette il riconoscimento di un figlio già deceduto al momento dell'atto.
  • Il riconoscimento postumo produce effetti in favore dei discendenti del figlio premorto.
  • La norma tutela l'interesse dei nipoti e dei pronipoti a vedere riconosciuta la propria linea di discendenza.
  • Il riconoscimento segue le forme ordinarie previste dall'art. 254 c.c. anche in caso di premorienza del figlio.
  • L'istituto ha rilievo successorio e di status, poiché consolida il legame di parentela rilevante per la trasmissione ereditaria.

Il riconoscimento del figlio premorto può essere effettuato a beneficio dei suoi discendenti.

Ratio

La norma mira a garantire che la premorienza del figlio non precluda definitivamente la ricostruzione del legame di filiazione. L'interesse protetto non è solo quello del genitore che riconosce, ma soprattutto quello dei discendenti del figlio premorto, i quali acquistano per effetto del riconoscimento postumo lo status di parenti del riconoscente e dei suoi congiunti, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano in ambito successorio e di mantenimento.

Analisi

L'art. 255 c.c. costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui il riconoscimento presuppone un soggetto vivente cui attribuire lo status filiationis. Il legislatore ha ritenuto prevalente l'interesse dei discendenti rispetto alla considerazione che il figlio stesso non possa più beneficiare dell'atto. Il riconoscimento del figlio premorto non è un atto meramente simbolico: esso fonda giuridicamente la parentela tra il riconoscente e i discendenti del figlio, legittimando eventuali diritti successori, obblighi alimentari e diritti di rappresentazione. La norma va letta in combinato disposto con l'art. 254 c.c. che disciplina le forme del riconoscimento, le quali rimangono invariate anche nell'ipotesi di premorienza.

Quando si applica

La disposizione si applica quando il genitore intende riconoscere un figlio già deceduto, purché esistano discendenti di quest'ultimo. In assenza di discendenti, il riconoscimento del figlio premorto non produrrebbe effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi e non avrebbe oggetto utile. L'atto può essere compiuto in qualsiasi momento successivo alla morte del figlio, senza limiti temporali specifici.

Connessioni

Artt. 254, 258, 261, 536 ss. c.c. (diritti successori dei discendenti); art. 467 c.c. (rappresentazione ereditaria); d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).

Domande frequenti

È possibile riconoscere un figlio già morto?

Sì, l'art. 255 c.c. lo consente espressamente, purché esistano discendenti del figlio premorto in favore dei quali il riconoscimento produce effetti.

Quali effetti produce il riconoscimento del figlio premorto?

Produce effetti giuridici in favore dei discendenti del figlio deceduto, fondando il legame di parentela con il riconoscente e i suoi congiunti, rilevante in ambito successorio e alimentare.

Serve il consenso di qualcuno per effettuare il riconoscimento postumo?

La norma non prevede un consenso del figlio (impossibile per ovvie ragioni); occorre tuttavia rispettare le forme dell'art. 254 c.c. e, se i discendenti sono minori, può rilevare l'interesse del rappresentante legale.

Il riconoscimento postumo ha effetti retroattivi?

Lo status di parentela si costituisce con il riconoscimento, ma i suoi effetti si proiettano sulla posizione giuridica dei discendenti esistenti, con possibile rilevanza retroattiva per le successioni già aperte secondo le norme vigenti.

Cosa succede se il figlio premorto non ha discendenti?

In assenza di discendenti, il riconoscimento del figlio premorto non ha destinatari dei propri effetti giuridici e risulta privo di utilità pratica ai sensi della norma.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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