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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 254 c.c. Forma del riconoscimento

In vigore

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (1) è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. […] (2).

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In sintesi

  • Il riconoscimento può avvenire nell'atto di nascita, con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, in un atto pubblico o in un testamento.
  • La dichiarazione può essere posteriore alla nascita o anche al solo concepimento.
  • Il testamento è ammesso in qualunque forma prevista dalla legge.
  • Si tratta di un atto formale: forme diverse da quelle elencate non producono effetti giuridici.

Disciplina le forme ammesse per il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio: atto di nascita, dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, atto pubblico o testamento.

Ratio

Il legislatore ha previsto un sistema di forme tipiche e solenni per garantire certezza giuridica, autenticità della dichiarazione e pubblicità dello stato di filiazione.

Analisi

Le forme ammesse sono tassativamente indicate. Il riconoscimento nell'atto di nascita è la forma più immediata. La dichiarazione separata davanti all'ufficiale di stato civile consente il riconoscimento successivo, anche dopo il solo concepimento. L'atto pubblico notarile garantisce la massima certezza formale. Il testamento consente il riconoscimento post mortem in qualsiasi forma (olografo, notarile, segreto). La possibilità di riconoscimento del concepito anticipa la tutela del futuro figlio, condizionata alla nascita.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un genitore intenda procedere al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo quale forma debba rivestire l'atto per essere giuridicamente efficace.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 250 c.c. (disciplina generale del riconoscimento), l'art. 251 c.c. (autorizzazione in caso di parentela), l'art. 253 c.c. (inammissibilità), il D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) e gli artt. 601 ss. c.c. (forme testamentarie).

Domande frequenti

Il riconoscimento verbale o in forma privata è valido?

No. L'art. 254 c.c. richiede forme tipiche e solenni. Un riconoscimento in forma privata semplice è privo di efficacia giuridica.

È possibile riconoscere un figlio prima che nasca?

Sì. La norma ammette espressamente la dichiarazione posteriore al concepimento. Gli effetti si produrranno al momento della nascita.

Un testamento olografo è sufficiente per riconoscere un figlio?

Sì. L'art. 254 c.c. ammette il testamento in qualunque forma, compreso quello olografo.

Il riconoscimento con atto pubblico notarile deve essere trascritto?

Sì, deve essere comunicato all'ufficiale di stato civile per le annotazioni sui registri, ai sensi del D.P.R. n. 396/2000.

Il riconoscimento può essere revocato?

No. Il riconoscimento è atto irrevocabile. Chi ritiene che sia stato effettuato in assenza di veridicità biologica può impugnarlo ex art. 263 c.c., ma non revocarlo unilateralmente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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