Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 259 c.c. – Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • L'art. 259 c.c. è stato abrogato e il suo testo non è più in vigore.
  • In origine disciplinava le condizioni per l'introduzione del figlio naturale nella casa coniugale dell'altro genitore.
  • La norma è caduta in desuetudine con l'evoluzione del diritto di famiglia e la riforma della filiazione.
  • Il d.lgs. 154/2013 ha sancito il principio di unicità dello status filiationis, rendendo superflua tale distinzione.
Indice dei contenuti

Articolo 259 c.c. abrogato: disciplinava l'introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.

Ratio

La norma, nel contesto del codice civile del 1942, rifletteva la distinzione allora vigente tra figli legittimi e figli naturali, tutelando la famiglia coniugale dall'inserzione coattiva di figli nati fuori dal matrimonio. Il sistema giuridico dell'epoca prevedeva che l'introduzione del figlio naturale nella casa coniugale richiedesse il consenso del coniuge, a salvaguardia dell'unità familiare fondata sul matrimonio.

Analisi

L'art. 259 c.c. è stato abrogato nell'ambito del progressivo superamento della distinzione tra filiazione legittima e naturale. La legge 219/2012 e il successivo d.lgs. 154/2013 hanno unificato lo status di figlio, eliminando le norme che presupponevano tale distinzione come fondamento di discipline differenziate. Con l'abrogazione, sono venute meno le limitazioni connesse all'introduzione del figlio riconosciuto nella famiglia del genitore riconoscente, che oggi è regolata esclusivamente dai principi generali in materia di responsabilità genitoriale e interesse del minore.

Quando si applica

La norma non è più applicabile in quanto abrogata. Le situazioni che essa intendeva disciplinare sono oggi regolate dal principio di unificazione della filiazione e dalle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.).

Connessioni

Legge 219/2012; d.lgs. 154/2013; artt. 315 ss. c.c. (stato giuridico della filiazione); art. 30 Cost. (diritto del figlio all'educazione).

Domande frequenti

L'art. 259 c.c. è ancora in vigore?

No. L'articolo è abrogato. La distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata dalla legge 219/2012 e dal d.lgs. 154/2013.

Cosa disciplinava originariamente l'art. 259 c.c.?

Regolava le condizioni alle quali il figlio naturale poteva essere introdotto nella casa coniugale del genitore riconoscente, richiedendo in genere il consenso del coniuge.

Qual è la norma applicabile oggi alle questioni che l'art. 259 c.c. intendeva regolare?

Le questioni relative alla convivenza e alla collocazione del figlio sono oggi disciplinate dagli artt. 315 ss. c.c. sulla responsabilità genitoriale e dall'interesse superiore del minore.

Perché la norma è stata abrogata?

Perché il d.lgs. 154/2013, in attuazione della legge delega 219/2012, ha sancito il principio di unicità dello status filiationis, rendendo priva di fondamento la distinzione tra figlio legittimo e naturale su cui la norma si basava.

L'abrogazione ha effetti retroattivi?

No, l'abrogazione opera per il futuro. Le situazioni consolidatesi sotto la vigenza della norma abrogata rimangono regolate dalla disciplina previgente, salvo disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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