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Art. 336 c.c. Legittimazione ad agire (1)
In vigore
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato (2) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. […] (3) […] (4) I genitori (5) e il minore sono assistiti da un difensore […] (6). (7)
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 336 c.c. costituisce la norma procedimentale che dà attuazione alle disposizioni sostanziali in tema di condotta pregiudizievole e di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 330, 333, 334 c.c.). La norma identifica i soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria e disegna le coordinate minime di un procedimento che, nel rispetto del giusto processo minorile, deve coniugare celerità, contraddittorio e tutela effettiva del minore.
Legittimazione attiva
I soggetti legittimati sono individuati con criterio tassativo: l'altro genitore, in posizione di parità rispetto al genitore destinatario del provvedimento; i parenti, senza distinzione di grado e dunque includendo nonni, zii, fratelli maggiorenni; il curatore speciale eventualmente già nominato al minore; il pubblico ministero, che agisce nell'interesse pubblico alla tutela del minore. Quando si tratti di revocare provvedimenti già emessi, la legittimazione si estende anche al genitore interessato, cioè a colui che era stato attinto dal precedente provvedimento e che invoca un mutamento delle circostanze.
Competenza e rito
La competenza apparteneva storicamente al tribunale per i minorenni in composizione collegiale, con presenza di giudici onorari esperti. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023 con periodo transitorio fino al 17 ottobre 2024) ha istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che assorbe le competenze del TM e di parte di quelle del tribunale ordinario sezione famiglia. Il rito di riferimento è quello unitario del nuovo Titolo IV-bis del Libro II c.p.c. (artt. 473-bis ss. c.p.c.).
Contraddittorio, difesa tecnica e ascolto del minore
Il legislatore ha progressivamente rafforzato le garanzie processuali. È previsto che genitori e minore siano assistiti da un difensore: si tratta di difesa tecnica obbligatoria, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 1/2002) e con la CEDU. Il minore capace di discernimento, di regola dai dodici anni ma anche prima ove capace, deve essere ascoltato (artt. 315-bis e 336-bis c.c.), salvo che l'ascolto sia in contrasto con il suo superiore interesse. Quando vi sia conflitto di interessi con i genitori, è nominato un curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c. come riformato dalla l. 206/2021).
Provvedimenti urgenti e provvisori
Il giudice, anche prima della pronuncia definitiva, può adottare provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: collocamento provvisorio, sospensione dei rapporti, prescrizioni educative o terapeutiche. Tali provvedimenti hanno natura cautelare-anticipatoria e sono modificabili in ogni tempo (art. 336, comma 3, nella versione previgente). Resta ferma la possibilità di reclamo davanti alla Corte d'appello, sezione per le persone, i minorenni e le famiglie.
Esempio pratico
Tizio e Caia sono separati. Caia segnala al pubblico ministero che Tizio, affidatario congiunto, ha ripreso un uso abituale di sostanze alcoliche e si presenta ai turni di visita in stato di alterazione. Il PM ricorre ex art. 336 c.c. chiedendo limitazioni alla responsabilità genitoriale di Tizio. Il tribunale, dopo audizione delle parti, del minore dodicenne (assistito da curatore speciale) e dei servizi sociali, sospende provvisoriamente le visite non protette, ordina un programma di recupero e fissa udienza di verifica a sei mesi.
Domande frequenti
Chi può presentare ricorso ex art. 336 c.c. per limitare la responsabilità genitoriale?
Sono legittimati l'altro genitore, i parenti (senza limiti di grado), il curatore speciale del minore se già nominato e il pubblico ministero. Per la revoca di provvedimenti anteriori è legittimato anche il genitore destinatario del precedente provvedimento.
È obbligatoria la difesa tecnica nel procedimento ex art. 336 c.c.?
Sì. La norma prescrive espressamente che genitori e minore siano assistiti da un difensore: si tratta di difesa tecnica obbligatoria, principio rafforzato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla riforma Cartabia.
Il minore deve essere ascoltato nel procedimento?
Sì. Ai sensi degli artt. 315-bis e 336-bis c.c., il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato salvo che ciò contrasti con il suo superiore interesse, da motivare in modo specifico.
Qual è il giudice competente dopo la riforma Cartabia?
Dal 17 ottobre 2024 la competenza è del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, istituito dal d.lgs. 149/2022, che ha assorbito le competenze del tribunale per i minorenni. Il rito è quello unitario degli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Si può chiedere la revoca di un provvedimento ex art. 336 c.c. già emesso?
Sì. Quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, la legittimazione si estende anche al genitore che era stato destinatario del precedente provvedimento, il quale deve allegare il mutamento delle circostanze a fondamento della richiesta.