Testo dell'articoloAbrogato
Art. 272 c.c. – Dichiarazione giudiziale di maternità
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’art. 269.
Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.
L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.
L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 272 del Codice Civile abrogato: non contiene disposizioni vigenti.
Ratio
L'art. 272 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del diritto di filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Il legislatore ha proceduto a una revisione sistematica del testo codicistico, eliminando le disposizioni fondate sulla distinzione, oggi soppressa, tra filiazione legittima e filiazione naturale.Analisi
Nel sistema previgente, l'art. 272 c.c. faceva parte del corpus normativo relativo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, regolamentando profili sostanziali o processuali oggi assorbiti o ridisciplinati dalle norme vigenti. La riforma del 2013, introducendo la piena equiparazione tra tutti i figli indipendentemente dallo stato civile dei genitori, ha reso superflue numerose disposizioni, tra cui la presente.Quando si applica
L'articolo non trova applicazione. Per le azioni di dichiarazione giudiziale di filiazione si applicano gli artt. 269 e seguenti del Codice Civile nel testo vigente.Connessioni
L. 219/2012 (riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione); artt. 269-277 c.c. (disciplina vigente della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).Domande frequenti
L'art. 272 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato e non contiene disposizioni normative vigenti.
Quando è stato abrogato l'art. 272 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del diritto di filiazione, completata con il d.lgs. 154/2013.
Quale norma sostituisce l'art. 272 c.c.?
La materia è oggi disciplinata dalle disposizioni vigenti sugli artt. 269 e seguenti del Codice Civile, che regolano la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Perché l'art. 272 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 2012-2013 ha unificato lo status di figlio, eliminando la distinzione tra filiazione legittima e naturale e sopprimendo le norme che su tale distinzione si fondavano.
Posso invocare l'art. 272 c.c. in un procedimento giudiziario?
No. La norma è abrogata e priva di efficacia giuridica; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti della stessa sezione del Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate