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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 272 c.c. [Dichiarazione giudiziale di maternità] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 272 del Codice Civile abrogato: non contiene disposizioni vigenti.
Ratio
L'art. 272 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del diritto di filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Il legislatore ha proceduto a una revisione sistematica del testo codicistico, eliminando le disposizioni fondate sulla distinzione, oggi soppressa, tra filiazione legittima e filiazione naturale.Analisi
Nel sistema previgente, l'art. 272 c.c. faceva parte del corpus normativo relativo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, regolamentando profili sostanziali o processuali oggi assorbiti o ridisciplinati dalle norme vigenti. La riforma del 2013, introducendo la piena equiparazione tra tutti i figli indipendentemente dallo stato civile dei genitori, ha reso superflue numerose disposizioni, tra cui la presente.Quando si applica
L'articolo non trova applicazione. Per le azioni di dichiarazione giudiziale di filiazione si applicano gli artt. 269 e seguenti del Codice Civile nel testo vigente.Connessioni
L. 219/2012 (riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione); artt. 269-277 c.c. (disciplina vigente della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).Domande frequenti
L'art. 272 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato e non contiene disposizioni normative vigenti.
Quando è stato abrogato l'art. 272 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del diritto di filiazione, completata con il d.lgs. 154/2013.
Quale norma sostituisce l'art. 272 c.c.?
La materia è oggi disciplinata dalle disposizioni vigenti sugli artt. 269 e seguenti del Codice Civile, che regolano la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Perché l'art. 272 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 2012-2013 ha unificato lo status di figlio, eliminando la distinzione tra filiazione legittima e naturale e sopprimendo le norme che su tale distinzione si fondavano.
Posso invocare l'art. 272 c.c. in un procedimento giudiziario?
No. La norma è abrogata e priva di efficacia giuridica; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti della stessa sezione del Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate