Art. 272 CCII – Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l’articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. 3 bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento e funzione della norma
L’art. 272 CCII disciplina i primi adempimenti del liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato, procedura riservata ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative). La disposizione fissa una scansione temporale rigida volta a garantire l’efficienza della procedura: 30 giorni per l’aggiornamento dell’elenco dei creditori e 90 giorni per inventario e programma di liquidazione. La norma rappresenta il pendant, in chiave semplificata, dell’art. 213 CCII dettato per la liquidazione giudiziale, di cui mutua i commi 2, 3 e 4 «in quanto compatibili».
Aggiornamento dell’elenco dei creditori e notifica della sentenza
Il liquidatore, ricevuta la comunicazione della sentenza di apertura ex art. 270 CCII, deve aggiornare l’elenco dei creditori già allegato alla domanda dal debitore (eventualmente integrandolo con le informazioni emerse dall’OCC) e notificare a ciascun creditore la sentenza ai sensi dell’art. 270, comma 4, CCII, così attivando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al passivo previsto dall’art. 270, comma 2, lettera d). Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, possibilità utile quando la massa dei creditori è particolarmente ampia o l’individuazione dei recapiti PEC presenti difficoltà. La notifica alla PEC, ove indicata, costituisce modalità ordinaria di comunicazione e produce gli effetti previsti dall’art. 10 CCII.
Inventario e programma di liquidazione
Entro 90 giorni dall’apertura il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige il programma di liquidazione, depositandolo nel fascicolo informatico per l’approvazione del giudice delegato. Il rinvio all’art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII impone che il programma indichi le modalità della cessione dei beni (vendite competitive, conferimento in società veicolo, esercizio di azioni recuperatorie), i tempi previsti, i costi prevedibili e le ragioni dell’eventuale opportunità di esercizio provvisorio dell’impresa. Diversamente dall’art. 213, tuttavia, non è richiesta l’approvazione del comitato dei creditori, organo non previsto nella liquidazione controllata: la valutazione di merito è rimessa al solo giudice delegato. Si supponga che Tizio, consumatore sovraindebitato, sia titolare di un immobile e di partecipazioni societarie: il programma dovrà indicare le perizie acquisite, la stima del realizzo, i tempi delle aste telematiche e il presumibile riparto.
Ragionevole durata e termine triennale
Il comma 3 impone che il programma assicuri la «ragionevole durata della procedura», espressione che riecheggia l’art. 111 Cost. e l’art. 6 CEDU. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per un periodo di tre anni dalla data di apertura. Il termine triennale ha natura di limite massimo strutturale e si coordina con la disciplina dell’esdebitazione di diritto del sovraindebitato (art. 282 CCII), che opera proprio decorsi tre anni dall’apertura. Su istanza del liquidatore la procedura può essere chiusa anche anteriormente, qualora risulti che non vi siano ulteriori cespiti acquisibili da distribuire, evitando un protrarsi inutile e oneroso del procedimento.
Beni sopravvenuti e coordinamento con l’esdebitazione
Il comma 3 bis estende il perimetro dell’attivo ai beni che pervengono al debitore sino all’esdebitazione, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione. La previsione, conforme all’orientamento prevalente, evita che il debitore possa sottrarsi alla destinazione liquidatoria di sopravvenienze (eredità, donazioni, vincite) maturate nel corso della procedura. La deduzione delle passività di acquisto e conservazione tutela però il debitore dal rischio di un attivo lordo inutilizzabile o gravato da costi superiori al valore di realizzo. Coordinato con gli artt. 273 e 275 CCII, l’art. 272 chiude la fase iniziale della procedura, ponendo le basi per la formazione del passivo e l’esecuzione del programma. La violazione dei termini scanditi dalla norma, secondo l’orientamento prevalente, non comporta decadenze automatiche, ma può rilevare ai fini della valutazione della diligenza del liquidatore in sede di liquidazione del compenso ex DM 202/2014 e, nei casi più gravi, di revoca dell’incarico ex art. 275, comma 1, CCII per inadempimento agli obblighi informativi e gestori. Andrà pertanto curata, anche con il supporto dell’OCC, la tempestiva acquisizione delle informazioni e della documentazione necessarie alla redazione di inventario e programma, in particolare quando il debitore è stato titolare di attività di impresa e la massa attiva include cespiti di non immediata identificazione.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il liquidatore deve depositare il programma di liquidazione nella liquidazione controllata?
Entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata. Nello stesso termine deve completare l’inventario dei beni del debitore. Il programma è poi approvato dal giudice delegato senza intervento del comitato dei creditori.
Quale è la durata massima della procedura di liquidazione controllata?
La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e in ogni caso per tre anni dall’apertura. Su istanza del liquidatore può essere chiusa prima se non vi sono ulteriori beni da liquidare.
I beni che il debitore acquista durante la procedura entrano nella liquidazione controllata?
Sì. Il comma 3 bis dell’art. 272 CCII include nella liquidazione i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la conservazione, evitando sottrazioni di sopravvenienze come eredità o donazioni.
Il programma di liquidazione del sovraindebitato richiede l’approvazione del comitato dei creditori?
No. A differenza della liquidazione giudiziale ex art. 213 CCII, il comitato dei creditori non è previsto nella liquidazione controllata: l’approvazione è rimessa esclusivamente al giudice delegato sulla base della proposta del liquidatore.