← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 275 Bis CCII – Disciplina dei crediti prededucibili

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all’articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all’articolo 273.

2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l’articolo 223, comma 3.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.

4. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

In sintesi

In sintesi

  • I crediti prededucibili si accertano con le modalità dell’art. 273 CCII, salvo quelli non contestati per collocazione e ammontare.
  • Sono prededucibili anche i crediti sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore e quelli da liquidazione di compensi degli ausiliari.
  • I prededucibili sono soddisfatti con preferenza, salvo il ricavato dei beni vincolati a pegno o ipoteca destinato ai garantiti.
  • I prededucibili liquidi, esigibili e non contestati possono essere pagati fuori dal riparto, se l’attivo è presumibilmente capiente.
  • Il pagamento extra-riparto è autorizzato dal giudice delegato.
  • Se l’attivo è insufficiente, vale il criterio della graduazione e proporzionalità ex art. 2741 c.c.
Funzione e ratio della disciplina dei prededucibili

L’art. 275 bis CCII, introdotto dal correttivo D.Lgs. 83/2022 e ulteriormente affinato dal D.Lgs. 136/2024, colma una lacuna del testo originario regolando in modo organico la disciplina dei crediti prededucibili nella liquidazione controllata del sovraindebitato. La norma replica, con i necessari adattamenti, il modello dell’art. 221 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, garantendo omogeneità di trattamento ai crediti funzionali alla procedura concorsuale. La prededuzione costituisce strumento essenziale per assicurare la collaborazione di terzi (professionisti, fornitori, ausiliari) con la procedura, riducendo il rischio di mancato pagamento e quindi il costo dei servizi prestati nell’interesse della massa.

Modalità di accertamento e crediti non contestati

Il comma 1 stabilisce che i crediti prededucibili sono accertati con le modalità dell’art. 273 CCII (progetto, osservazioni, deposito esecutivo). Sono però esclusi dal procedimento di verifica i prededucibili non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore (si pensi alla prosecuzione di rapporti pendenti) e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura (CTU, professionisti, periti). In quest'ultimo caso, se contestati, occorre ricorrere alle modalità dell’art. 273 CCII. La distinzione semplifica la gestione dei prededucibili pacifici, già muniti di titolo idoneo (provvedimento di liquidazione del giudice), evitando duplicazioni procedurali. Si supponga che Sempronio CTU sia stato remunerato dal giudice delegato con decreto: il credito è prededucibile e collocabile direttamente, salvo contestazione di ammontare.

Trattamento preferenziale e limiti rispetto ai garantiti

Il comma 2 sancisce il principio del soddisfacimento preferenziale dei prededucibili rispetto agli altri creditori. La preferenza opera però con un limite essenziale: è esclusa la quota del ricavato dei beni oggetto di pegno e ipoteca destinata ai creditori garantiti, sulla quale i prededucibili non possono incidere se non per la parte residua eventualmente non assorbita dai garantiti. Il rinvio all’art. 223, comma 3, CCII garantisce coerenza con la disciplina del riparto della liquidazione giudiziale. La regola tutela il creditore ipotecario o pignoratizio dal rischio di erosione della propria garanzia ad opera di prededuzioni successive, salvaguardando il valore della prelazione. Tizio creditore ipotecario su un immobile del debitore vede così protetta la propria collocazione: i compensi del liquidatore non possono essere soddisfatti sul ricavato della vendita dell’immobile fino a integrale pagamento del credito ipotecario nei limiti della garanzia.

Pagamento extra-riparto dei prededucibili sorti in corso di procedura

Il comma 3 introduce un’importante deroga al principio del pagamento concentrato in sede di riparto: i prededucibili sorti nel corso della procedura, liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, possono essere pagati al di fuori del riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato, che effettua una valutazione prognostica sulla capienza dell’attivo. La previsione consente di pagare tempestivamente i collaboratori della procedura (professionisti, ausiliari, fornitori di servizi) senza attendere la chiusura della liquidazione, evitando ritardi pregiudizievoli e conservando la fiducia degli operatori del settore. La valutazione di capienza richiede prudenza e va aggiornata in caso di sopravvenienze pregiudizievoli.

Insufficienza dell’attivo: graduazione e proporzionalità

Il comma 4 disciplina l’ipotesi patologica di attivo insufficiente al pagamento integrale dei prededucibili: la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. Il riferimento è all’art. 2777 c.c. e alle disposizioni del CCII che differenziano internamente i prededucibili (es. spese di giustizia rispetto ai crediti contrattuali per servizi). Caio creditore prededucibile per attività professionale concorre con altri prededucibili pro quota se l’attivo non basta, applicandosi il criterio paritario all’interno della medesima categoria. La regola è coerente con i principi generali del concorso (art. 2741 c.c.) e impone al liquidatore una rigorosa verifica della capienza prima di ogni pagamento extra-riparto. Il coordinamento sistematico con gli artt. 273, 275 e 282 CCII chiude il ciclo della procedura, in vista dell’esdebitazione del sovraindebitato.

Domande frequenti

Quali crediti sono prededucibili nella liquidazione controllata del sovraindebitato?

I crediti funzionali alla procedura: compensi degli ausiliari nominati dal giudice, spese e crediti sorti per la conservazione dell’attivo o durante l’esercizio dell’impresa. L’art. 275 bis CCII ne disciplina accertamento e collocazione.

I crediti prededucibili devono sempre passare per il procedimento di accertamento?

No. Sono esclusi quelli non contestati per collocazione e ammontare e quelli sorti da provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari, salvo contestazione. Negli altri casi si applicano le modalità dell’art. 273 CCII.

Un prededucibile può essere pagato prima del riparto finale?

Sì, se è sorto in corso di procedura, è liquido, esigibile e non contestato e l’attivo è presumibilmente capiente. Il pagamento extra-riparto è autorizzato dal giudice delegato, che valuta la sostenibilità dell’esborso.

Cosa accade se l’attivo non basta a pagare tutti i prededucibili?

La distribuzione segue i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. All’interno della medesima categoria di prededucibili si procede pro quota, secondo il principio paritario dell’art. 2741 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.