Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 274 CCII – Azioni del liquidatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore.

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In sintesi

  • Il liquidatore esercita o prosegue ogni azione utile ad acquisire i beni del debitore e a recuperare i crediti, previa autorizzazione del giudice delegato.
  • Esercita altresì le azioni di inefficacia degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (artt. 2901 ss. c.c.).
  • Non sono richiamate le azioni revocatorie fallimentari (art. 166 CCII), assenti nella liquidazione controllata.
  • Il giudice delegato autorizza l’azione quando utile al miglior soddisfacimento dei creditori.
  • Il giudice liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca degli incarichi conferiti dal liquidatore.
  • L’azione è strumento di formazione e protezione dell’attivo concorsuale.
Indice dei contenuti

Inquadramento delle azioni del liquidatore

L’art. 274 CCII attribuisce al liquidatore della liquidazione controllata la legittimazione ad esercitare e proseguire le azioni utili a costituire e proteggere la massa attiva. La norma riproduce, in scala ridotta, lo schema dell’art. 255 CCII previsto per il curatore della liquidazione giudiziale. La disposizione si articola su due piani: da un lato, le azioni di apprensione e recupero (comma 1); dall’altro, le azioni di inefficacia secondo la disciplina del codice civile (comma 2). Comune ad entrambe è il presupposto procedurale dell’autorizzazione del giudice delegato e il criterio sostanziale dell’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori (comma 3).

Azioni di apprensione e recupero crediti

Il comma 1 abilita il liquidatore a esercitare o, se pendenti, a proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore (azioni di rivendica, di restituzione ex art. 948 c.c., possessorie, di accertamento della proprietà) e ogni azione di recupero dei crediti (azioni di adempimento ex art. 1218 c.c., di risoluzione, di pagamento di somme di denaro). La continuazione delle liti pendenti opera previa autorizzazione del giudice delegato, che valuta la convenienza economica del proseguimento alla luce dei costi e dell’esito atteso. Si supponga che Tizio, debitore sovraindebitato, vanti un credito incassabile contro un cliente moroso: il liquidatore valuterà la solvibilità del debitore ceduto e i tempi di recupero prima di domandare l’autorizzazione a proseguire l’azione monitoria pendente.

Azioni di inefficacia: il rinvio al codice civile

Il comma 2 attribuisce al liquidatore la legittimazione, sempre previa autorizzazione del giudice delegato, ad esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Il rinvio è all’azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 ss. c.c.), all’azione di simulazione (art. 1414 c.c.) e alle azioni surrogatoria (art. 2900 c.c.) e di nullità per frode. Non sono richiamate le azioni revocatorie concorsuali dell’art. 166 CCII, espressamente escluse nella liquidazione controllata. La differenza sostanziale è notevole: nella revocatoria ordinaria occorre dimostrare il consilium fraudis e, per gli atti onerosi, la partecipatio fraudis del terzo, con onere probatorio più gravoso e termine prescrizionale di cinque anni dall’atto (art. 2903 c.c.). Caio creditore chirografario potrà sollecitare il liquidatore a esercitare la revocatoria ordinaria su una donazione immobiliare compiuta dal debitore in periodo sospetto, ma dovrà fornire elementi probatori sull’eventus damni e sulla conoscenza del pregiudizio.

Autorizzazione del giudice e criterio del miglior soddisfacimento

Il comma 3 condiziona l’autorizzazione all’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori, parametro che impone una valutazione di costi-benefici. Il giudice delegato deve verificare che le spese prevedibili (contributo unificato, compensi del difensore, eventuali consulenze tecniche) non assorbano l’utilità attesa dall’azione, tenuto conto della solvibilità del convenuto. La giurisprudenza, in orientamento prevalente, ritiene che l’autorizzazione sia atto di volontaria giurisdizione, non impugnabile autonomamente. La medesima disposizione abilita il giudice, su proposta del liquidatore, a liquidare i compensi e a disporre la revoca dell’incarico delle persone la cui opera sia stata richiesta dal liquidatore stesso (CTP, professionisti, ausiliari), assicurando il controllo giurisdizionale sui costi della procedura.

Coordinamento e ricadute pratiche

L’art. 274 va coordinato con gli artt. 272, 273 e 275 CCII. L’individuazione dei beni e crediti recuperabili deve emergere dall’inventario e dal programma di liquidazione (art. 272), e gli esiti delle azioni confluiscono nell’attivo da distribuire secondo l’art. 275. La mancanza delle revocatorie fallimentari riduce la capacità del liquidatore di aggredire atti pregiudizievoli compiuti in periodo sospetto: chi assiste il debitore deve quindi valutare con attenzione l’eventualità di operazioni rilevanti compiute prima dell’apertura, anche in vista di possibili contestazioni di meritevolezza ex art. 282 CCII in sede di esdebitazione. Sotto il profilo processuale, le azioni del liquidatore si svolgono nelle forme ordinarie davanti al giudice competente per materia e valore, senza vis attractiva del tribunale della procedura, salvo le controversie endoconcorsuali. Il liquidatore agisce in nome proprio e nell’interesse della massa, con legittimazione esclusiva che esclude quella dei singoli creditori per il periodo di pendenza della procedura.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 121/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese per la procedura di liquidazione controllata, parificandola alla liquidazione giudiziale. La sentenza richiama espressamente l'art. 274 CCII sull'autorizzazione del giudice delegato al curatore per agire o resistere in giudizio, valorizzando l'identità strutturale e funzionale delle due procedure di liquidazione.

Domande frequenti

Quali azioni può esercitare il liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato?

Tutte le azioni di apprensione dei beni del debitore e di recupero dei crediti, oltre alle azioni di inefficacia ex artt. 2901 ss. c.c. È sempre necessaria l’autorizzazione del giudice delegato che valuta l’utilità per i creditori.

Il liquidatore può esercitare l’azione revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII?

No. L’art. 274 CCII rinvia solo alle azioni di inefficacia previste dal codice civile (artt. 2901 ss.). Le revocatorie concorsuali dell’art. 166 CCII sono escluse nella liquidazione controllata, con onere probatorio più gravoso a carico della procedura.

Chi autorizza l’esercizio delle azioni del liquidatore nella liquidazione controllata?

Il giudice delegato, che valuta l’utilità dell’azione per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione, secondo l’orientamento prevalente, è atto di volontaria giurisdizione non autonomamente impugnabile.

Il creditore può sollecitare il liquidatore a esercitare un’azione revocatoria?

Sì, può segnalare al liquidatore atti pregiudizievoli del debitore. Il liquidatore valuta autonomamente l’opportunità dell’azione e, in caso positivo, chiede l’autorizzazione al giudice delegato; resta esclusa la legittimazione individuale del creditore.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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