Art. 274 CCII – Azioni del liquidatore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento delle azioni del liquidatore
L’art. 274 CCII attribuisce al liquidatore della liquidazione controllata la legittimazione ad esercitare e proseguire le azioni utili a costituire e proteggere la massa attiva. La norma riproduce, in scala ridotta, lo schema dell’art. 255 CCII previsto per il curatore della liquidazione giudiziale. La disposizione si articola su due piani: da un lato, le azioni di apprensione e recupero (comma 1); dall’altro, le azioni di inefficacia secondo la disciplina del codice civile (comma 2). Comune ad entrambe è il presupposto procedurale dell’autorizzazione del giudice delegato e il criterio sostanziale dell’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori (comma 3).
Azioni di apprensione e recupero crediti
Il comma 1 abilita il liquidatore a esercitare o, se pendenti, a proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore (azioni di rivendica, di restituzione ex art. 948 c.c., possessorie, di accertamento della proprietà) e ogni azione di recupero dei crediti (azioni di adempimento ex art. 1218 c.c., di risoluzione, di pagamento di somme di denaro). La continuazione delle liti pendenti opera previa autorizzazione del giudice delegato, che valuta la convenienza economica del proseguimento alla luce dei costi e dell’esito atteso. Si supponga che Tizio, debitore sovraindebitato, vanti un credito incassabile contro un cliente moroso: il liquidatore valuterà la solvibilità del debitore ceduto e i tempi di recupero prima di domandare l’autorizzazione a proseguire l’azione monitoria pendente.
Azioni di inefficacia: il rinvio al codice civile
Il comma 2 attribuisce al liquidatore la legittimazione, sempre previa autorizzazione del giudice delegato, ad esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Il rinvio è all’azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 ss. c.c.), all’azione di simulazione (art. 1414 c.c.) e alle azioni surrogatoria (art. 2900 c.c.) e di nullità per frode. Non sono richiamate le azioni revocatorie concorsuali dell’art. 166 CCII, espressamente escluse nella liquidazione controllata. La differenza sostanziale è notevole: nella revocatoria ordinaria occorre dimostrare il consilium fraudis e, per gli atti onerosi, la partecipatio fraudis del terzo, con onere probatorio più gravoso e termine prescrizionale di cinque anni dall’atto (art. 2903 c.c.). Caio creditore chirografario potrà sollecitare il liquidatore a esercitare la revocatoria ordinaria su una donazione immobiliare compiuta dal debitore in periodo sospetto, ma dovrà fornire elementi probatori sull’eventus damni e sulla conoscenza del pregiudizio.
Autorizzazione del giudice e criterio del miglior soddisfacimento
Il comma 3 condiziona l’autorizzazione all’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori, parametro che impone una valutazione di costi-benefici. Il giudice delegato deve verificare che le spese prevedibili (contributo unificato, compensi del difensore, eventuali consulenze tecniche) non assorbano l’utilità attesa dall’azione, tenuto conto della solvibilità del convenuto. La giurisprudenza, in orientamento prevalente, ritiene che l’autorizzazione sia atto di volontaria giurisdizione, non impugnabile autonomamente. La medesima disposizione abilita il giudice, su proposta del liquidatore, a liquidare i compensi e a disporre la revoca dell’incarico delle persone la cui opera sia stata richiesta dal liquidatore stesso (CTP, professionisti, ausiliari), assicurando il controllo giurisdizionale sui costi della procedura.
Coordinamento e ricadute pratiche
L’art. 274 va coordinato con gli artt. 272, 273 e 275 CCII. L’individuazione dei beni e crediti recuperabili deve emergere dall’inventario e dal programma di liquidazione (art. 272), e gli esiti delle azioni confluiscono nell’attivo da distribuire secondo l’art. 275. La mancanza delle revocatorie fallimentari riduce la capacità del liquidatore di aggredire atti pregiudizievoli compiuti in periodo sospetto: chi assiste il debitore deve quindi valutare con attenzione l’eventualità di operazioni rilevanti compiute prima dell’apertura, anche in vista di possibili contestazioni di meritevolezza ex art. 282 CCII in sede di esdebitazione. Sotto il profilo processuale, le azioni del liquidatore si svolgono nelle forme ordinarie davanti al giudice competente per materia e valore, senza vis attractiva del tribunale della procedura, salvo le controversie endoconcorsuali. Il liquidatore agisce in nome proprio e nell’interesse della massa, con legittimazione esclusiva che esclude quella dei singoli creditori per il periodo di pendenza della procedura.
Domande frequenti
Quali azioni può esercitare il liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato?
Tutte le azioni di apprensione dei beni del debitore e di recupero dei crediti, oltre alle azioni di inefficacia ex artt. 2901 ss. c.c. È sempre necessaria l’autorizzazione del giudice delegato che valuta l’utilità per i creditori.
Il liquidatore può esercitare l’azione revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII?
No. L’art. 274 CCII rinvia solo alle azioni di inefficacia previste dal codice civile (artt. 2901 ss.). Le revocatorie concorsuali dell’art. 166 CCII sono escluse nella liquidazione controllata, con onere probatorio più gravoso a carico della procedura.
Chi autorizza l’esercizio delle azioni del liquidatore nella liquidazione controllata?
Il giudice delegato, che valuta l’utilità dell’azione per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione, secondo l’orientamento prevalente, è atto di volontaria giurisdizione non autonomamente impugnabile.
Il creditore può sollecitare il liquidatore a esercitare un’azione revocatoria?
Sì, può segnalare al liquidatore atti pregiudizievoli del debitore. Il liquidatore valuta autonomamente l’opportunità dell’azione e, in caso positivo, chiede l’autorizzazione al giudice delegato; resta esclusa la legittimazione individuale del creditore.