Art. 275 CCII – Esecuzione del programma di liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo.
3. Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonchè un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclama- bile ai sensi dell’articolo 124. 6 bis. Nella ripartizione dell’attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.
In sintesi
In sintesi
Esecuzione del programma e obblighi informativi
L’art. 275 CCII regola la fase esecutiva della liquidazione controllata, dalla materiale dismissione dei beni alla distribuzione delle somme ai creditori. Il liquidatore esegue il programma approvato dal giudice delegato e, ogni sei mesi, ne riferisce con relazione semestrale. Il legislatore ha rafforzato la sanzione: il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso. La disposizione riprende lo schema dell’art. 218 CCII e mira a garantire trasparenza e controllo giurisdizionale sull’attività gestoria, in coerenza con il principio di leale collaborazione che caratterizza le procedure di sovraindebitamento.
Vendite e cancellazione dei vincoli
Il comma 2 attribuisce al liquidatore l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale (artt. 216 ss. CCII). Si applicano dunque i principi di pubblicità, competitività e trasparenza, le procedure telematiche obbligatorie e la facoltà di vendite delegate a professionisti o IVG. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, secondo il meccanismo dell’effetto purgativo proprio delle vendite concorsuali. Si supponga che Tizio, debitore consumatore, sia titolare di un immobile gravato da ipoteca: la vendita all’asta consente all’aggiudicatario di acquistare il bene libero da vincoli, mentre il creditore ipotecario è soddisfatto sul ricavato secondo l’ordine delle prelazioni.
Rendiconto, compenso e sostituzione del liquidatore
Al termine dell’esecuzione il liquidatore presenta il rendiconto al giudice delegato, che ne verifica la conformità agli atti dispositivi al programma. Se il rendiconto è approvato, il giudice procede alla liquidazione del compenso dell’OCC (qualora nominato liquidatore, tenuto conto di quanto convenuto con il debitore) o del liquidatore se diverso dall’OCC. La determinazione del compenso avviene ai sensi del DM Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, recante le tariffe per i compensi degli organismi di composizione della crisi. Se il rendiconto non è approvato, il giudice indica gli atti necessari al completamento o le rettifiche del rendiconto, con termine per l’adempimento; in caso di inerzia provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso può tenere conto della mancata diligenza, escludendo in tutto o in parte il compenso. Caio liquidatore che non depositi il rendiconto integrato nei termini fissati si espone alla sostituzione e alla decurtazione del compenso, con effetti reputazionali rilevanti.
Riparto: progetto, osservazioni e contestazioni
Il comma 5 disciplina la distribuzione: il liquidatore predispone un progetto di riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, lo comunica al debitore e ai creditori con termine non superiore a 15 giorni per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione. Sorgendo contestazioni, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e apporta le modifiche opportune; in mancanza di accordo, rimette gli atti al giudice delegato che decide con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII. La sequenza concentra il contraddittorio in fase di riparto, evitando preventivi giudizi di merito sulle prelazioni già accertate in stato passivo.
Coordinamento con gli artt. 221 e seguenti CCII
Il comma 6 bis estende all’attivo della liquidazione controllata l’applicazione degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII, dettati per la ripartizione dell’attivo nella liquidazione giudiziale. Vengono così richiamate le regole su prededuzioni, accantonamenti, riparti parziali e finali, riparti supplementari e crediti condizionali, garantendo omogeneità di trattamento dei creditori a prescindere dalla procedura applicabile. Il liquidatore deve operare gli accantonamenti per i crediti contestati, condizionali o tardivi non ancora ammessi, ai sensi dell’art. 227 CCII. Il coordinamento con l’art. 275 bis CCII per i prededucibili e con l’art. 282 CCII per l’esdebitazione completa il quadro applicativo.
Domande frequenti
Ogni quanto il liquidatore della liquidazione controllata deve depositare la relazione semestrale?
Ogni sei mesi. Il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato dal giudice ai fini della liquidazione del compenso, secondo il comma 1 dell’art. 275 CCII, in linea con quanto previsto dall’art. 218 CCII per la liquidazione giudiziale.
Come si determina il compenso del liquidatore nella liquidazione controllata?
Ai sensi del DM Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Il giudice liquida il compenso dell’OCC (se nominato liquidatore, tenuto conto di quanto convenuto col debitore) o del liquidatore distinto, in sede di approvazione del rendiconto.
Cosa accade in caso di contestazioni al progetto di riparto?
Il liquidatore tenta il componimento e apporta le modifiche opportune. In caso di disaccordo rimette gli atti al giudice delegato che decide con decreto motivato, reclamabile ex art. 124 CCII; le ripartizioni non contestate proseguono senza indugio.
La vendita dei beni nella liquidazione controllata segue le stesse regole della liquidazione giudiziale?
Sì, in quanto compatibili. Si applicano gli artt. 216 ss. CCII su pubblicità, competitività e telematicità delle vendite, e l’effetto purgativo dei vincoli, con cancellazione di prelazioni, pignoramenti e sequestri ordinata dal giudice.