Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 273 c.c. – Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità …

può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

In sintesi

  • L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere promossa dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) nell'interesse del figlio minore.
  • Il tutore può promuovere l'azione, ma deve previamente ottenere l'autorizzazione del giudice, che può anche nominare un curatore speciale.
  • Il consenso del figlio quattordicenne è condizione necessaria sia per promuovere sia per proseguire l'azione.
  • Per l'interdetto, l'azione è promossa dal tutore previa autorizzazione giudiziale.
  • La norma tutela soggetti privi di piena capacità di agire, garantendo comunque l'accesso all'accertamento della filiazione.
Indice dei contenuti

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore può promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

Ratio

L'art. 273 c.c. presidia il diritto all'identità personale del soggetto incapace, assicurando che la mancanza di capacità processuale non impedisca l'accertamento del rapporto di filiazione biologica. Al tempo stesso, il meccanismo dell'autorizzazione giudiziale e del curatore speciale garantisce un controllo indipendente sull'effettiva corrispondenza tra l'azione e l'interesse del soggetto protetto, evitando usi strumentali dell'istituto da parte del rappresentante legale.

Analisi

La norma individua due categorie di soggetti protetti, il minore e l'interdetto, e per ciascuna stabilisce chi è legittimato a promuovere l'azione e con quali cautele. Per il minore, la legittimazione spetta in via principale al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. Il tutore, invece, deve ottenere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale: tale nomina è particolarmente utile in caso di conflitto di interessi tra tutore e minore, o quando il giudice ritenga opportuno un rappresentante processuale ad hoc. Il secondo comma introduce una soglia di maturità: il figlio che abbia compiuto quattordici anni acquisisce un potere di veto sull'azione, sia in fase di proposizione sia in corso di giudizio -, coerentemente con il riconoscimento progressivo della capacità decisionale del minore (cfr. anche artt. 250 e 316 c.c.). Per l'interdetto, la disciplina ricalca quella del tutore del minore, richiedendo sempre l'autorizzazione del giudice tutelare.

Quando si applica

La disposizione si applica quando il soggetto nel cui interesse si intende promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione è un minore o un interdetto, privi quindi della piena capacità processuale. Si applica altresì durante il corso del giudizio se il figlio, originariamente capace, diviene incapace, o se la prosecuzione dell'azione riguarda il minore in rappresentanza del quale si agisce.

Connessioni

Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 270 c.c. (legittimazione attiva e termine); art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale); art. 250 c.c. (consenso del figlio quattordicenne al riconoscimento); art. 357 c.c. (funzioni del tutore); art. 78 c.p.c. (curatore speciale).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio ricorre per dichiarazione di paternità contro Tizio; il tribunale, in camera di consiglio, esamina le circostanze (convivenza, dichiarazioni, indizi biologici) e con decreto motivato ammette il giudizio di merito.

Caso 2: Caso 2

Sempronio domanda al giudice dichiarazione paternale; il tribunale ritiene insufficienti le circostanze allegate (testimonianze contraddittorie, assenza di indizi materiali) e nega l'ammissibilità con decreto ricorribile in corte d'appello.

Domande frequenti

Chi può promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per conto di un figlio minore?

Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c., senza necessità di autorizzazione, oppure il tutore, previa autorizzazione del giudice.

Il figlio di quattordici anni può bloccare l'azione promossa in suo nome?

Sì. L'art. 273 c.c. stabilisce che il consenso del figlio quattordicenne è necessario sia per promuovere sia per proseguire l'azione: senza tale consenso il giudizio non può essere avviato né continuato.

Il giudice può nominare un curatore speciale anche se il tutore ha già chiesto l'autorizzazione?

Sì. Il giudice che concede l'autorizzazione al tutore può contestualmente nominare un curatore speciale, ad esempio quando ravvisi un potenziale conflitto di interessi o ritenga opportuna una rappresentanza processuale indipendente.

La norma si applica anche all'emancipato?

No. L'art. 273 c.c. disciplina espressamente il minore e l'interdetto. Il minore emancipato (oggi figura residuale) e l'inabilitato seguono le rispettive discipline generali sulla rappresentanza processuale.

Cosa succede se il tutore promuove l'azione senza l'autorizzazione del giudice?

L'azione sarebbe processualmente inammissibile per difetto di legittimazione del rappresentante. L'autorizzazione è requisito di procedibilità, non sanabile a posteriori salvo ratifica giudiziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.