Testo dell'articoloAbrogato
Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Azioni esperibili dopo la legittimazione] La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 289 del codice civile è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2013, che ha soppresso l'istituto della legittimazione equiparando tutti i figli indipendentemente dalla nascita in matrimonio.
Ratio della norma
L'articolo 289 c.c. faceva parte del gruppo di disposizioni del codice civile del 1942 che regolavano l'istituto della legittimazione dei figli naturali. La ratio storica di queste norme era quella di prevedere un percorso giuridico attraverso cui il figlio nato fuori dal matrimonio potesse acquistare lo stesso status del figlio legittimo.
Analisi del testo
L'articolo è formalmente abrogato. Come per l'art. 288 c.c., l'abrogazione è avvenuta per effetto della riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato ogni distinzione normativa tra le diverse categorie di figli, rendendo superfluo l'intero istituto della legittimazione.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Non esiste nell'ordinamento vigente alcuna procedura di legittimazione, in quanto la parificazione dello stato di figlio è oggi un principio generale espresso dall'art. 315 c.c.
Connessioni con altre norme
L'art. 289 c.c. si collegava agli altri articoli del medesimo capo sulla legittimazione, anch'essi abrogati o soppressi. La norma di riferimento attuale è l'art. 315 c.c., che sancisce l'unicità dello stato giuridico di figlio.
Domande frequenti
Perché l'articolo 289 c.c. è stato abrogato?
L'abrogazione è conseguenza della riforma della filiazione del 2013, che ha introdotto il principio di unicità dello stato di figlio: non esiste più distinzione tra figli legittimi e naturali, e quindi non ha più senso alcun istituto di legittimazione.
Cosa disciplinava originariamente l'articolo 289 c.c.?
In linea generale, la norma rientrava nella disciplina della legittimazione dei figli naturali, istituto che consentiva a determinate condizioni di attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio lo status di figlio legittimo.
Quale norma ha sostituito la funzione dell'articolo 289 c.c.?
Non vi è una norma sostitutiva in senso stretto, poiché l'istituto della legittimazione è stato abolito integralmente. Il principio generale oggi è contenuto nell'art. 315 c.c., che stabilisce l'unicità dello stato giuridico di figlio per tutti i nati, dentro o fuori il matrimonio.