Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 290 c.c.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice] La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Effetto immediato: La legittimazione acquistata per provvedimento del giudice produce effetti a partire dalla data del provvedimento stesso.
  • Parificazione allo status filiale: Il figlio legittimato assume la stessa posizione giuridica del figlio nato nel matrimonio, con pienezza di diritti e doveri.
  • Retroattività limitata: L'efficacia del provvedimento non si estende ai diritti già acquisiti da terzi prima della legittimazione.
  • Comunicazione anagrafica: Il provvedimento deve essere trascritto nei registri dello stato civile per opporsi ai terzi.
Indice dei contenuti

L'art. 290 c.c. regola gli effetti temporali della legittimazione per provvedimento giudiziale, sancendo il momento dal quale il figlio legittimato acquista lo stato giuridico di figlio legittimo a tutti gli effetti.

Il meccanismo della legittimazione giudiziale

La legittimazione per provvedimento del giudice rappresentava, nell'impianto originario del codice civile, uno strumento attraverso cui il figlio nato fuori dal matrimonio poteva acquisire lo stato di figlio legittimo anche quando il matrimonio tra i genitori non fosse possibile o non fosse avvenuto. Con la riforma della filiazione introdotta dalla legge 219/2012 e dal d.lgs. 154/2013, l'istituto ha perso parte della sua centralità, avendo il legislatore unificato lo stato giuridico di tutti i figli (cfr. art. 315 c.c.), ma le norme sulla legittimazione continuano a regolamentare le situazioni pendenti e quelle sorte sotto la precedente disciplina.

Decorrenza degli effetti: il dies a quo

Il nucleo precettivo dell'art. 290 c.c. risiede nell'individuazione del momento da cui decorrono gli effetti della legittimazione. Il provvedimento giudiziale che la dichiara non opera retroattivamente, ma ha efficacia ex nunc: il figlio acquista lo stato di legittimo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza (ovvero dalla data del decreto, a seconda della forma del provvedimento). Questo significa che i diritti successori, gli obblighi alimentari e le relazioni parentali si instaurano da quel momento, senza che la legittimazione possa incidere su situazioni giuridiche già definite in favore di terzi di buona fede. La giurisprudenza ha costantemente confermato che l'efficacia non retroattiva tutela la certezza dei rapporti patrimoniali già costituiti.

Effetti sullo status e sui rapporti familiari

Una volta intervenuta la legittimazione, il figlio è equiparato in tutto al figlio nato nel matrimonio: acquista il cognome del genitore legittimante (artt. 262 e 299 c.c.), diviene soggetto della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.), matura diritti successori nei confronti dei genitori e dei parenti del genitore legittimante (artt. 565 ss. c.c.), ed è obbligato agli alimenti verso gli stessi (art. 433 c.c.). Il cambiamento di status produce effetti anche nei confronti dei parenti del legittimante, creando un'intera rete di relazioni giuridiche che prima non esistevano.

Trascrizione e opponibilità ai terzi

Affinché gli effetti della legittimazione siano opponibili ai terzi, il provvedimento deve essere trascritto nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 449 c.c. e delle norme del d.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile. La trascrizione non ha natura costitutiva, lo status si acquista con il passaggio in giudicato della sentenza, ma ha funzione di pubblicità dichiarativa. I notai e gli ufficiali di stato civile verificano d'ufficio l'avvenuta trascrizione nei procedimenti in cui lo status filiale rileva.

Coordinamento con la riforma della filiazione del 2013

Con l'entrata in vigore della legge 219/2012 e del d.lgs. 154/2013, che hanno introdotto l'unicità dello stato giuridico della filiazione (art. 315 c.c.), il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità producono effetti analoghi a quelli già previsti dall'art. 290 c.c., rendendo la distinzione tra legittimità e illegittimità storicamente superata. Tuttavia, le disposizioni sull'adozione di maggiorenni (artt. 291 ss. c.c.) mantengono un regime specifico, e le norme in esame continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della riforma o a fattispecie particolari ancora non uniformate.

Domande frequenti

Dal momento in cui decorrono gli effetti della legittimazione per provvedimento del giudice?

Gli effetti decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza (o dalla data del decreto), non retroattivamente dalla nascita. Ciò tutela i diritti già acquisiti da terzi di buona fede prima del provvedimento.

La legittimazione giudiziale attribuisce diritti successori?

Sì. Dal momento del provvedimento il figlio legittimato ha gli stessi diritti successori del figlio nato nel matrimonio, sia verso i genitori sia verso i parenti del legittimante. I diritti successori su successioni già aperte prima del provvedimento non sono tuttavia intaccati.

È ancora attuale la distinzione tra figlio legittimo e illegittimo?

No. La riforma del 2013 (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha unificato lo stato giuridico di tutti i figli nell'art. 315 c.c. La disciplina della legittimazione conserva rilevanza per le situazioni pregresse e per l'adozione di maggiorenni.

Il figlio legittimato acquista anche il cognome del genitore?

Sì. Con la legittimazione il figlio acquisisce il cognome del genitore legittimante ai sensi degli artt. 262 e 299 c.c., salvo diverso accordo o provvedimento del giudice per la tutela dell'identità del minore.

Occorre trascrivere il provvedimento di legittimazione?

Sì. La trascrizione nei registri dello stato civile è necessaria per rendere il provvedimento opponibile ai terzi. Ha efficacia dichiarativa, non costitutiva: lo status si acquista con il giudicato, ma senza trascrizione il provvedimento non è opponibile a chi non ne fosse a conoscenza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.