Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 295 c.c. – Adozione da parte del tutore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 294 - Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti→Cod. civ. art. 296 - Art. 296 Codice Civile: Consenso per l’adozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 293 Codice Civile: Divieto d’adozione di figli→Art. 297 Codice Civile: Assenso del coniuge o dei genitori→Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione→Art. 291 Codice Civile: Condizioni→Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato→Art. 290 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per→Art. 300 Codice Civile: Diritti e doveri dell’adottato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il tutore non può adottare il suo ex pupillo se prima non ha regolarmente chiuso il rapporto tutorio: approvazione del conto amministrativo, consegna dei beni e estinzione di tutte le obbligazioni a suo carico.
Ratio della norma
L'articolo 295 c.c. risponde a una preoccupazione di integrità del rapporto tutorio. Il tutore, durante l'esercizio della tutela, ha gestito il patrimonio del pupillo, potendo contrarre obbligazioni in nome di quest'ultimo o risultare personalmente debitore verso di lui. Se si consentisse l'adozione prima che tali rapporti siano regolati, il tutore potrebbe usare l'adozione per eludere le proprie responsabilità patrimoniali: i crediti del pupillo verso il tutore si confonderebbero con i rapporti familiari post-adozione, rendendo difficile o impossibile il loro esercizio. La norma separa nettamente le due vicende: prima si chiude la tutela, poi, se lo si desidera, si apre l'adozione.
Analisi del testo
La norma pone tre condizioni cumulative prima che il tutore possa adottare il pupillo: (1) approvazione del conto della sua amministrazione da parte del giudice tutelare (art. 385 c.c.): il rendiconto finale della gestione deve essere verificato e approvato; (2) consegna dei beni al pupillo (o al nuovo tutore, o al minore diventato maggiorenne): tutti i beni gestiti devono essere materialmente restituiti; (3) estinzione delle obbligazioni a carico del tutore, oppure prestazione di «idonea garanzia» per il loro adempimento futuro. La terza condizione ammette l'alternativa della garanzia, che tipicamente si realizza con fideiussione bancaria o assicurativa, quando l'estinzione immediata non sia possibile.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai tutori, non ai protutori (per i quali la disciplina è parzialmente diversa) né ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Opera sia nel caso di tutela di minori sia, in via analogica, nei casi di tutela degli interdetti, qualora si ponga la questione dell'adozione dell'interdetto dopo la revoca dell'interdizione. In pratica, la fattispecie è rara: la tutela di solito cessa per raggiungimento della maggiore età, e l'adozione di una persona maggiorenne da parte dell'ex tutore è ipotesi limitata ma non impossibile.
Connessioni con altre norme
L'art. 295 va letto in connessione con gli artt. 380 ss. c.c. sulla responsabilità del tutore, con l'art. 385 c.c. (rendiconto finale della tutela) e con l'art. 291 c.c. (condizioni generali per l'adozione). L'istituto si collega inoltre all'art. 378 c.c. (atti vietati al tutore) per la coerenza del sistema di protezione del minore e del pupillo in genere.
Domande frequenti
Un ex tutore può adottare il suo ex pupillo?
Sì, ma solo dopo aver soddisfatto tre condizioni cumulative: approvazione del conto amministrativo da parte del giudice tutelare, consegna di tutti i beni gestiti, ed estinzione delle obbligazioni a suo carico (o prestazione di idonea garanzia).
Cosa si intende per 'idonea garanzia' ai fini dell'art. 295 c.c.?
Non è definita dalla legge. In pratica si tratta di strumenti che assicurano l'adempimento futuro delle obbligazioni: fideiussione bancaria o assicurativa, deposito cauzionale, ipoteca. La valutazione dell'idoneità spetta al giudice tutelare.
La norma si applica anche al protutore?
L'art. 295 parla espressamente di 'tutore'. Il protutore ha funzioni più limitate e di controllo; la questione dell'applicazione analogica al protutore è dibattuta in dottrina, ma in generale si ritiene che le stesse ragioni di tutela possano giustificarne l'applicazione estensiva.
Cosa accade se il tutore adotta il pupillo prima di aver regolato i conti?
L'adozione compiuta in violazione dell'art. 295 è annullabile su istanza dell'adottato, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione di annullamento è soggetta ai termini previsti dalla disciplina generale sull'adozione.