← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 298 c.c. Decorrenza degli effetti dell'adozione

In vigore

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione. Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'adozione produce effetti dalla data del decreto del tribunale che la pronuncia.
  • Fino all'emanazione del decreto, sia adottante che adottando possono revocare il consenso.
  • Se l'adottante muore dopo aver prestato il consenso ma prima del decreto, il procedimento può proseguire e l'adozione retroagisce alla data della morte.
  • Gli eredi dell'adottante defunto possono presentare memorie e osservazioni, ma non hanno un potere di veto.

L'adozione diventa efficace dalla data del decreto del tribunale. Prima del decreto il consenso è revocabile. Se l'adottante muore dopo aver prestato il consenso, si può proseguire il procedimento e l'adozione retroagisce alla morte.

Ratio della norma

L'articolo 298 c.c. disciplina il momento di produzione degli effetti dell'adozione e risolve due problemi pratici rilevanti: la revocabilità del consenso fino alla decisione giudiziaria e la sorte del procedimento in caso di morte dell'adottante. La scelta di far decorrere gli effetti dal decreto — e non dalla data dell'accordo tra le parti — riflette il carattere necessariamente giudiziale dell'adozione: si tratta di un atto che modifica lo stato civile, e come tale richiede il controllo e la pronuncia di un'autorità pubblica. La revocabilità del consenso fino all'emanazione del decreto tutela l'autonomia di entrambe le parti fino al momento in cui il vincolo diventa definitivo.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce la regola generale: gli effetti decorrono dalla data del decreto. Il secondo comma sancisce la revocabilità del consenso: sia l'adottante sia l'adottando possono revocare unilateralmente il proprio consenso fino a quando il decreto non è emanato; non è richiesta una causa di giustificazione. I commi terzo e quarto disciplinano la morte dell'adottante nel corso del procedimento, affrontando una fattispecie eccezionale ma rilevante. Se l'adottante muore dopo aver prestato il consenso (e prima del decreto), il procedimento non si estingue automaticamente: si può «procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione». Gli eredi dell'adottante hanno il diritto di presentare memorie e osservazioni contrarie, ma non un diritto di veto: il tribunale decide comunque nell'interesse dell'adottando. Se l'adozione viene infine pronunciata, essa retroagisce alla data della morte dell'adottante: questo è essenziale per determinare i diritti successori dell'adottato, che altrimenti sarebbero pregiudicati dalla vicenda processuale.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le adozioni ordinarie ex art. 291 c.c. La disciplina della retroattività alla morte dell'adottante è particolarmente rilevante in pratica per le successioni: se l'adottato non fosse ancora formalmente tale al momento della morte, potrebbe essere escluso dall'eredità. L'art. 298 comma 4 scongiura questa lacuna, assicurando che il ritardo del procedimento non pregiudichi il risultato dell'adozione già sostanzialmente concordata.

Connessioni con altre norme

L'art. 298 si coordina con l'art. 296 c.c. (consenso degli adottanti), con l'art. 300 c.c. (effetti dell'adozione) e con le norme successorie degli artt. 456 ss. c.c. in punto di apertura della successione. Sul piano processuale, il procedimento si svolge ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimenti in camera di consiglio).

Domande frequenti

Da quando è efficace l'adozione?

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto del tribunale che la pronuncia. Non rileva la data in cui le parti hanno prestato il consenso, che è solo una condizione processuale.

È possibile revocare il consenso all'adozione una volta dato?

Sì, fino all'emanazione del decreto sia l'adottante sia l'adottando possono liberamente revocare il proprio consenso. Non è necessaria alcuna motivazione. Dopo il decreto, l'adozione non può essere revocata unilateralmente ma solo annullata per cause di legge.

Se l'adottante muore durante il procedimento, l'adozione decade?

No. La morte dell'adottante dopo la prestazione del consenso non estingue il procedimento. Si può proseguire nel compimento degli atti necessari. Se l'adozione viene infine pronunciata, retroagisce alla data della morte dell'adottante.

Gli eredi dell'adottante defunto possono bloccare l'adozione?

No. Gli eredi possono presentare memorie e osservazioni contrarie all'adozione, ma non hanno un diritto di veto. La decisione finale spetta al tribunale, che valuta l'interesse dell'adottando.

Perché la retroattività degli effetti alla data della morte è importante?

Perché permette all'adottato di risultare formalmente figlio dell'adottante già al momento dell'apertura della successione (art. 456 c.c.), evitando che il ritardo del procedimento lo escluda dall'eredità o da altri diritti che richiedono la qualità di figlio adottivo al momento della morte.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.