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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 300 c.c. Diritti e doveri dell'adottato

In vigore

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

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In sintesi

  • Conservazione dei legami originari: L'adottato mantiene tutti i diritti e doveri verso la propria famiglia di origine, salve le eccezioni di legge.
  • Nessun legame con la famiglia dell'adottante: L'adozione non crea rapporti civili tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
  • Eccezionalità dei legami con la famiglia adottiva: Solo la legge può prevedere deroghe che estendano i rapporti giuridici ai parenti dell'adottante.
  • Differenza con adozione di minori: Nell'adozione piena (minori), i legami con la famiglia originaria si recidono; qui, nell'adozione ordinaria, coesistono.

L'art. 300 c.c. traccia la linea di confine fondamentale degli effetti dell'adozione ordinaria: l'adottato non perde i legami con la famiglia di origine, ma non ne acquista automaticamente di nuovi con quella dell'adottante.

Conservazione dei rapporti con la famiglia di origine

L'adozione disciplinata dagli artt. 291 ss. c.c. — distinta dall'adozione piena di minori di cui alla legge 184/1983 — ha un effetto non estintivo dei legami familiari preesistenti. L'adottato conserva i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine: rimane erede dei propri genitori biologici e dei parenti, mantiene l'obbligo alimentare reciproco, conserva i legami di parentela ai fini del calcolo dei gradi. Questo modello di adozione «debole» risponde all'esigenza di consentire a persone adulte di assumere un legame adottivo senza recidere il proprio tessuto familiare precedente.

Assenza di legami automatici con i parenti dell'adottante

Per converso, l'adozione non crea rapporti civili tra l'adottante e la famiglia dell'adottato: i genitori biologici dell'adottato non diventano parenti dell'adottante. Parimenti, i parenti dell'adottante non diventano automaticamente parenti dell'adottato: fratelli, sorelle, genitori dell'adottante restano estranei all'adottato sul piano giuridico, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. Questa impostazione riflette la natura parziale dell'inserimento dell'adottato nella famiglia adottiva.

Le eccezioni previste dalla legge

Il secondo periodo della norma fa salve le eccezioni «stabilite dalla legge». Tali eccezioni riguardano principalmente i diritti successori dell'adottato nei confronti dell'adottante (art. 304 c.c.) e la creazione del vincolo filiale tra adottante e adottato. In base all'art. 304 c.c., l'adottato ha diritti di successione verso l'adottante, ma non verso i parenti di questi; l'adottante, a sua volta, non ha diritti di successione verso l'adottato. Le eccezioni sono dunque tassative e di stretta interpretazione: la giurisprudenza esclude che possano essere estese per analogia.

Confronto con l'adozione piena (minori)

Il sistema delineato dall'art. 300 c.c. è radicalmente diverso da quello dell'adozione piena prevista per i minori dalla legge 184/1983. Nell'adozione piena il figlio adottivo entra a pieno titolo nella famiglia adottiva, recidendo ogni legame giuridico con la famiglia di origine (salve le eccezioni dell'art. 27, legge 184/1983). Nell'adozione ordinaria i due rapporti coesistono: l'adottato è figlio dell'adottante (art. 299 c.c.) ma conserva anche tutti i rapporti con la famiglia naturale. Questo duplice legame può generare situazioni complesse sul piano successorio e dell'obbligo alimentare, risolte dalla giurisprudenza caso per caso.

Implicazioni pratiche e notarili

Dal punto di vista della pratica notarile, la distinzione è rilevante nelle successioni e nelle compravendite immobiliari. Quando un adottato (maggiorenne, adozione ordinaria) è chiamato all'eredità dell'adottante, i parenti dell'adottante non sono suoi coeredi iure sanguinis; ma il medesimo adottato potrebbe essere contemporaneamente erede anche della propria famiglia di origine. I professionisti devono ricostruire correttamente l'albero genealogico dell'adottato per individuare tutti gli aventi diritto nelle successioni.

Domande frequenti

Chi adotta un adulto con adozione ordinaria diventa suo parente?

Solo l'adottante diventa genitore adottivo dell'adottato (art. 299 c.c.), ma i parenti dell'adottante non diventano automaticamente parenti dell'adottato. Non si crea parentela con fratelli, sorelle o genitori dell'adottante, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

L'adottato perde i diritti successori verso la sua famiglia biologica?

No. L'art. 300 c.c. dispone che l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la famiglia di origine. Rimane quindi erede dei genitori biologici e dei parenti, mantenendo anche l'obbligo alimentare reciproco.

Qual è la differenza tra adozione ordinaria e adozione piena di minori?

Nell'adozione ordinaria (artt. 291 ss. c.c.) i legami con la famiglia di origine si conservano e convivono con il nuovo vincolo adottivo. Nell'adozione piena di minori (l. 184/1983) i legami con la famiglia biologica si recidono e il minore entra a pieno titolo nella famiglia adottiva.

L'adottato può ereditare sia dall'adottante sia dalla famiglia biologica?

Sì. Nell'adozione ordinaria l'adottato ha diritti successori verso l'adottante (art. 304 c.c.) e contemporaneamente mantiene i diritti ereditari verso la famiglia biologica. Può quindi essere chiamato all'eredità in entrambe le successioni.

Quali legami giuridici crea l'adozione ordinaria con i parenti dell'adottante?

Nessuno in via automatica. La legge prevede eccezioni tassative (come i diritti successori verso l'adottante ex art. 304 c.c.), ma al di fuori di queste l'adottato rimane estraneo ai parenti dell'adottante. Le eccezioni non sono estensibili per analogia.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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