Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 299 c.c. – Cognome dell’adottato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Cognome dell’adottato.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.

Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

In sintesi

  • L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
  • Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
  • Se ad adottare è una donna maritata, e l'adottato non è figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
  • Le regole si applicano anche quando la filiazione è accertata o riconosciuta successivamente all'adozione.
Indice dei contenuti

L'adottato antepone il cognome dell'adottante al proprio. Se ad adottare sono coniugi, prevale il cognome del marito; se ad adottare è una donna maritata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Ratio della norma

L'articolo 299 c.c. disciplina la componente identitaria dell'adozione ordinaria: l'assunzione del cognome. La norma rispecchia il tradizionale principio patrilineare del cognome familiare italiano, nel quale il cognome è trasmesso per linea paterna. L'adozione ordinaria non cancella il cognome originario dell'adottato (a differenza dell'adozione legittimante ex L. 184/1983 per i minori), ma lo affianca al cognome dell'adottante, creando un doppio cognome che testimonia entrambe le origini. L'articolo ha subito tensioni interpretative a seguito della riforma del sistema del cognome operata dalla Corte Costituzionale (sent. 131/2022) e del decreto legislativo 19 novembre 2022 n. 154, che ha introdotto il principio della libertà di scelta del cognome per i figli.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce la regola base: l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Questo produce un cognome composto, con il cognome dell'adottante in prima posizione. Il secondo comma estende la regola al caso in cui la filiazione sia accertata o riconosciuta successivamente all'adozione: anche in quel caso si applica il meccanismo del primo comma, senza alterare l'ordine già stabilito. Il terzo comma disciplina l'adozione coniugale: l'adottato assume il cognome del marito, secondo la regola tradizionale della famiglia legittima. Il quarto comma, che ha acquistato rilevanza pratica crescente, regola il caso dell'adozione da parte di una donna maritata in cui l'adottato non sia figlio del marito: in tal caso l'adottato assume il cognome della famiglia della moglie adottante, non quello del marito. Questa disposizione evita l'attribuzione di un cognome di una famiglia alla quale l'adottato non è giuridicamente legato.

Quando si applica

La norma si applica all'adozione ordinaria ex art. 291 ss. c.c. Non si applica all'adozione legittimante (L. 184/1983), che prevede l'acquisto del solo cognome dei genitori adottivi senza conservazione del cognome originario. Dopo la riforma del 2022, occorre considerare il coordinamento con le nuove norme sulla scelta del cognome per i figli, che potrebbero incidere sull'applicazione rigida delle regole dell'art. 299 alla luce del principio di autodeterminazione identitaria.

Connessioni con altre norme

L'art. 299 si coordina con l'art. 300 c.c. (effetti dell'adozione sui rapporti di parentela) e con l'art. 6 c.c. (diritto al nome). Rileva il coordinamento con il d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) per le procedure di aggiornamento anagrafico e con il d.lgs. 154/2022 per le norme sulla scelta del cognome.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 120/2001

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che, qualora si tratti di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Il diritto al nome è ricondotto ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 Cost., quale segno distintivo dell'identità personale.

Corte Cost., sent. n. 286/2016

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 237, 262 e 299 c.c. (e di norme regolamentari sullo stato civile) nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno al momento della nascita. La regola della prevalenza automatica del cognome paterno è stata ritenuta lesiva del diritto all'identità personale del minore e della parità tra coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).

Corte Cost., sent. n. 135/2023

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 299, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di persona maggiore di età, di aggiungere il cognome dell'adottante anziché anteporlo, qualora entrambi - adottante e adottato - manifestino il consenso in tal senso. Il cognome originario, dopo decenni di uso, costituisce nucleo dell'identità giuridica e sociale meritevole di tutela.

Domande frequenti

L'adottato perde il suo cognome originario?

No. Nell'adozione ordinaria, l'adottato mantiene il proprio cognome e vi antepone quello dell'adottante. Si forma così un cognome composto. Diverso è il caso dell'adozione legittimante di minori in stato di abbandono (L. 184/1983), dove di regola si assume il solo cognome degli adottanti.

Se ad adottare è una coppia di coniugi, quale cognome assume l'adottato?

L'adottato assume il cognome del marito, secondo la regola del terzo comma dell'art. 299. Questo è il cognome che viene anteposto al cognome originario dell'adottato.

Cosa succede se ad adottare è una donna sposata il cui marito non è il padre dell'adottato?

In questo caso, l'adottato assume il cognome della famiglia della moglie adottante, non quello del marito. La norma evita l'attribuzione di un cognome a cui l'adottato non è giuridicamente collegato.

Le nuove norme sulla scelta del cognome (riforma 2022) si applicano anche all'adozione?

La riforma del 2022 (d.lgs. 154/2022 e sent. Corte Cost. 131/2022) ha introdotto il principio della libertà di scelta del cognome per i figli. Il coordinamento con l'art. 299 c.c. è in evoluzione: è consigliabile verificare le disposizioni aggiornate dello stato civile per la procedura concreta.

La regola dell'art. 299 si applica anche quando la filiazione viene accertata dopo l'adozione?

Sì. Il secondo comma dispone espressamente che quando la filiazione è accertata o riconosciuta successivamente all'adozione, si applica lo stesso meccanismo del primo comma: il cognome dell'adottante rimane anteposto al cognome originario.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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