Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 304 c.c. – Diritti di successione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 301 - Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni→Cod. civ. art. 305 - Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato→Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante→Art. 300 Codice Civile: Diritti e doveri dell’adottato→Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero→Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato→Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca→Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 304 c.c. delinea il peculiare regime successorio dell'adozione ordinaria, caratterizzato da una forte asimmetria: l'adottato può ereditare dall'adottante, ma non vale il contrario.
L'asimmetria del regime successorio
Il sistema successorio dell'adozione ordinaria si distingue nettamente da quello dell'adozione piena di minori. Il legislatore ha scelto un modello che protegge l'adottato senza espropriarlo della propria famiglia naturale: l'adottato acquista diritti successori verso l'adottante, ma non li perde verso la famiglia biologica (art. 300 c.c.). L'adottante, al contrario, non ha diritti di successione verso l'adottato: una scelta che riflette la struttura volontaristica e non equiparativa dell'istituto, e che tutela gli eredi naturali dell'adottato da eventuali pretese dell'adottante o dei suoi parenti.
Diritti successori dell'adottato verso l'adottante
L'adottato è chiamato alla successione dell'adottante con la qualità di figlio, in forza del vincolo filiale creato dall'art. 299 c.c. I suoi diritti successori sono regolati dal Libro II del codice civile: ha diritto alla quota di riserva (legittima) ex artt. 536 ss. c.c., è chiamato come erede legittimo in mancanza di testamento ex art. 565 c.c., e concorre con gli altri figli dell'adottante in parti uguali. Se l'adottante lascia sia figli biologici sia figli adottivi (con adozione ordinaria), tutti concorrono alla successione con la stessa quota.
Esclusione dei diritti dell'adottante verso l'adottato
L'adottante non ha alcun diritto successorio verso l'adottato, né come erede legittimo né come legittimario. Se l'adottato premuore all'adottante, l'adottante non è chiamato alla successione dell'adottato: alla successione sono chiamati gli eredi naturali dell'adottato (genitori biologici, coniuge, figli ecc.) e, in mancanza, lo Stato. Questa regola ha una precisa logica: l'adottante ha scelto di adottare per creare un legame affettivo e giuridico, non per ragioni patrimoniali; la legge non gli riconosce quindi un vantaggio economico che potrebbe persino distorcere le motivazioni dell'adozione.
Parenti dell'adottante e dell'adottato
I parenti dell'adottante non acquistano diritti successori verso l'adottato, e i parenti dell'adottato non acquistano diritti successori verso l'adottante. Fanno eccezione solo i casi in cui la legge lo preveda espressamente. Questo rispecchia la regola generale dell'art. 300 c.c.: l'adozione ordinaria non crea legami tra le rispettive famiglie, salve le eccezioni di legge. Un fratello dell'adottante, ad esempio, non è coerede dell'adottato.
Confronto con l'adozione piena
Nell'adozione piena di minori (legge 184/1983) il regime successorio è speculare e bilaterale: l'adottato e l'adottante si ereditano reciprocamente come in qualsiasi rapporto genitore-figlio, e il figlio adottivo concorre con i figli biologici senza distinzioni. Nell'adozione ordinaria il regime è unidirezionale. Questa differenza riflette la diversa intensità dei due istituti: l'adozione piena mira all'integrazione totale, quella ordinaria a creare un vincolo senza recidere i legami preesistenti.
Domande frequenti
L'adottante può ereditare dall'adottato nell'adozione ordinaria?
No. L'art. 304 c.c. esclude espressamente qualsiasi diritto successorio dell'adottante verso l'adottato. Se l'adottato muore, la sua eredità va agli eredi naturali (genitori biologici, coniuge, figli) o allo Stato.
L'adottato con adozione ordinaria è erede dell'adottante?
Sì. L'adottato ha diritti successori verso l'adottante regolati dal Libro II c.c.: ha diritto alla quota di riserva (legittima), è chiamato come erede legittimo e concorre con gli altri figli dell'adottante in parti uguali.
L'adottato perde i diritti ereditari verso la famiglia biologica?
No. Ai sensi dell'art. 300 c.c. l'adottato conserva tutti i diritti verso la famiglia di origine. Può quindi essere chiamato all'eredità sia dell'adottante sia dei genitori e parenti biologici.
I parenti dell'adottante diventano eredi dell'adottato?
No. L'adozione ordinaria non crea legami successori tra i parenti dell'adottante e l'adottato. Solo l'adottante, come genitore adottivo, è in rapporto successorio con l'adottato (ma solo nel senso che l'adottato può ereditare da lui, non viceversa).
Se l'adottante fa testamento a favore dell'adottato, l'adottato può accettare?
Sì. L'adottato può accettare l'eredità dell'adottante sia per testamento sia ab intestato. Il lascito testamentario si somma ai diritti ereditari verso la famiglia biologica, nel rispetto delle quote di riserva degli altri legittimari dell'adottante.