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Art. 307 c.c. Revoca per indegnità dell'adottante
In vigore
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.
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In sintesi
L'art. 307 c.c. introduce la specularità nell'istituto della revoca dell'adozione: se l'art. 306 c.c. protegge l'adottante dall'indegnità dell'adottato, l'art. 307 c.c. protegge l'adottato dall'indegnità dell'adottante.
La simmetria della tutela
Il legislatore ha costruito un sistema bilaterlamente garantito: la revoca per indegnità non è solo uno strumento nelle mani dell'adottante, ma anche una tutela a disposizione dell'adottato. Quando i comportamenti gravi previsti dall'art. 306 c.c. — attentato alla vita, delitti punibili con pena non inferiore a tre anni nel minimo — vengono commessi dall'adottante contro l'adottato o i suoi familiari stretti (coniuge, discendenti, ascendenti), è l'adottato a poter chiedere la revoca. Questa simmetria riflette la pari dignità dei soggetti coinvolti nel rapporto adottivo.
I presupposti dell'indegnità dell'adottante
I fatti che integrano l'indegnità dell'adottante sono speculari a quelli dell'art. 306 c.c.: attentato alla vita dell'adottato, del coniuge dell'adottato, dei discendenti o degli ascendenti dell'adottato; oppure delitti gravi (con soglia minima di pena di tre anni) commessi contro gli stessi soggetti. La norma è applicabile anche quando l'adottato è minorenne: in tal caso la domanda di revoca può essere presentata dal rappresentante legale del minore o dal pubblico ministero nell'interesse del minore.
Procedimento e legittimazione attiva
La domanda di revoca ex art. 307 c.c. è proposta dall'adottato — o dal suo rappresentante se incapace — davanti al tribunale. Come per l'art. 306 c.c., il tribunale svolge un accertamento autonomo dei fatti e ha discrezionalità nel pronunciare o meno la revoca. Il pubblico ministero è sentito nel procedimento. La sentenza di revoca produce effetti ex nunc ai sensi dell'art. 309 c.c., estinguendo il vincolo adottivo a partire dal suo passaggio in giudicato.
Rapporto con la tutela penale e civile dell'adottato
L'art. 307 c.c. si affianca agli strumenti ordinari di tutela dell'adottato vittima di comportamenti illeciti dell'adottante: le denunce penali, le azioni risarcitorie civili, i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330-333 c.c. La revoca dell'adozione è lo strumento più radicale, che estingue il vincolo filiale adottivo; le altre tutele possono essere attivate indipendentemente e preventivamente rispetto alla revoca. In caso di adottato minorenne, il tribunale per i minorenni ha una competenza concorrente sui provvedimenti a tutela del minore, inclusa la sospensione della responsabilità genitoriale in via cautelare.
Domande frequenti
L'adottato può chiedere la revoca dell'adozione se l'adottante lo maltratta?
Sì, se i maltrattamenti integrano un delitto con pena minima di tre anni o un attentato alla vita. L'adottato (o il suo rappresentante se minorenne) può chiedere la revoca al tribunale ex art. 307 c.c., oltre a poter richiedere altri provvedimenti protettivi urgenti.
Quali condotte dell'adottante legittimano la revoca ex art. 307 c.c.?
Attentato alla vita dell'adottato, del suo coniuge, discendenti o ascendenti; delitti gravi (pena minima 3 anni) commessi contro gli stessi soggetti. Le condotte devono essere particolarmente gravi; situazioni di conflitto ordinario non bastano.
Se l'adottato è minorenne, chi può chiedere la revoca ex art. 307 c.c.?
Il rappresentante legale del minore (tutore o curatore) o il pubblico ministero nell'interesse del minore. Il minore stesso, se ha sufficiente capacità di discernimento, può essere ascoltato nel procedimento ma non ha autonoma legittimazione processuale.
La revoca per indegnità dell'adottante ha conseguenze successorie?
Sì, per analogia con l'art. 309 c.c.: gli effetti del vincolo adottivo cessano dal giudicato della sentenza di revoca. Se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottato per fatto imputabile all'adottante, l'adottante perde i diritti successori verso l'adottato (in applicazione dei principi di indegnità).
Esistono altri strumenti di tutela dell'adottato oltre alla revoca?
Sì. La revoca è il rimedio più radicale. Accanto ad essa esistono: provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (artt. 330-333 c.c.), denuncia penale, azione risarcitoria civile, misure cautelari urgenti del tribunale per i minorenni. La revoca e questi strumenti possono essere cumulati.