Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 309 c.c. – Decorrenza degli effetti della revoca

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

In sintesi

  • Effetti ex nunc: Gli effetti dell'adozione cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, non retroattivamente.
  • Eccezione successoria: Se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, questi e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione.
  • Certezza giuridica: L'efficacia non retroattiva tutela i rapporti giuridici costituiti durante il rapporto adottivo.
  • Decorrenza precisa: Il dies ad quem degli effetti adottivi è il giorno del giudicato, non la data dei fatti che hanno causato la revoca.
Indice dei contenuti

L'art. 309 c.c. fissa con precisione il momento in cui la revoca dell'adozione produce i suoi effetti, optando per la regola generale dell'efficacia ex nunc e introducendo una significativa eccezione in materia successoria.

La regola generale: efficacia ex nunc

La sentenza di revoca dell'adozione non opera retroattivamente: gli effetti del vincolo adottivo, il nome, i diritti e i doveri reciproci, i legami parentali, perdurano fino al giorno in cui la sentenza di revoca passa in giudicato. Fino a quel momento l'adottato rimane figlio adottivo a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano (responsabilità genitoriale, diritti successori, obblighi alimentari). Questo principio tutela la certezza dei rapporti giuridici e dei terzi che abbiano fatto affidamento sullo status adottivo durante il suo corso.

L'eccezione successoria: revoca per causa imputabile all'adottato

La seconda parte della norma introduce una rilevante eccezione alla regola dell'ex nunc in materia successoria: se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante. Si tratta di un meccanismo anti-abuso: impedisce che l'adottato il quale abbia causato o accelerato la morte dell'adottante possa comunque beneficiare della sua successione nel periodo intercorrente tra la morte e il passaggio in giudicato della revoca. L'eccezione si sovrappone, e si coordina, con le norme sull'indegnità a succedere degli artt. 463 ss. c.c.

Coordinamento con l'indegnità successoria

L'art. 309 c.c. e l'art. 463 c.c. si affiancano come tutele complementari. L'art. 463 c.c. prevede l'indegnità a succedere per chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il defunto; l'art. 309 c.c. aggiunge che, in caso di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottato, anche i discendenti dell'adottato sono esclusi. L'esclusione dei discendenti è l'elemento aggiuntivo rispetto all'indegnità ordinaria, giustificato dalla gravità della rottura del vincolo filiale adottivo.

Effetti pratici del giudicato sulla revoca

Dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di revoca: l'adottato perde il diritto al nome adottivo (salvo autorizzazione del giudice per comprovata ragione), si estinguono i diritti successori verso l'adottante per le successioni aperte dopo il giudicato, cessa l'obbligo alimentare reciproco, vengono meno i legami di parentela eventualmente creati con la famiglia dell'adottante. I rapporti giuridici già consolidati prima del giudicato rimangono validi.

Domande frequenti

Da quando ha effetto la revoca dell'adozione?

Dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Non retroattivamente dalla data dei fatti che l'hanno causata. Tutti i diritti e i doveri adottivi perdurano fino a quel giorno.

Se l'adottato ha ucciso l'adottante, può comunque ereditare prima che la revoca sia definitiva?

No. L'art. 309 c.c. prevede che se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione. Questa eccezione all'efficacia ex nunc impedisce il paradosso dell'erede-assassino.

I discendenti dell'adottato sono anch'essi esclusi dalla successione nel caso previsto dall'art. 309 c.c.?

Sì. L'art. 309 c.c. esclude espressamente sia l'adottato sia i suoi discendenti dalla successione dell'adottante quando la revoca è pronunciata per fatto imputabile all'adottato. È un'estensione rispetto all'indegnità ordinaria.

Cosa succede agli atti compiuti durante il rapporto adottivo dopo la revoca?

Rimangono validi. L'efficacia ex nunc della revoca significa che i rapporti giuridici costituiti durante il periodo adottivo (contratti, atti notarili, successioni già aperte) restano intatti. Solo i rapporti futuri al giudicato sono travolti.

La revoca dell'adozione fa perdere automaticamente il cognome all'adottato?

In linea di principio sì, dal momento del giudicato. Tuttavia il giudice può autorizzare il mantenimento del cognome adottivo per comprovate ragioni legate all'identità personale dell'adottato, soprattutto se il nome è stato usato per lungo tempo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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