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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 311 c.c. Manifestazione del consenso

In vigore

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza. […] (1) L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

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In sintesi

  • Comparizione personale: Il consenso all'adozione deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante risiede.
  • Procura speciale ammessa per assensi terzi: L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 c.c. può essere dato tramite procura notarile, ma non il consenso principale.
  • Competenza territoriale: Il presidente del tribunale competente è quello del circondario di residenza dell'adottante.
  • Garanzia di autenticità: La comparizione personale assicura la libertà e consapevolezza del consenso.

L'art. 311 c.c. disciplina le modalità formali di manifestazione del consenso all'adozione, ponendo la comparizione personale davanti al presidente del tribunale come regola imperativa e ammettendo la procura speciale solo per gli assensi accessori dei terzi.

La comparizione personale come regola

Il consenso degli adottanti e dell'adottando — che costituisce il nucleo essenziale del procedimento adottivo ex art. 296 c.c. — deve essere espresso personalmente. La ratio di questo requisito è garantire che la dichiarazione sia libera, informata e autentica: il presidente del tribunale può verificare direttamente che non vi siano pressioni, inganni o equivoci. La comparizione avviene davanti al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la propria residenza, secondo la regola di competenza territoriale che facilita l'accesso alla giustizia per il richiedente principale.

La procura speciale per gli assensi accessori

Il secondo comma dell'art. 311 c.c. introduce un'eccezione: l'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 c.c. — coniuge dell'adottante, coniuge dell'adottando, genitori dell'adottando — può essere dato tramite persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico (atto notarile) o per scrittura privata autenticata. L'eccezione è giustificata dalla posizione accessoria di questi soggetti nel procedimento: il loro assenso non è il consenso principale, e la legge ritiene sufficiente una formalità documentale garantita dal notaio o dall'autorità autenticante. La procura deve essere specifica per il singolo atto di assenso.

Il ruolo del presidente del tribunale

Il presidente del tribunale che riceve i consensi svolge una funzione di garanzia sostanziale, non meramente ricognitiva. Deve accertarsi che i dichiaranti comprendano il significato giuridico dell'adozione, che non vi siano vizi del consenso (dolo, errore, violenza), che i requisiti soggettivi di legge siano soddisfatti (artt. 291-294 c.c.). Può rivolgere domande alle parti, chiedere documenti integrativi e — ove emergano anomalie — disporre accertamenti aggiuntivi prima di dare corso al procedimento.

Competenza territoriale e forum shopping

La regola della competenza territoriale basata sulla residenza dell'adottante è derogabile solo nei casi previsti dalla legge. Eventuali questioni di competenza sono risolte secondo le norme del codice di procedura civile sul regolamento di competenza (artt. 41-50 c.p.c.). Non è ammesso il trasferimento di residenza artificioso allo scopo di adire un tribunale diverso: in tal caso il giudice potrebbe dichiarare la propria incompetenza o sospendere il procedimento.

Domande frequenti

Bisogna comparire di persona per dare il consenso all'adozione?

Sì. L'adottante e l'adottando devono manifestare personalmente il loro consenso al presidente del tribunale competente. Non è ammessa la delega o la procura per il consenso principale, a garanzia della libertà e consapevolezza della dichiarazione.

Il coniuge dell'adottante deve comparire di persona per dare l'assenso?

No. Per gli assensi accessori dei soggetti indicati negli artt. 296 e 297 c.c. (coniuge dell'adottante, coniuge dell'adottando, genitori dell'adottando) è ammessa la procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non è necessaria la comparizione personale.

Quale tribunale è competente per ricevere il consenso all'adozione?

Il tribunale nel cui circondario l'adottante ha la propria residenza. La competenza è territorialmente ancorata alla residenza dell'adottante per facilitare il procedimento al richiedente principale.

Il presidente del tribunale può rifiutarsi di ricevere il consenso?

Può sospendere il ricevimento o richiedere integrazioni se emergono anomalie o dubbi sulla libertà del consenso, sulla sussistenza dei requisiti di legge o sull'identità dei comparenti. Il rifiuto definitivo è atto impugnabile.

La procura per l'assenso all'adozione deve essere notarile?

Deve essere rilasciata per atto pubblico (notaio) o scrittura privata autenticata (notaio o altro pubblico ufficiale). Non è sufficiente una semplice delega scritta non autenticata. Il requisito di forma garantisce l'autenticità e la serietà dell'assenso.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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